Cassazione Penale, Ordinanza n. 05147/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (detenuto)
La controversia
Il detenuto aveva presentato una nuova istanza di liberazione anticipata dopo che il magistrato di sorveglianza, con precedente ordinanza, aveva rigettato la domanda ritenendo irregolare la condotta tenuta durante la detenzione. La successiva istanza, riferita a periodi ulteriori di espiazione, è stata dichiarata inammissibile perché il giudice aveva già valutato i periodi di detenzione sino a una certa data secondo il criterio della semestralizzazione, reputando che non vi fosse ancora alcun ulteriore semestre valutabile. L'interessato ha impugnato sostenendo l'episodicità delle condotte irregolari poste a base del rigetto e dichiarandosi estraneo a tali addebiti. Il punto centrale del ricorso, tuttavia, riguarda soprattutto la qualificazione del mezzo di impugnazione: il Tribunale di sorveglianza ha riqualificato il reclamo come ricorso per cassazione e lo ha trasmesso alla Corte, mentre il ricorrente, tramite il proprio difensore, aveva comunque investito il giudice dell'impugnazione avverso il provvedimento di inammissibilità.
La decisione
La Corte ha affermato che il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di liberazione anticipata, adottato dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 69-bis ord. pen., è impugnabile con reclamo al Tribunale di sorveglianza e non con ricorso per cassazione. Ha quindi qualificato l'impugnazione proposta come reclamo e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, giudice competente a decidere nel merito.
Norme richiamate
art. 69-bis ord. pen.
attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere sull'istanza di liberazione anticipata e prevede il reclamo al Tribunale di sorveglianza avverso il provvedimento emesso in camera di consiglio senza la presenza delle parti; la procedura è speciale rispetto a quella ordinaria.
art. 678 c.p.p.
richiamato per il procedimento davanti al magistrato di sorveglianza; il contraddittorio pieno è differito alla fase di reclamo dinanzi al Tribunale di sorveglianza.
art. 666 c.p.p.
la disciplina del decreto di inammissibilità prevista da questa norma non si applica alla procedura speciale di liberazione anticipata regolata dall'art. 69-bis ord. pen., con esclusione del ricorso per cassazione contro il decreto di inammissibilità.
art. 569 c.p.p.
non è utilizzabile per convertire l'impugnazione in ricorso per cassazione, poiché tale rimedio è previsto solo avverso le sentenze.
Massime di principio
- In materia di liberazione anticipata, il provvedimento del magistrato di sorveglianza è soggetto a reclamo al Tribunale di sorveglianza, anche quando sia dichiarativa di inammissibilità dell'istanza; il ricorso per cassazione non è il mezzo ordinario di impugnazione.
- La disciplina dell'art. 69-bis ord. pen. ha carattere speciale rispetto al procedimento ordinario di cui all'art. 666 c.p.p., sicché non opera il meccanismo generale che consente il ricorso per cassazione avverso il decreto di inammissibilità.
- Nel procedimento di liberazione anticipata il contraddittorio pieno è eventuale e differito alla fase di reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza, mentre in prima istanza il magistrato decide in camera di consiglio senza la presenza delle parti.
- L'impugnazione avverso un provvedimento non costituente sentenza non può essere ricondotta all'art. 569 c.p.p., che riguarda esclusivamente il ricorso per cassazione contro le sentenze.
Come è indicizzato
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