Cassazione Civile, Ordinanza n. 00638/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Una cliente aveva convenuto un avvocato, una collega e lo studio associato per ottenere la risoluzione di diversi contratti d'opera professionale, la restituzione dei compensi versati, il risarcimento dei danni e una manleva rispetto ad eventuali pretese di terzi. La lite riguardava in particolare l'attività svolta in due vicende: una controversia contro il vicino per immissioni rumorose e una successiva controversia contro un Comune e un'impresa per una questione cimiteriale. Il Tribunale aveva ritenuto sussistente l'inadempimento professionale in alcune attività, dichiarato risolti i contratti e condannato i convenuti a restituzioni e risarcimenti. In appello il professionista e lo studio avevano contestato, tra l'altro, la legittimazione passiva dello studio, l'asserita transazione intervenuta, la valutazione di inadempimento, la decisione sulle spese e la mancata cancellazione di espressioni ritenute diffamatorie. La Corte d'appello aveva sostanzialmente confermato il rigetto delle eccezioni e la lettura del Tribunale sulla condotta professionale. In Cassazione il ricorrente ha articolato sette motivi: 1) violazione di norme sul contratto d'opera professionale e vizio motivazionale in tema di legittimazione passiva e contumacia dello studio; 2) violazione dell'art. 1956 c.c. e omesso esame circa l'efficacia transattiva di una scrittura privata del 24 gennaio 2014; 3) violazione di norme su correttezza, exceptio inadimpleti e distanze/immissioni, oltre a vizi motivazionali, per contestare l'accertato inadempimento nell'assistenza nelle controversie; 4) violazione delle norme sulla cancellazione di espressioni sconvenienti e sulla diffamazione, con richiesta di risarcimento per le frasi contenute negli atti di controparte; 5) violazione dei doveri di correttezza e omesso esame, per la mancata considerazione della pendenza di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; 6) violazione delle norme sulle prove e dell'art. 2697 c.c. per il rigetto delle istanze istruttorie; 7) violazione delle norme sulle spese di lite e del D.M. n. 55/2014 per la liquidazione delle spese processuali. La Cassazione ha respinto tutte le censure, ritenendo i motivi in larga parte volti a sollecitare una nuova valutazione del merito, o comunque formulati senza specifica critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata; ha inoltre confermato la condanna alle spese e applicato la sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità per tardiva notifica della sentenza d'appello perché la parte che la sollevava non aveva dimostrato l'avvenuta notificazione con la necessaria documentazione. Ha poi respinto i motivi del ricorso osservando che: il preteso vizio processuale sulla contumacia dello studio non aveva comportato una concreta lesione del diritto di difesa; la tesi della transazione del 2014 era una diversa lettura del fatto e dell'interpretazione negoziale non censurabile in cassazione; le censure sull'inadempimento professionale miravano solo a sovrapporre una propria ricostruzione del merito a quella dei giudici di merito, senza specificare veri errori di diritto; le doglianze sulle espressioni offensive erano inammissibili o infondate perché la Corte d'appello aveva escluso che fossero gratuitamente offensive o eccedenti le esigenze difensive; il motivo sulla pendenza del giudizio monitorio era carente di autosufficienza; quello sulle prove era una mera riproposizione di tesi già respinte; quello sulle spese non coglieva il consolidato principio per cui la liquidazione entro i parametri tabellari richiede motivazione attenuata. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di euro 5.000 ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo il ricorso proposto in modo abusivo.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
indicato come rito con cui è stata introdotta la domanda di primo grado.
art. 2222 c.c.
richiamato nel primo motivo in tema di contratto d'opera professionale.
art. 2229 c.c.
richiamato nel primo motivo in tema di esercizio della professione e legittimazione passiva dello studio.
art. 2232 c.c.
richiamato nel primo motivo in tema di prestazione professionale.
art. 1956 c.c.
richiamato nel secondo motivo, ma la censura è stata disattesa perché mirava a una diversa ricostruzione della volontà transattiva.
art. 1175 c.c.
richiamato nel terzo e quinto motivo come norma di correttezza, senza che la relativa censura sia stata accolta.
art. 1375 c.c.
richiamato nel quinto motivo quale dovere di buona fede nell'esecuzione del rapporto.
art. 1460 c.c.
richiamato nel terzo motivo, ma non ritenuto decisivo nella valutazione dell'asserito inadempimento professionale.
