Cassazione Penale, Sentenza n. 20838/2024 del 28/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per violazione dell'art. 76 d.P.R. 445/2000: si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 187 e 192 c.p.p.). Il ricorrente contestava che alcune cartelle esattoriali non fossero di natura personale ma afferenti a società di cui era liquidatore (le cartelle per debiti personali ammonterebbero a circa 7.000 euro) e sosteneva che, al momento della sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive, i procedimenti relativi a certe iscrizioni risultavano definiti con sentenza di patteggiamento, circostanza che, secondo giurisprudenza, esenta dall'obbligo di indicazione.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto parzialmente fondato. Prima questione (tardività) rigettata: parte dei motivi è stata considerata inammissibile per mancata specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto applicabile l'esenzione prevista dall'art. 28, comma 8, d.P.R. n. 313/2002 (in relazione agli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000) per le iscrizioni derivanti da sentenza di patteggiamento; ciò ha inciso sulla determinazione della pena, che la Corte di cassazione ha rideterminato direttamente, ai sensi dell'art. 620, lett. l), c.p.p., dal trattamento originario al minimo edittale, fissando la pena in giorni 15 di reclusione, con conferma dei doppi benefici già concessi. Annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena; per il resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46 e art. 47
Riferite alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà: il ricorrente aveva rese dichiarazioni sostitutive disciplinate da tali norme; insieme all'art. 28 D.P.R. 313/2002 consentono l'esenzione dall'obbligo di indicare alcune iscrizioni
D.P.R. 29 novembre 2002, n. 313, art. 28, comma 8
Stabilisce che chi rende dichiarazioni sostitutive non è tenuto a indicare le iscrizioni relative a sentenze di patteggiamento (e a quelle inflitte con decreto penale), quindi l'omessa indicazione di tali iscrizioni non integra necessariamente il reato previsto dall'art. 76 d.P.R. 445/2000
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76
Contiene la fattispecie di cui è accusato il ricorrente (falsa attestazione/omessa indicazione in dichiarazione sostitutiva); la Corte ha valutato che, se l'iscrizione è esente dall'obbligo di indicazione, non può costituire elemento aggravante per la determinazione della pena
Codice di procedura penale, art. 187 e art. 192
Richiamati dal ricorrente come norme di riferimento per la censura sul rito/processo; tuttavia le doglianze collegate non sono state tutte ritenute ammissibili in cassazione per ragioni procedurali (tardività/omessa contestazione del riepilogo dei motivi d'appello)
Codice penale, art. 483
Norma che disciplina il falso ideologico (o menzogne) in atti pubblici; la Corte ha rilevato che i giudici del merito si erano discostati dal minimo edittale in base al 'doppio mendacio', ma l'accoglimento della questione relativa al patteggiamento ha imposto la rideterminazione della pena al minimo
Codice di procedura penale, art. 620, lett. l)
Consente alla Corte di cassazione, quando annulla senza rinvio limitatamente alla quantificazione della pena, di provvedere essa stessa alla rideterminazione della pena; applicato per fissare la pena a 15 giorni di reclusione
Massime di principio
- Se una iscrizione nel casellario giudiziale deriva da sentenza di patteggiamento o da decreto penale di condanna (nei limiti previsti), la normativa amministrativa (art. 28 DPR 313/2002 in combinato con artt. 46-47 DPR 445/2000) può esentare dall'obbligo di indicarla in una dichiarazione sostitutiva: l'omissione non configura automaticamente il reato previsto dall'art. 76 d.P.R. 445/2000.
- Quando in primo grado la pena viene aumentata per tener conto di precedenti iscrizioni, la loro natura (se esenti dall'obbligo di indicazione) va attentamente verificata: se risultano esenti, la determinazione della pena deve essere riconsiderata e può condurre a una riduzione.
- In Cassazione le censure di violazione di legge già presenti nel giudizio di primo grado devono essere specificamente contestate rispetto al riepilogo dei motivi d'appello contenuto nella sentenza impugnata; in mancanza, i motivi possono essere dichiarati tardivi e inammissibili.
- La Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., può rideterminare direttamente la pena quando annulla senza rinvio la quantificazione della stessa, rendendo superfluo il rinvio al giudice di merito.
- In situazioni simili è importante distinguere chiaramente le iscrizioni personali da quelle relative a soggetti giuridici (società) e documentare la titolarità reale delle posizioni contestate per valutare se l'omissione sia effettivamente rilevante penalmente.
- La presenza di un 'doppio mendacio' o di più omissioni può giustificare, in astratto, un trattamento più severo, ma tale valutazione deve tenere conto delle esenzioni normative e dei benefici già riconosciuti (es. patteggiamento con benefici).
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