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Sentenza

Sentenza del 22/11/2018 n. 8235 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRPEF Tassazione separata e competenza degli emolumenti di Giudice Tributario. Ritardo nel pagamento. Individuazione nel regime fiscale. Periodo di effettiva erogazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il regime fiscale applicabile agli emolumenti corrisposti per l'attività di Giudice tributario quando il pagamento avviene in un periodo d'imposta successivo a quello di svolgimento dell'incarico. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che il ritardo nel pagamento, collegato ai tempi fisiologici di redazione e deposito delle sentenze, dovesse comportare l'applicazione della tassazione separata prevista per gli arretrati. La decisione ha invece ritenuto rilevante il periodo di effettiva erogazione, considerando il ritardo non necessariamente riconducibile a una causa giuridica non fisiologica o eccezionale.

La decisione

La sentenza ha affermato che gli emolumenti per la funzione di Giudice tributario, se corrisposti nell'anno successivo a quello dell'attività, devono essere assoggettati a tassazione ordinaria e cumulati con gli altri redditi del periodo d'imposta in cui sono effettivamente percepiti. Il differimento derivante dai tempi di redazione e deposito delle sentenze è stato considerato fisiologico e legalmente giustificato, non sufficiente a determinare l'applicazione automatica della tassazione separata. La decisione si pone in senso contrario rispetto all'orientamento richiamato della Corte costituzionale n. 142/2014 con riferimento agli emolumenti arretrati relativi agli anni 2011-2014.

Norme richiamate

  • Art. 17 del TUIR

    La tassazione separata degli arretrati è applicabile solo quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma, in particolare quando gli emolumenti sono riferibili ad anni precedenti e il ritardo nella corresponsione dipende da circostanze giuridiche o di fatto non fisiologiche. Il semplice pagamento in un periodo successivo non è sufficiente.

  • Art. 39 del D.L. n. 98/2011

    La disposizione è richiamata in relazione alla disciplina degli emolumenti spettanti ai giudici tributari e ai relativi tempi e modalità di corresponsione.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 142/2014

    Il precedente è richiamato come orientamento contrario, favorevole alla considerazione come arretrati di emolumenti relativi agli anni 2011-2014; la decisione in esame non lo applica al caso di ritardi ritenuti fisiologici.

Massime di principio

  • Per stabilire se applicare la tassazione separata non basta verificare che il pagamento sia avvenuto in un anno successivo: occorre accertare la causa concreta del ritardo.
  • Quando il differimento dipende dai normali tempi amministrativi o procedurali di formazione, redazione, deposito e liquidazione degli atti, il ritardo può essere considerato fisiologico e gli emolumenti possono essere tassati ordinariamente nell'anno di effettiva percezione.
  • La tassazione separata tende invece a trovare applicazione quando il ritardo è imputabile a circostanze eccezionali, a una controversia, a un provvedimento sopravvenuto o ad altre cause giuridiche non riconducibili al normale procedimento di pagamento.
  • In situazioni analoghe è necessario documentare sia il periodo in cui l'attività è stata svolta sia la ragione effettiva del ritardo, distinguendo il mero sfasamento temporale dalla formazione di veri e propri arretrati.

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