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Sentenza

Sentenza n. 8197/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione della sua efficacia, del provvedimento 01.10.2025 prot. n. 1522 - pratica n. 230007526 dell'Ambasciata d'Italia in Egitto, Cancelleria Consolare - Ufficio Visti, organo periferico del MAECI legittimato passivo nel presente procedimento, di rifiuto della domanda di visto di ingresso per motivi di tirocinio formativo, notificato mediante consegna a mani del ricorrente in data 01.10.2025 e di ogni altro atto allo stesso preordinato, conseguente o correlato, con conseguente obbligo per l'autorità consolare di rilasciare il visto richiesto.

Giustizia amministrativa202603300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso in Italia per motivi di tirocinio formativo

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (autorità consolare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto, consegnatogli a mani il 1° ottobre 2025. Il ricorso è stato notificato il 27 febbraio 2026 e depositato il 17 marzo 2026. Il TAR ha rilevato d'ufficio la tardività della notificazione rispetto al termine decadenziale previsto dall'art. 41, comma 2, c.p.a. Il ricorrente aveva richiamato l'art. 41, comma 5, c.p.a., sostenendo l'applicabilità dell'estensione di novanta giorni prevista per le parti residenti fuori d'Europa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, definendo la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera a), 60 e 73, comma 3, c.p.a. Il giudice ha escluso che la residenza all'estero del ricorrente consentisse di applicare l'aumento di novanta giorni previsto dall'art. 41, comma 5, c.p.a. Tale proroga opera quando la notificazione deve essere eseguita all'estero nei confronti del destinatario, per compensare gli adempimenti e le ricerche necessari; non opera invece quando il notificante risiede all'estero ma la notificazione è effettuata in Italia presso una pubblica amministrazione. L'estensione automatica in favore del notificante residente all'estero determinerebbe un indebito vantaggio e incertezza sui termini di consolidamento degli atti amministrativi. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Il termine decadenziale per la notificazione del ricorso di annullamento decorre secondo la disciplina ordinaria; nella fattispecie la notificazione è stata ritenuta tardiva.

  • art. 41, comma 5, c.p.a.

    Il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d’Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d’Europa

    L'aumento del termine è applicabile quando il destinatario della notificazione risiede all'estero e la notificazione deve essere eseguita fuori dall'Italia; non è applicabile per il solo fatto che il soggetto notificante risieda all'estero quando il destinatario è una pubblica amministrazione italiana.

  • art. 39 c.p.a.

    Il rinvio ai principi generali e al sistema delle notificazioni consente di leggere la disciplina dell'art. 41 c.p.a. in coerenza con la funzione propria delle proroghe per le notificazioni all'estero.

  • art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a.

    Il ricorso manifestamente tardivo deve essere dichiarato irricevibile.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata quando ricorrono i presupposti processuali per una decisione immediata.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La questione rilevata d'ufficio deve essere previamente segnalata alle parti, come avvenuto in camera di consiglio.

Massime di principio

  • L'aumento del termine per la notificazione del ricorso previsto dall'art. 41, comma 5, c.p.a. è funzionale agli adempimenti necessari per notificare all'estero e si applica quando il destinatario della notificazione risiede all'estero; non si applica invece quando risiede all'estero soltanto il soggetto notificante e la notificazione deve essere eseguita in Italia presso una pubblica amministrazione.
  • La residenza all'estero del ricorrente non determina, di per sé, alcun prolungamento del termine decadenziale per impugnare un provvedimento amministrativo notificato o conosciuto, se l'atto introduttivo deve essere notificato a un'amministrazione pubblica avente sede in Italia.
  • L'inosservanza del termine per la notificazione del ricorso di annullamento comporta l'irricevibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio e definibile con sentenza in forma semplificata previa sottoposizione della questione alle parti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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