Cassazione Civile, Ordinanza n. 24017/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una complessa operazione immobiliare e societaria relativa all’acquisto di un immobile sito in Roma, via del Corso n. 403. Secondo l’Amministrazione finanziaria, i contribuenti avrebbero posto in essere un’operazione elusiva ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 212/2000: prima sarebbe stata costituita una società immobiliare ad hoc, poi le quote di tale società sarebbero state rivalutate dai soci beneficiando del regime agevolato previsto per le plusvalenze da cessione di partecipazioni, infine le quote sarebbero state cedute a una terza società. L’Ufficio ha ritenuto che il risultato economico reale fosse la realizzazione di una plusvalenza immobiliare, fiscalmente più onerosa, mascherata da cessione di partecipazioni, e ha inoltre imputato a reddito alcuni versamenti bancari non giustificati. I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento; in appello la CTR del Lazio ha confermato la legittimità degli atti. Nel ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto, da un lato, la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e, dall’altro, la violazione dell’art. 10-bis L. n. 212/2000, sostenendo che l’operazione aveva valide ragioni extrafiscali ed era stata erroneamente qualificata come abusiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza regionale non apparente perché idonea a ricostruire il percorso logico-giuridico seguito. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto che la CTR avesse applicato in modo non corretto l’art. 10-bis L. n. 212/2000, valorizzando in modo eccessivamente isolato la sequenza temporale e la costituzione della società, senza accertare compiutamente se l’operazione fosse priva di sostanza economica e se il vantaggio fiscale fosse essenziale e prevalente rispetto a ragioni economiche, organizzative e gestionali. La Corte ha evidenziato che la costituzione di una società ad hoc non è di per sé sintomatica di abuso quando sia imposta o comunque giustificata dalla procedura di gara, dalle esigenze di gestione dell’immobile, dalla ristrutturazione, dalle autorizzazioni urbanistiche e dal successivo intervento di un soggetto terzo finanziatore. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame dei fatti e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 10-bis L. 27 luglio 2000, n. 212
"configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti"
l’abuso del diritto richiede operazioni prive di sostanza economica e finalizzate essenzialmente a vantaggi fiscali indebiti; l’Amministrazione deve disconoscere gli effetti abusivi, ma occorre verificare in concreto la presenza di valide ragioni extrafiscali non marginali e l’essenzialità del vantaggio fiscale.
art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
viene richiamato come regime ordinario delle plusvalenze immobiliari, contrapposto al più favorevole trattamento fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni.
art. 32, comma 1, nn. 2) e 7), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
base normativa dell’imputazione a reddito dei versamenti bancari non giustificati.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro della motivazione sufficiente, nel senso che la sentenza deve consentire di comprendere il percorso decisionale.
art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.
invocato in relazione al requisito della motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), c.p.c.
utilizzato come parametro del ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 1401 c.c.
richiamato in relazione al contratto per persona da nominare stipulato dalla società originaria.
art. 1404 c.c.
richiamato in relazione agli effetti della nomina del nuovo acquirente nel contratto per persona da nominare.
Massime di principio
- In tema di abuso del diritto tributario, non basta dimostrare che una sequenza negoziale produca un risparmio d’imposta: occorre accertare che le operazioni siano prive di sostanza economica e che il vantaggio fiscale sia essenziale e prevalente rispetto a eventuali ragioni extrafiscali non marginali.
- La costituzione di una società veicolo non è, di per sé, indice di abuso: va verificato se essa risponda a esigenze reali di mercato, organizzative, gestionali, amministrative o di limitazione della responsabilità, e se sia coerente con la concreta operazione economica.
- La prova dell’elusione grava sull’Amministrazione finanziaria, che deve dimostrare il vantaggio fiscale indebito, l’assenza di sostanza economica e le modalità di manipolazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati; il contribuente deve poi allegare e provare le ragioni economiche alternative o concorrenti.
- Nella valutazione dell’abuso occorre esaminare l’operazione nel suo complesso e nella sua effettiva sostanza economica, non limitandosi a valorizzare singoli elementi formali come il breve intervallo temporale tra gli atti o la struttura negoziale astrattamente utilizzata.
- La motivazione è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; non lo è se la sentenza ricostruisce le posizioni delle parti e spiega, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione.
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