Cassazione Civile, Ordinanza n. 17672/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dall'istanza di una società, già partecipe di una procedura di amministrazione straordinaria aperta nel 1994, volta ad ottenere l'assegnazione delle somme accantonate e poi depositate per i creditori irreperibili o non presentatisi al riparto finale. Il Tribunale aveva rigettato l'istanza ritenendo applicabile la disciplina previgente dell'art. 117 l. fall. e quindi escludendo la possibilità di redistribuire quelle somme. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto tre motivi, tutti centrati sulla violazione degli artt. 117 l. fall. nel testo previgente e nel testo novellato, dell'art. 150 d.lgs. 5/2006, degli artt. 3 e 47 Cost. e dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU. Ha sostenuto che la disciplina transitoria e il regime previgente sarebbero costituzionalmente illegittimi o, comunque, dovrebbero essere letti in modo costituzionalmente orientato per consentire la distribuzione a favore dei creditori insoddisfatti delle somme non riscosse dai creditori irreperibili, specie perché la procedura si era chiusa dopo l'entrata in vigore della riforma del 2006.
La decisione
La Corte ha esaminato unitariamente i tre motivi e li ha dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. Ha richiamato l'orientamento già consolidato secondo cui, per le procedure di amministrazione straordinaria aperte anteriormente al d.lgs. 5/2006, continua ad applicarsi la disciplina previgente dell'art. 117 l. fall., in forza della norma transitoria di cui all'art. 150 d.lgs. 5/2006. In tale regime il deposito delle somme presso l'istituto di credito produce un effetto liberatorio che sottrae le somme alla disponibilità della procedura e impedisce un riparto supplementare a favore degli altri creditori. La Corte ha inoltre ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate, escludendo la violazione degli artt. 3 e 47 Cost. e dell'art. 1 del Primo Protocollo CEDU. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente e senza statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
richiamato come base del ricorso straordinario avverso il decreto del tribunale.
art. 26 l. fall.
reclamo ex art. 26 l. fall.
norma che disciplinava il reclamo contro il decreto in materia concorsuale.
art. 117 l. fall.
terzo comma, nel testo previgente; quarto e quinto comma, nella formulazione vigente
nel testo previgente il deposito delle somme presso l'istituto di credito ha efficacia liberatoria e impedisce il riparto supplementare; la disciplina novellata non si applica alle procedure aperte prima della riforma del 2006.
art. 150 d.lgs. n. 5/2006
i ricorsi fallimentari depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore
la norma transitoria è stata interpretata estensivamente come applicabile anche alle procedure di amministrazione straordinaria aperte prima del 16 luglio 2006.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
invocato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360-bis c.p.c.
la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi in ragione della consolidata giurisprudenza sul punto.
art. 47, primo comma, Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa tutela del credito; la Corte ha escluso la violazione costituzionale.
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente per censurare la disciplina differenziata; la Corte ha escluso la violazione del principio di eguaglianza.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU
invocato per sostenere la lesione del diritto di credito; la Corte ha escluso il contrasto perché le somme, dopo l'assegnazione, escono dalla disponibilità della procedura.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali aperte prima della riforma del 2006, la disciplina previgente dell'art. 117 l. fall. continua ad applicarsi anche se la chiusura della procedura interviene successivamente.
- Il deposito delle somme destinate ai creditori irreperibili, nel regime previgente dell'art. 117 l. fall., produce un effetto liberatorio che sottrae tali somme alla disponibilità della procedura e impedisce un riparto supplementare tra gli altri creditori.
- La disciplina transitoria del d.lgs. 5/2006 va letta in modo sistematico e si estende anche all'amministrazione straordinaria instaurata prima della sua entrata in vigore.
- La previsione che esclude la redistribuzione delle somme non riscosse dai creditori irreperibili non viola, di per sé, gli artt. 3 e 47 Cost. né l'art. 1 del Primo Protocollo CEDU, perché quei crediti non restano nella disponibilità della procedura dopo l'assegnazione.
- Quando la censura si risolve nella riproposizione di questioni già risolte da orientamenti consolidati senza argomenti nuovi idonei a superarlo, il ricorso può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
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