art. 844 c.c.
richiamato come parametro sulla intollerabilità delle immissioni nella controversia originaria, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata perché volta a riesaminare il merito.
art. 89 c.p.c.
richiamato in tema di cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive negli atti difensivi; la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per la cancellazione.
art. 595 c.p.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla diffamazione; la Corte ha escluso che la sentenza d'appello avesse affermato la sussistenza del reato.
art. 598 c.p.
richiamato come disciplina della libertà di difesa negli scritti giudiziari, a sostegno dell'insussistenza di punibilità per le espressioni contestate.
art. 244 c.p.c.
richiamato nel sesto motivo in tema di ammissione delle prove testimoniali.
art. 2697 c.c.
richiamato nel sesto motivo sull'onere della prova e sulle istanze istruttorie.
art. 91 c.p.c.
richiamato nel settimo motivo sulla condanna alle spese secondo soccombenza.
D.M. n. 55 del 2014
richiamato per la liquidazione delle spese processuali; la Corte ha ribadito che la motivazione è necessaria solo quando il giudice si discosti ulteriormente dai parametri tabellari.
art. 380-bis.1 c.p.c.
indicato come norma che ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 3-bis L. n. 53 del 1994
richiamato in relazione alla notifica via PEC della sentenza d'appello.
art. 16-quater D.L. n. 179 del 2012
richiamato per la disciplina della notifica telematica e della decorrenza del termine breve.
art. 16-undecies D.L. n. 179 del 2012
richiamato quanto alle attestazioni di conformità degli atti notificati telematicamente.
art. 132 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti in relazione al preteso vizio di motivazione, ma la Corte ha escluso la nullità della motivazione.
art. 360 c.p.c.
richiamato come base formale di tutti i motivi di ricorso, ma la Corte ha ritenuto le censure in gran parte dirette al riesame del merito o comunque non specifiche.
art. 366 c.p.c.
richiamato per affermare l'inammissibilità di censure che si risolvono in un non motivo o in una critica non specifica delle rationes decidendi.
art. 96 c.p.c.
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per abuso del processo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in una rivalutazione del merito: le doglianze che si limitano a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti o del contenuto degli atti a quella accolta dai giudici di merito sono inammissibili o infondate.
- La denuncia di un vizio processuale non è sufficiente se non si indica anche il concreto pregiudizio subito dalla parte sul piano del diritto di difesa o del risultato decisorio: non tutela l'astratta regolarità del processo, ma solo le violazioni effettivamente lesive.
- Quando si censura l'interpretazione di una scrittura privata o di un accordo transattivo, il ricorrente deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati e in quale punto; non è ammissibile limitarsi a proporre una lettura alternativa del testo.
- L'omesso esame di un fatto decisivo non può essere desunto mediante un confronto con elementi estranei alla motivazione, ma deve risultare immediatamente dalla sentenza impugnata.
- La censura per violazione di legge richiede l'indicazione puntuale delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono contrarie alla norma; non basta lamentare che il giudice sia giunto a un esito di fatto sfavorevole.
- In materia di responsabilità del professionista, la valutazione dell'adempimento va apprezzata in relazione alla complessiva adeguatezza della condotta rispetto al risultato da conseguire; non è decisiva la sola scelta di una strategia difensiva astrattamente possibile se la condotta complessiva risulta non adeguata.
- Le espressioni contenute negli atti difensivi non sono cancellabili o sanzionabili quando restano entro i limiti della pertinenza e delle esigenze difensive, senza un intento gratuitamente offensivo o dispregiativo.
- La liquidazione delle spese processuali entro i parametri tabellari non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente un richiamo ai criteri applicati; una motivazione più intensa è necessaria solo in caso di ulteriore scostamento dai valori tabellari.
- La riproposizione in cassazione delle stesse argomentazioni di merito già disattese dai giudici di appello, senza confronto con le relative rationes decidendi, integra un "non motivo" inammissibile.
- L'abuso del processo può essere sanzionato anche in cassazione quando il ricorso sia proposto senza una prudente valutazione della fondatezza delle censure e in modo sproporzionato rispetto all'utilità concretamente conseguibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00422/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00423/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00425/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00426/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00427/2024 del 08/01/2024
- ordinanza_civile · 8 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00428/2024 del 08/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →