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Sentenza

Sentenza n. 340/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego dell’accesso alla documentazione contabile relativa all’annualità 2025 dell’esecuzione dell’appalto, comprendente registro di contabilità, SAL, certificati di pagamento e mandati, fatture e giustificativi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (subappaltatore)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ricorrente, autorizzata come subappaltatrice nel Lotto 3 dell’appalto affidato a IMD S.r.l., ha chiesto l’accesso alla documentazione contabile dell’annualità 2025 per verificare la corretta contabilizzazione delle lavorazioni da essa eseguite, confrontare quanto eseguito con quanto riconosciuto e pagato e predisporre iniziative giudiziarie, lamentando di non aver ricevuto dall’appaltatore l’integrale pagamento dei corrispettivi. Ha impugnato il diniego, che qualificava l’istanza come controllo generalizzato, riteneva coinvolti segreti tecnici e commerciali della controinteressata e negava la dimostrazione di un nesso di stretta necessità con la tutela giudiziale. Il ricorso è stato integrato da motivi aggiunti contro il provvedimento espresso di diniego del 18 maggio 2026.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato ad Acquedotto Lucano S.p.A. di consentire l’accesso ai documenti richiesti entro 30 giorni dalla pubblicazione o comunicazione della sentenza, con eventuale oscuramento delle informazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali e non siano strettamente necessarie alla tutela della ricorrente. L’accesso è ammissibile anche per gli atti della fase esecutiva dell’appalto, poiché l’attività resta funzionalizzata alla cura dell’interesse pubblico. La posizione di subappaltatrice e la finalità di ricostruire i rapporti economici relativi alle lavorazioni eseguite integrano un interesse differenziato, personale e concreto; i documenti sono identificati puntualmente e la loro ostensione non richiede elaborazione di dati né configura un controllo generalizzato. Non risultano provati motivi di esclusione: il richiamo ai segreti commerciali è generico e non individua informazioni riservate né il vantaggio concorrenziale che ne deriverebbe dalla segretezza. L’accesso difensivo assume rilievo preminente, ferma la possibilità di oscuramenti proporzionati. Acquedotto Lucano S.p.A. è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990

    gli atti oggetto di accesso, contrariamente a quanto opinato nel gravato provvedimento, sono puntualmente identificati e non sottendono affatto un controllo generalizzato dell’attività amministrativo; inoltre, essi rientrano certamente nella nozione di "documento amministrativo" di cui all’art. 22, co. 1, lett. d), L. n. 241/1990 e la loro ostensione non richiede alcuna attività di “elaborazione di dati”;

    Rientrano nella nozione di documento amministrativo e sono ostensibili gli atti contabili dell’esecuzione dell’appalto puntualmente individuati, quando la loro ostensione non comporti elaborazione di dati.

  • art. 24 l. 241/1990

    infine, non vi è evidenza agli atti, dell’esistenza di alcuno dei casi di esclusione previsti dall’art. 24 della medesima legge, tanto più che le esigenze di tutela di segreti commerciali e tecnici sono genericamente agitate e non soddisfano i caratteri prescritti in sede giurisprudenziale, secondo cui la segretezza delle informazioni oggetto di domanda d’accesso, per poter essere validamente opposta, deve “consistere in una segretezza oggettiva, non essendo sufficiente per l’operatore economico invocare un generico rischio di divulgazione del know how dell’azienda, ma dovendo provare che l’informazione che si ritiene riservata procuri un reale vantaggio concorrenziale ad un proprio competitor.

    L’esclusione dall’accesso per segreti tecnici o commerciali non può fondarsi su un generico rischio di divulgazione: occorre dimostrare l’effettiva segretezza dell’informazione e il vantaggio concorrenziale che essa assicura.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    peraltro, come già dianzi evidenziato, l’accesso de quo è funzionale alla cura e difesa di interessi giuridici, il che gli assicura tendenziale preminenza nell’ottica delineata dal comma 7 dell’art. 24 cit.;

    Quando l’accesso è funzionale alla cura e alla difesa di interessi giuridici, tale finalità gli attribuisce tendenziale preminenza nel bilanciamento con le esigenze di riservatezza.

Massime di principio

  • L’accesso documentale può riguardare atti relativi alla fase di esecuzione di un contratto pubblico, anche quando l’amministrazione operi in un contesto di natura privatistica, se la condotta resta funzionalizzata alla cura dell’interesse pubblico.
  • Il subappaltatore autorizzato, quando chiede documenti contabili dell’appalto per verificare la contabilizzazione delle proprie lavorazioni e tutelare pretese creditorie verso l’appaltatore, è titolare di una posizione differenziata e di un interesse personale e concreto all’accesso.
  • Una richiesta puntuale di documenti identificati, collegata alla posizione del richiedente e priva della necessità di elaborare dati, non costituisce controllo generalizzato dell’attività amministrativa.
  • Per opporre validamente segreti tecnici o commerciali non basta invocare genericamente il rischio di divulgazione del know-how: occorre individuare in modo specifico le informazioni riservate e dimostrare che la segretezza assicura un effettivo vantaggio concorrenziale.
  • L’accesso finalizzato alla cura e alla difesa di interessi giuridici ha tendenziale preminenza, ma l’amministrazione può tutelare le informazioni riservate mediante oscuramenti circoscritti a quelle non strettamente necessarie alla difesa.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEsecuzione del contratto pubblico
RamiAccesso e trasparenzaContratti pubblici
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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