Sentenza del 06/05/2016 n. 9167 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della C.T.R. del Molise relativa a un avviso di accertamento IRPEG per l'anno 2002. Contestava, tra l'altro, il mancato riconoscimento della deducibilità di costi e quote di ammortamento, sostenendo che non fosse obbligata a conservare le fatture di acquisto dei cespiti oltre il termine di decadenza dell'accertamento, che il registro dei beni ammortizzabili e una perizia giurata fossero sufficienti a dimostrare i costi e che il giudice d'appello avesse omesso di pronunciarsi su alcune domande.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. I primi e terzi motivi, relativi a vizi di motivazione, sono stati dichiarati inammissibili perché privi della chiara indicazione del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza motivazionale richieste dall'art. 366-bis c.p.c.; il primo motivo riguardava inoltre una questione di motivazione in diritto, non censurabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Il secondo e quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per la genericità dei quesiti di diritto. La consulenza tecnica di parte è stata qualificata come mera allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio. Anche il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la C.T.R. si era effettivamente pronunciata sui costi indeducibili, sebbene in senso sfavorevole alla società. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione adeguata; tuttavia, la censura della motivazione deve essere proposta rispettando i requisiti processuali applicabili.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione riguarda l'accertamento dei fatti e non può essere utilizzato per denunciare una presunta omessa motivazione esclusivamente in diritto.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla norma, i motivi relativi a vizi di motivazione dovevano indicare chiaramente il fatto controverso e le ragioni dell'insufficienza, mentre i motivi di violazione di legge dovevano contenere quesiti specifici e riferiti alla concreta fattispecie.
D.P.R. n. 600/1973, art. 22
La società aveva invocato la norma per sostenere l'inesistenza di un obbligo di conservazione delle fatture oltre il termine di decadenza dell'accertamento; la Corte non ha esaminato nel merito la questione, ritenendo il quesito di diritto generico e inammissibile.
Art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove è rimessa al libero convincimento del giudice. Una consulenza tecnica di parte non ha autonomo valore probatorio e costituisce un'allegazione difensiva, che il giudice può valutare insieme agli altri elementi.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande proposte, ma non vi è omessa pronuncia quando la domanda è stata esaminata e respinta; l'eventuale errore della decisione deve essere censurato con un motivo ammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, autosufficienti e strettamente collegati alla decisione impugnata; quesiti astratti o formulati come semplici richieste di principio possono comportare l'inammissibilità.
- La censura di motivazione deve riguardare un fatto decisivo e indicare concretamente cosa sia stato trascurato o perché il ragionamento sia insufficiente; non è sufficiente lamentare genericamente una motivazione non condivisa.
- La consulenza tecnica di parte e le scritture contabili interne non sostituiscono, da sole, la documentazione idonea a provare l'esistenza, l'inerenza e la deducibilità dei costi.
- L'annotazione di un bene nel registro dei beni ammortizzabili può costituire un elemento di prova, ma non necessariamente dimostra da sola il costo originario e la legittimità delle quote di ammortamento contestate.
- Se il giudice di merito ha esaminato una domanda e l'ha respinta, non sussiste omessa pronuncia; l'eventuale erroneità deve essere contestata mediante una puntuale censura di violazione di legge o di vizio motivazionale.
- Nel giudizio di legittimità la Corte può fermarsi alle questioni processuali di ammissibilità senza esaminare il merito della pretesa fiscale.
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