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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-79/23

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 18 aprile 2024. — FJ contro Agrárminiszter. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto agli agricoltori – Regolamento (CE) n. 1122/2009 – Regime di pagamento unico per superficie – Articolo 58 – Riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di dichiarazione eccessiva – Sanzione in caso di dichiarazione eccessiva superiore al 50% della superficie determinata – Recupero dell’importo della sanzione nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento – Nozione di “accertamento” – Relazione di controllo che accerta l’esistenza di irregolarità nella domanda di aiuto interessata. — Causa C-79/23

Giurisprudenza europea62023CJ0079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito il significato della nozione di «accertamento» usata per il recupero, entro tre anni civili, della sanzione per dichiarazione eccessiva superiore al 50% nel regime di pagamento unico per superficie. Ha escluso che si debba attendere la decisione finale dell’amministrazione o l’esito dell’eventuale contenzioso nazionale, valorizzando invece la relazione di controllo che documenta l’irregolarità. La soluzione rafforza la certezza del diritto per gli agricoltori e limita l’alea derivante dalla durata del procedimento amministrativo interno.

Interpretazione della nozione di «accertamento» ai fini del termine triennale di recupero della sanzione per dichiarazione eccessiva nel regime di pagamento unico per superficie.

La questione giuridica

Si chiede se, ai fini dell’articolo 58, terzo comma, del regolamento n. 1122/2009, la nozione di «accertamento» coincida con la relazione di controllo redatta a seguito di un controllo in loco che rileva irregolarità, oppure con la prima decisione di merito o con la decisione definitiva di esclusione; in via subordinata, se e come rilevi l’articolo 35 del regolamento n. 1290/2005 sulla nozione di «primo verbale amministrativo o giudiziario».

Principio di diritto

L’articolo 58, terzo comma, del regolamento n. 1122/2009 va interpretato nel senso che, quando l’agricoltore è stato sottoposto a un controllo in loco, l’«accertamento» coincide con la relazione di controllo redatta a seguito di tale controllo e contenente la constatazione di irregolarità nella domanda di aiuto; non coincide invece con la successiva decisione di merito o con la decisione definitiva di esclusione. L’articolo 35 del regolamento n. 1290/2005 non è pertinente a tale interpretazione, perché la sua definizione di «primo verbale amministrativo o giudiziario» vale solo ai fini del capo sulle irregolarità e sulla ripartizione degli oneri finanziari tra Unione e Stato membro.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1290/2005
  • Articolo 35 del regolamento (CE) n. 1290/2005
  • Regolamento (CE) n. 885/2006
  • Articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006
  • Regolamento (CE) n. 1122/2009
  • Articolo 32 del regolamento (CE) n. 1122/2009
  • Articolo 54 del regolamento (CE) n. 1122/2009
  • Articolo 58 del regolamento (CE) n. 1122/2009
  • Articolo 70, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1122/2009
  • Regolamento (CE) n. 73/2009
  • Regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Regolamento delegato (UE) n. 640/2014
  • Legislazione ungherese sugli aiuti agricoli (legge n. XVII del 2007)

Interpretazione della nozione di "accertamento" ai fini del recupero della sanzione per dichiarazione eccessiva

La Corte di giustizia, Settima Sezione, ha deciso un rinvio pregiudiziale della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) relativo al regime di pagamento unico per superficie e al recupero di una sanzione applicata per dichiarazione eccessiva. La controversia riguardava il momento dal quale decorre il termine di tre anni civili previsto dall’articolo 58, terzo comma, del regolamento n. 1122/2009 per dedurre l’importo della sanzione dai pagamenti futuri.

Fatti e procedimento principale

FJ aveva presentato domanda di aiuto per il 2013 nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie. A seguito di controlli in loco svolti nel 2013 e nel 2014, l’autorità nazionale aveva inizialmente respinto la domanda e inflitto un’esclusione; tali decisioni erano state poi annullate due volte in sede amministrativa per difetto di motivazione o per ulteriori vizi, con rinvio all’amministrazione. Con decisione del 27 gennaio 2020, l’autorità di primo grado aveva nuovamente respinto la domanda e applicato una sanzione per dichiarazione eccessiva superiore al 50% della superficie determinata, ai sensi dell’articolo 58, terzo comma, del regolamento n. 1122/2009.

