Circolare numero 248 del 27-11-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che lo stato di abbandono della famiglia deve essere provato non solo con la certificazione anagrafica, ma anche con un documento dell'Autorità giudiziaria o di altra Pubblica Autorità. Tale criterio viene esteso all'integrazione al minimo dell'assegno di invalidità, al riconoscimento della pensione sociale, alla maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici e all'aumento della pensione sociale previsto dalla legge n. 544/1988. In presenza di comprovato abbandono, il coniuge abbandonato va equiparato al soggetto legalmente separato.
Comprovazione dello stato di abbandono della famiglia ai fini previdenziali e assistenziali
Comprovazione dello stato di abbandono ai fini previdenziali
La circolare fornisce chiarimenti sul valore probatorio dello stato di abbandono della famiglia ai fini del riconoscimento di alcune prestazioni previdenziali e assistenziali. Il principio affermato è che la sola certificazione anagrafica non è sufficiente a dimostrare l'abbandono: occorre anche un documento proveniente dall'Autorità Giudiziaria o da altra Pubblica Autorità.
Prova richiesta dello stato di abbandono
Per considerare sussistente lo stato di abbandono della famiglia, è richiesto un riscontro documentale ulteriore rispetto alla certificazione anagrafica. La circolare indica espressamente come esempio il provvedimento giudiziale di accertamento dello stato di abbandono, ma ammette anche un documento rilasciato da altra Pubblica Autorità.
Ambito di applicazione del principio
Il criterio probatorio viene esteso, in via interpretativa, anche ad altre prestazioni. In particolare, esso deve valere per:
- l'integrazione al minimo dell'assegno di invalidità;
- il riconoscimento del diritto alla pensione sociale;
- l'attribuzione della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici;
- l'aumento della pensione sociale previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
Effetti per il coniuge abbandonato
In presenza di una situazione di abbandono debitamente comprovata, la circolare stabilisce che il coniuge abbandonato debba essere equiparato al soggetto legalmente separato. Tale equiparazione rileva ai fini dell'applicazione delle prestazioni richiamate, secondo il medesimo trattamento previsto per la separazione legale.
Punti principali
Prova dello stato di abbandono
Ai fini indicati, lo stato di abbandono della famiglia non è sufficiente sia attestato dalla sola certificazione anagrafica, ma deve risultare anche da un documento dell'Autorità Giudiziaria, come ad esempio un provvedimento giudiziale di accertamento dello stato di abbandono, oppure da un atto di altra Pubblica Autorità.
Estensione del principio ad altre prestazioni
Il medesimo criterio probatorio viene ritenuto applicabile anche per l'integrazione al minimo dell'assegno di invalidità, per il riconoscimento del diritto alla pensione sociale, per l'attribuzione della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici e per l'aumento della pensione sociale previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
Equiparazione del coniuge abbandonato al legalmente separato
Quando la situazione di abbandono sia adeguatamente comprovata, la posizione del coniuge abbandonato deve essere trattata come quella del soggetto legalmente separato, con le conseguenze rilevanti ai fini delle prestazioni richiamate.
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