Sentenza del 22/11/2017 n. 4836 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Registro - Valutazione avviamento - Metodo EBITDA - Necessità esclusione ammortamenti e interessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la valutazione del ramo d’azienda e, in particolare, la determinazione dell’avviamento ai fini dell’imposta di registro mediante il metodo EBITDA. Il ricorrente ha contestato l’applicazione del metodo in una forma che non escludeva ammortamenti e interessi dal calcolo del risultato netto. Secondo la contestazione, tale impostazione genera una redditività teorica eccessiva e conduce a una sopravvalutazione dell’avviamento, non coerente con il valore venale in comune commercio, cioè con il prezzo effettivamente realizzabile in condizioni normali di mercato.
La decisione
La tesi del contribuente è stata accolta: l’utilizzo del metodo EBITDA non è di per sé escluso, poiché i metodi di valutazione dell’avviamento possono essere molteplici e non sono rigidamente predeterminati dalla legge. Tuttavia, il metodo deve essere applicato in modo economicamente corretto e ragionevole. La mancata esclusione di ammortamenti e interessi, quando determina una redditività sproporzionata e un valore eccedente quello conseguibile sul mercato, rende la valutazione inattendibile e non idonea a fondare la pretesa tributaria.
Norme richiamate
Normativa sull’imposta di registro relativa al valore venale in comune commercio
Il valore venale in comune commercio costituisce la base imponibile di riferimento.
La base imponibile deve riflettere il valore effettivamente realizzabile mediante una cessione in normali condizioni di mercato. La valutazione dell’avviamento non può quindi fondarsi su risultati meramente teorici o sproporzionati rispetto alla concreta capacità reddituale dell’azienda.
Metodo EBITDA
Il metodo EBITDA può essere utilizzato per stimare l’avviamento, ma deve essere applicato evitando sopravvalutazioni. Quando il calcolo porta a una redditività artificiosamente elevata, occorre considerare correttamente gli effetti economici di ammortamenti e interessi, così da ottenere una stima coerente con il valore di mercato.
Massime di principio
- Ai fini dell’imposta di registro, l’Amministrazione può utilizzare diversi metodi di stima dell’avviamento, ma deve dimostrare che il risultato è coerente con il valore venale effettivo del ramo d’azienda.
- L’uso del metodo EBITDA non legittima automaticamente una maggiore base imponibile: la metodologia deve essere applicata secondo criteri economici realistici e non produrre valori sproporzionati.
- Quando ammortamenti e interessi incidono concretamente sulla redditività e sulla capacità di produrre risultati economici, la loro omissione può determinare una sopravvalutazione dell’avviamento.
- Il contribuente può contestare la stima dimostrando che il valore accertato non corrisponde al prezzo conseguibile in una normale cessione di mercato, ad esempio mediante perizie, dati comparabili, risultati storici e prospettici e condizioni finanziarie dell’azienda.
- La valutazione fiscale deve riflettere una capacità reddituale effettiva e sostenibile, non una redditività lorda astratta o non replicabile.
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