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Sentenza

Sentenza n. 1158/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 37/2025 emesso dal Tribunale di Rimini in data 30/01/2025.

Giustizia amministrativa202600106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 37/2025 del Tribunale di Rimini

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore procedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini, munito di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e notificato al Ministero dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nelle more del giudizio, il Ministero ha adempiuto al decreto ingiuntivo; la ricorrente lo ha dichiarato con nota depositata il 3 giugno 2026, sebbene tardivamente rispetto ai termini processuali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché il decreto ingiuntivo è stato eseguito dall'amministrazione dopo l'instaurazione del giudizio e prima della sua definizione. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, considerando che l'adempimento è intervenuto solo in corso di causa. Sono state liquidate in complessivi 300 euro, oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione del contributo unificato se versato e distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale non spontaneamente eseguito dall'amministrazione.

  • art. 647 c.p.c.

    È richiamato quale base del decreto di esecutorietà con cui il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento dell'amministrazione intervenuto dopo l'instaurazione del processo determina la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, perché viene meno l'interesse attuale alla prosecuzione della domanda esecutiva.
  • Quando l'amministrazione adempie solo nelle more del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale e poste a suo carico, in quanto l'inadempimento ha reso necessaria l'azione giudiziaria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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