Circolare numero 249 del 28-11-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce criteri integrativi, in applicazione della circolare n. 3834 G.S. del 20 aprile 1984, per esaminare le domande di integrazione salariale presentate da imprese soggette a contrazioni ricorrenti, in particolare calzaturiere. I punti centrali riguardano la verifica della temporaneità dell’evento, il numero di anni da considerare nell’istruttoria, la causale ammissibile, il computo delle ore di integrazione effettivamente utilizzate, il rapporto tra ore integrate e ore lavorative e altri elementi utili come straordinari e strumenti contrattuali alternativi. È prevista inoltre una scheda allegata alla domanda, da controllare presso la sede competente.
Istruzioni integrative per la valutazione delle richieste di integrazione salariale per aziende con contrazioni ricorrenti della produzione
Istruzioni integrative per la valutazione delle richieste di integrazione salariale per aziende con contrazioni ricorrenti della produzione
La circolare integra i criteri già vigenti per l’esame delle domande di integrazione salariale presentate da imprese soggette a contrazioni ricorrenti dell’attività, con particolare riferimento al comparto calzaturiero. L’obiettivo è rendere più omogenea e rigorosa la valutazione della temporaneità delle sospensioni o riduzioni di lavoro e della reale ricorrenza del fenomeno.
Temporaneità dell’evento e verifica del requisito legale
Ai fini del requisito di temporaneità previsto dall’art. 1, n. 1, della legge n. 164/75, l’esame deve concentrarsi non tanto sulla presenza di contrazioni in periodi fissi dell’anno, quanto sulla loro ripetizione nel tempo e sulla loro entità complessiva. La circolare chiarisce che non può qualificarsi come transitorio un evento che si ripresenti con caratteristiche di consistente dimensione in anni successivi.
Periodo di osservazione da considerare
L’istruttoria deve prendere in esame un arco temporale congruo rispetto alla finalità dell’indagine. In linea generale, tale periodo non deve essere inferiore a cinque anni. Se l’impresa ha una storia produttiva più breve, non si può escludere in via automatica la concedibilità delle integrazioni salariali, ma la valutazione va condotta con maggiore rigore, richiedendo che la ricorrenza della sospensione emerga con particolare evidenza.
Causale ammissibile
Possono essere valutate soltanto le richieste derivanti da eventi collegati al processo produttivo. Sono invece escluse le situazioni che non risultano pertinenti ai fini dell’esame della ricorrenza delle contrazioni produttive, come ad esempio guasti ai macchinari o incendi, che non rientrano nella tipologia di fenomeni oggetto della circolare.
Ore di integrazione salariale da assumere a riferimento
Quando la domanda riguarda periodi non ancora conclusi al momento della presentazione, il numero delle ore di integrazione può essere indicato in via stimata e risultare superiore a quello effettivo. In tal caso, ai fini dell’istruttoria, deve essere considerato esclusivamente il numero di ore effettivamente utilizzato dall’azienda.
Rapporto tra ore integrate e monte ore lavorabile
La circolare attribuisce particolare importanza al rapporto tra ore di integrazione salariale e ore lavorative complessive. Il dato delle ore integrate in ciascuna fase lavorativa, individuata nei semestri primavera-estate e inverno-autunno, è ritenuto più significativo del mero numero di settimane di contrazione, poiché queste ultime possono corrispondere sia a sospensioni sia a riduzioni dell’orario. Per una valutazione più attendibile, occorre confrontare le ore di integrazione godute con il monte ore potenziale del semestre, cioè con le ore complessivamente lavorabili da tutti gli operai dell’azienda, compresi quelli in integrazione salariale. Il rapporto percentuale così ricavato assume rilievo solo se presenta un’incidenza apprezzabile anche in relazione alla durata del periodo considerato.
Ulteriori indicatori da esaminare
Per completare il quadro istruttorio possono essere presi in considerazione anche altri elementi, tra cui il numero di ore di straordinario effettuate nel semestre e l’eventuale ricorso a strumenti contrattuali alternativi all’integrazione salariale, quali riposi compensativi e orario flessibile. Tali dati devono essere valutati insieme agli altri elementi della situazione aziendale, senza considerazioni isolate.
Scheda da allegare alla domanda
Per la raccolta sistematica degli elementi necessari è istituita una scheda che l’impresa richiedente deve allegare alla domanda di integrazione salariale, identificata come Mod. IGi 15. La sede competente è tenuta a svolgere i controlli opportuni sui dati riportati nella scheda, che costituisce uno strumento essenziale per l’istruttoria.
Punti principali
Finalità e ambito delle istruzioni
Le istruzioni integrano i criteri già vigenti per agevolare l’acquisizione di dati sulla situazione aziendale, necessari a valutare le richieste di integrazione salariale di aziende con contrazioni ricorrenti della produzione, in particolare del settore calzaturiero.
Temporaneità dell’evento
Per verificare il requisito di cui all’art. 1, n. 1, della legge n. 164/75, non rileva solo la collocazione stagionale delle contrazioni, ma soprattutto la loro entità nel tempo. Non può considerarsi transitorio un fenomeno che si ripresenta con consistenza rilevante in più anni.
Anni da esaminare nell’istruttoria
L’istruttoria deve basarsi su un numero congruo di anni, che di norma non può essere inferiore a cinque. Se l’impresa ha una storia produttiva più breve, non si può escludere automaticamente l’assenza di cause ostative, ma la valutazione deve essere più rigorosa e la ricorrenza della sosta deve emergere con maggiore evidenza.
Causale delle richieste
Sono da prendere in considerazione solo le richieste originate da eventi attinenti al processo produttivo. Devono essere escluse quelle prive di rilevanza ai fini dell’esame, come ad esempio guasti ai macchinari o incendi.
Ore di integrazione salariale da considerare
Se la domanda riguarda periodi non ancora conclusi, il numero delle ore può essere stimato in eccesso rispetto a quelle effettive. In tali casi, deve essere considerato solo il numero di ore effettivamente usufruito dall’azienda.
Rapporto tra ore integrate e ore lavorative
Il numero di ore di integrazione salariale in ciascuna fase lavorativa (primavera-estate e inverno-autunno) è più significativo del solo numero di settimane di contrazione. Tuttavia, assume maggiore valore se rapportato al monte ore potenziale del periodo. In ciascun semestre occorre quindi confrontare le ore di integrazione con le ore lavorative complessive teoricamente effettuabili da tutti gli operai, e la percentuale ottenuta è rilevante solo se assume apprezzabile consistenza anche in relazione alla durata del periodo.
Ulteriori elementi istruttori
Possono essere valutati anche il numero di ore di straordinario effettuate nel semestre e l’eventuale utilizzo di istituti contrattuali alternativi alle integrazioni salariali, come riposi compensativi o orario flessibile. Tali elementi devono essere considerati complessivamente insieme agli altri dati aziendali.
Scheda allegata alla domanda
Per raccogliere gli elementi indicati viene istituita una scheda che la ditta richiedente deve allegare alla domanda (Mod. IGi 15). La sede competente deve effettuare su tale scheda gli opportuni controlli.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 27 nov 1990Circolare numero 247 del 27-11-1990
- Circolare · 27 nov 1990Circolare numero 248 del 27-11-1990
- Circolare · 26 nov 1990Circolare numero 245 del 26-11-1990
- Circolare · 26 nov 1990Circolare numero 246 del 26-11-1990
- Circolare · 24 nov 1990Circolare numero 244 del 24-11-1990
- Circolare · 21 nov 1990Circolare numero 243 del 21-11-1990
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →