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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35257/2026 del 02/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il Magistrato di sorveglianza di Verona aveva rigettato l’istanza di permesso premio perché il detenuto non aveva tenuto condotta regolare, avendo detenuto e utilizzato un telefono cellulare. Il Tribunale di sorveglianza di Venezia aveva respinto il reclamo. Con ricorso per cassazione, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudizio di pericolosità fosse fondato in modo automatico e assorbente su un singolo episodio, senza adeguato apprezzamento del percorso trattamentale complessivo. Ha richiamato anche la relazione di sintesi del 29 gennaio 2026, che, pur segnalando criticità personologiche, culturali e sociali, aveva espresso parere favorevole alla ripresa dei permessi premio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze, manifestamente infondate, non si confrontavano con la motivazione del Tribunale e si risolvevano in censure di fatto. Il giudice di sorveglianza aveva considerato il complessivo vissuto trattamentale e qualificato come particolarmente grave l’uso del telefono, protratto per più giorni e rilevante anche sul piano penale; valutato insieme al lungo percorso detentivo e ai molteplici reati commessi durante l’espiazione, l’episodio dimostrava una spiccata pericolosità sociale. La relazione favorevole del 29 gennaio 2026 era successiva alla decisione negativa del Magistrato di sorveglianza, sicché il richiamo difensivo è stato ritenuto inconferente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio sul permesso premio, la valutazione della condotta del detenuto e della sua pericolosità può valorizzare un episodio disciplinarmente e penalmente rilevante, purché sia inserito nella valutazione del complessivo percorso detentivo e trattamentale; la censura che prospetti una diversa lettura dei fatti, senza confrontarsi con la motivazione del giudice di sorveglianza, è inammissibile in cassazione.
  • Una relazione trattamentale successiva alla decisione impugnata non è idonea, di per sé, a dimostrare l’illegittimità della valutazione compiuta sulla base degli elementi allora disponibili.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

Testo integrale

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