Sentenza del 17/09/2015 n. 3919 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
VERSAMENTI BANCARI - Somme non giustificate - Presunzione reddituale - Legittima - Inversione onere della prova - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la presunzione secondo cui i versamenti in contanti effettuati sui propri conti correnti e su quelli della madre avessero natura reddituale. La contestazione riguardava la legittimità dell’accertamento fondato sulla sproporzione tra la capacità di spesa manifestata e gli esigui redditi dichiarati, nonché l’attribuzione al contribuente delle somme presenti sui conti della madre sui quali egli poteva operare.
La decisione
La presunzione reddituale è stata ritenuta legittima. In presenza di versamenti non adeguatamente giustificati e di una capacità di spesa incompatibile con i redditi dichiarati, spettava al contribuente fornire la prova analitica che le somme derivassero da redditi diversi da quelli dichiarati nello stesso periodo d’imposta, da redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppure legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. Non risultando fornita tale prova, la pretesa dell’Amministrazione finanziaria è stata confermata.
Norme richiamate
Presunzione reddituale sui versamenti bancari e inversione dell’onere della prova
È legittima la presunzione della natura reddituale delle somme di denaro contante versate sui conti correnti del contribuente e della madre; spetta al contribuente provare che tali somme derivano da redditi diversi, esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o legalmente esclusi dalla base imponibile.
I versamenti bancari non giustificati possono essere considerati ricavi o redditi non dichiarati. Una volta applicata la presunzione, il contribuente deve dimostrare in modo concreto e documentato l’origine non imponibile delle somme.
Massime di principio
- I versamenti in contanti sui conti correnti possono essere qualificati come reddito imponibile quando non sono accompagnati da una spiegazione documentata e coerente.
- La sproporzione tra capacità di spesa e redditi dichiarati rafforza la presunzione dell’Amministrazione finanziaria.
- Il contribuente deve fornire una prova specifica della provenienza delle somme, non essendo normalmente sufficienti giustificazioni generiche o mere dichiarazioni.
- La presunzione può riguardare anche conti intestati o cointestati a familiari, se il contribuente ha disponibilità effettiva o delega a operare e non dimostra che le somme appartengano esclusivamente al familiare.
- Per superare la presunzione è necessario dimostrare che le somme provengano da redditi già tassati, esenti, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o comunque esclusi dalla base imponibile.
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