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Sentenza

Sentenza n. 39/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa adozione di misura cautelare del provvedimento -OMISSIS- del 17.12.2025, notificato a mezzo pec in data 19.12.2025, nelle sole parti in cui è stata disposta, a seguito del provvedimento che ha decretato il transito del ricorrente nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa, l’assegnazione presso la sede di servizio “Sezione Rifornimenti e Mantenimento di Treviso”; di ogni atto connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto di ragione e per quanto necessario, il contratto di lavoro predisposto dalla resistente nella sola parte relativa all’assegnazione presso la “Sezione Rifornimenti e Mantenimento di Treviso”; della determina assunta a seguito della riunione della “competente Commissione sui transiti” (e il relativo verbale della predetta riunione), cui fa riferimento il provvedimento -OMISSIS- del 17.12.2025, tra i “rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori delle FF.AA., del Segretariato Generale e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (…)”, nelle sole parti in cui si individua quale nuova sede di servizio del ricorrente la “Sezione Rifornimenti e Mantenimento di Treviso”; nonché, per quanto di ragione e per quanto necessario, l’atto di concerto tra il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile e il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, non cognito, richiamato dal decreto che ha disposto il transito nei ruoli civili, nella sola ed eventuale parte relativa all’assegnazione del ricorrente presso la “Sezione Rifornimenti e Mantenimento di Treviso”; E per la condanna della P.A. resistente a disporre il trasferimento presso una sede di servizio situata nelle zone indicate dal ricorrente nella propria memoria/istanza, confermando l’attuale profilo professionale o, in ogni caso, assegnandone uno compatibile con il suo stato di salute o, in subordine, condannare la P.A. resistente alla rinnovazione dell’attività amministrativa relativa all’individuazione della sede di servizio e all’eventuale nuovo profilo professionale (in ogni caso compatibile con lo stato di salute del ricorrente).

Giustizia amministrativa202600018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di assegnazione presso la Sezione Rifornimenti e Mantenimento di Treviso, nella parte relativa alla sede di servizio attribuita dopo il transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare transitato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare ma reimpiegabile nei ruoli civili, aveva chiesto l’assegnazione a una sede prossima al Comune di Udine, richiamando le proprie gravi condizioni psico-fisiche, una patologia oncologica, l’handicap grave, la causa di servizio, la presenza di figli minori e la disabilità di uno di essi. Il Ministero gli ha attribuito il profilo di assistente amministrativo e lo ha assegnato a Treviso, sede distante circa 115 km dalla residenza e dall’ultima sede di servizio, con un tragitto giornaliero superiore a 200 km. Il ricorrente ha dedotto violazione della legge n. 241/1990, del d.lgs. n. 66/2010, del d.P.R. n. 90/2010, delle circolari ministeriali sui transiti, dell’art. 2087 c.c., della legge n. 104/1992 e degli artt. 3, 24, 29, 32 e 97 Cost.; ha inoltre denunciato eccesso di potere, carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta e carenza di motivazione. In particolare, ha contestato l’omessa valutazione delle sedi alternative più prossime e l’insufficienza della motivazione ministeriale, limitata all’affermazione secondo cui nella regione Friuli non vi sarebbero state vacanze organiche nei profili attribuibili.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ravvisando il carattere assorbente del difetto di istruttoria e di motivazione. La Commissione medica aveva escluso mansioni o attività comportanti situazioni stressanti dal punto di vista psico-fisico; inoltre, la documentazione sanitaria evidenziava difficoltà di deambulazione e una marcia cauta per instabilità. Tali elementi rendevano non adeguatamente giustificata, e anzi contraddittoria rispetto agli atti istruttori, l’assegnazione a una sede distante e comportante molte ore di viaggio quotidiano. L’Amministrazione avrebbe dovuto effettuare una valutazione concreta della situazione sanitaria e familiare del dipendente, delle sedi alternative e del ventaglio di mansioni compatibili, anche considerando che il medico del lavoro aveva indicato la compatibilità con mansioni amministrative e tecniche. Il TAR ha quindi annullato il provvedimento nella parte relativa all’assegnazione della sede, lasciando impregiudicata la riedizione del potere amministrativo e respingendo, implicitamente, la richiesta di condanna a disporre direttamente il trasferimento in una sede determinata. Le spese sono state compensate; il Ministero è stato condannato al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 2087 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela delle condizioni di salute e sicurezza del lavoratore; il giudice ha deciso sulla base assorbente del difetto di istruttoria e motivazione.

  • legge n. 104/1992

    Richiamata dal ricorrente con riferimento alla propria condizione di handicap grave e alla necessità di valorizzare la situazione familiare; il giudice ha ritenuto decisiva l’insufficiente valutazione complessiva della situazione personale e sanitaria.

  • artt. 3, 24, 29, 32 e 97 Cost.

    Parametri costituzionali invocati dal ricorrente; la decisione è stata fondata sul difetto di istruttoria e motivazione dell’assegnazione.

  • d.lgs. n. 66/2010

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina applicabile al transito e al reimpiego del personale militare; il giudice non ha esaminato specificamente la censura, ritenendo assorbenti i vizi istruttori e motivazionali.

  • d.P.R. n. 90/2010

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del personale della Difesa; la censura è rimasta assorbita dall’accoglimento per difetto di istruttoria e motivazione.

  • legge n. 241/1990

    Richiamata quale fonte dei doveri procedimentali e motivazionali; l’annullamento è stato disposto per insufficiente istruttoria e motivazione.

Massime di principio

  • Nell’assegnazione della sede di servizio a un dipendente transitato dai ruoli militari a quelli civili per permanente inidoneità al servizio militare, l’Amministrazione deve valutare concretamente le condizioni sanitarie dell’interessato, la distanza e i tempi di percorrenza della sede, la situazione familiare e l’esistenza di sedi o mansioni alternative compatibili.
  • È viziata per difetto di istruttoria e motivazione l’assegnazione a una sede distante e potenzialmente gravosa per la salute del dipendente quando l’Amministrazione si limiti ad affermare genericamente l’assenza di vacanze organiche nella regione di provenienza, senza documentare l’effettiva verifica delle alternative disponibili.
  • La scelta della sede di servizio deve essere coerente con gli accertamenti sanitari acquisiti nel procedimento; l’assegnazione che imponga condizioni di viaggio incompatibili o contraddittorie con le limitazioni psico-fisiche risultanti dagli atti medici richiede una motivazione rafforzata e una specifica ponderazione degli interessi.
  • Il buon andamento dell’amministrazione può essere perseguito anche mediante l’assegnazione del dipendente a una sede compatibile con le sue condizioni personali, poiché il benessere lavorativo può favorire la qualità e la continuità della prestazione.
  • Quando il giudice annulla l’assegnazione della sede per carenza di istruttoria e motivazione, resta normalmente salva la riedizione del potere amministrativo; non può quindi essere imposta direttamente una specifica sede se la scelta richiede una nuova valutazione discrezionale dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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