Nel 2020 FJ aveva presentato una nuova domanda di aiuto; l’amministrazione aveva concesso un anticipo ma ne aveva disposto la trattenuta integrale ai fini del recupero della sanzione del 2020, applicando l’articolo 60, paragrafo 1, della legge ungherese sugli aiuti. Il giudice del rinvio dubitava che l’anno dell’«accertamento» potesse coincidere con il 2020, sostenendo che dovesse invece riferirsi al momento dei controlli o della prima constatazione dell’irregolarità.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice nazionale chiedeva in sostanza:

  • se la nozione di «verbale» dell’articolo 35 del regolamento n. 1290/2005 fosse utilizzabile per interpretare l’articolo 58, terzo comma, del regolamento n. 1122/2009;
  • in caso affermativo, quale atto dovesse essere considerato come primo verbale/accertamento: la relazione di controllo, la prima decisione di merito o la decisione definitiva di esclusione;
  • se rilevasse la possibilità di revisione o revoca dell’atto nel successivo procedimento amministrativo o giudiziario;
  • in caso di più controlli in loco, quale di essi dovesse rilevare come primo.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato:

  • il regolamento (CE) n. 1290/2005, in particolare gli articoli 32, 33 e 35;
  • il regolamento (CE) n. 885/2006, in particolare l’articolo 5 ter;
  • il regolamento (CE) n. 1122/2009, in particolare gli articoli 2, 32, 54, 58 e 70;
  • il regolamento (CE) n. 73/2009, da cui derivava il regime di pagamento unico per superficie;
  • il regolamento (UE) n. 1306/2013 e il regolamento delegato (UE) n. 640/2014, solo per indicarne la successiva abrogazione ratione temporis non decisiva per la causa.

Ragionamento della Corte: irrilevanza dell’articolo 35 del regolamento n. 1290/2005

La Corte ha anzitutto escluso che la nozione di «verbale» di cui all’articolo 35 del regolamento n. 1290/2005 sia pertinente per interpretare l’articolo 58, terzo comma, del regolamento n. 1122/2009. Ha osservato che l’articolo 35 è limitato espressamente ai fini del capo 2 del titolo IV del regolamento n. 1290/2005, relativo alle irregolarità e alla ripartizione degli oneri finanziari tra Unione e Stato membro, mentre l’articolo 58 del regolamento n. 1122/2009 riguarda le sanzioni a carico dell’agricoltore per dichiarazione eccessiva.

La Corte ha anche rilevato che il diverso lessico delle versioni linguistiche non consente di ricavare una soluzione decisiva dalla sola terminologia, e che il contesto sistematico conferma la separazione tra le due discipline.

Ragionamento della Corte: significato di «accertamento» nell’articolo 58, terzo comma

Interpretando la disposizione alla luce del testo, del contesto e della finalità, la Corte ha osservato che l’articolo 58, terzo comma, prevede un meccanismo di esclusione e recupero automatico della sanzione quando la differenza tra superficie dichiarata e superficie determinata supera il 50%, ma non definisce espressamente la nozione di «accertamento».

Sul piano sistematico, l’articolo 32 del regolamento n. 1122/2009 mostra che le irregolarità sono constatate nella relazione di controllo redatta a seguito del controllo in loco, mentre l’autorità competente trae poi le conseguenze in termini di riduzioni o esclusioni sulla base di tali risultanze. Lo stesso vale per l’articolo 54, relativo ai controlli sulla condizionalità, che impone la redazione di relazioni contenenti i risultati del controllo e la trasmissione all’organismo pagatore, affinché quest’ultimo possa adottare le conseguenti misure. Inoltre, l’articolo 70, paragrafo 4, conferma che le infrazioni sono considerate determinate quando sono accertate a seguito di controlli o comunque portate a conoscenza dell’autorità competente, il che evidenzia il carattere informale dell’«accertamento».

Finalità di certezza del diritto

La Corte ha attribuito rilievo decisivo al principio di certezza del diritto. Ha ritenuto che far dipendere il momento dell’«accertamento» dall’andamento del procedimento amministrativo o giudiziario nazionale renderebbe imprevedibili per l’agricoltore le conseguenze finanziarie, soprattutto in casi in cui l’amministrazione abbia impiegato molti anni per definire il procedimento. Nel caso concreto, erano trascorsi più di sette anni tra il primo controllo in loco e il recupero della sanzione.

Decisione e dispositivo

La Corte ha concluso che, quando l’agricoltore è stato sottoposto a un controllo in loco, l’«accertamento» ai sensi dell’articolo 58, terzo comma, del regolamento n. 1122/2009 coincide con la relazione di controllo redatta a seguito di tale controllo e contenente la constatazione delle irregolarità nella domanda di aiuto. Spetta tuttavia al giudice nazionale identificare, tra gli eventuali più controlli effettuati, quale relazione abbia fornito il fondamento definitivo della sanzione poi applicata.

Principio affermato

La pronuncia afferma che il termine triennale di recupero della sanzione per dichiarazione eccessiva decorre dalla relazione di controllo che accerta l’irregolarità, non dalla decisione amministrativa finale né dall’esito del contenzioso, assicurando così prevedibilità e certezza del diritto per il beneficiario dell’aiuto.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comuneregimi di sostegno diretto agli agricoltorisanzioni amministrative agricolecontrolli in loco e relazioni di controllorecupero di importi indebitamente percepiti

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