Sentenza del 26/09/2016 n. 5450 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Dichiarazione tributaria - Emendabilità della dichiarazione -Termine - Termine diritto al rimborso - Non coincide.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la maggiore pretesa tributaria derivante da errori, di fatto o di diritto, contenuti nella dichiarazione fiscale. La questione riguardava se la dichiarazione potesse essere emendata anche oltre il termine previsto per chiedere il rimborso dell'imposta, per correggere elementi incidenti sull'obbligazione tributaria e ottenere una tassazione conforme alla reale capacità contributiva.
La decisione
La possibilità di correggere la dichiarazione è stata riconosciuta anche in sede contenziosa, per opporsi alla maggiore pretesa dell'Amministrazione finanziaria. Il termine previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 per esercitare il diritto al rimborso non coincide con il termine entro cui il contribuente può far valere errori della dichiarazione a propria difesa. L'emendabilità deriva dal principio di capacità contributiva e dai doveri di leale collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuente.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. n. 602/1973
La norma disciplina il termine e le modalità per chiedere il rimborso delle somme versate in eccesso. Tale termine non limita, però, la possibilità di correggere la dichiarazione in sede contenziosa per contestare una maggiore pretesa tributaria.
Massime di principio
- Il contribuente può correggere errori di fatto o di diritto presenti nella dichiarazione anche durante il contenzioso, quando la correzione incide sull'effettiva obbligazione tributaria.
- Il termine per chiedere il rimborso di un versamento indebito è distinto dal termine o dalla possibilità di far valere l'errore come difesa contro un atto impositivo.
- La tassazione deve riflettere la capacità contributiva concretamente manifestata e non può fondarsi su una dichiarazione erronea quando l'errore è rilevante per determinare l'imposta dovuta.
- La correzione difensiva non comporta automaticamente il diritto al rimborso: per ottenere la restituzione delle somme versate resta necessario rispettare la disciplina e i termini specifici del rimborso.
- In situazioni analoghe è opportuno distinguere tra emendabilità della dichiarazione per ridurre una pretesa fiscale e richiesta autonoma di rimborso, verificando per quest'ultima i termini previsti dalla legge.
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