Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 40913/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'ordinanza di archiviazione impugnata non era ricorribile per cassazione e che non erano stati dedotti vizi di abnormità né nullità rilevanti ai fini del reclamo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (indagati)

La controversia

La persona offesa ha proposto ricorso per cassazione avverso un'ordinanza del GIP del Tribunale di Milano di archiviazione emessa nei procedimenti penali indicati nel testo. Il ricorso risultava diretto contro l'ordinanza resa all'esito dell'opposizione della persona offesa. La Corte rileva però che, per le ordinanze di archiviazione emesse dopo l'entrata in vigore della l. n. 103 del 2017, il rimedio ordinario non è il ricorso per cassazione, salvo ipotesi di abnormità funzionale o strutturale; il provvedimento è invece reclamabile al tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p., nei soli casi di nullità ex art. 127, comma 5, c.p.p. Nel caso concreto tali vizi non erano neppure prospettati, sicché l'impugnazione non era qualificabile neppure come reclamo ex art. 568, comma 5, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 410-bis c.p.p.

    L'ordinanza di archiviazione successiva alla l. n. 103/2017, emessa a seguito di opposizione della persona offesa, è reclamabile davanti al tribunale in composizione monocratica nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, c.p.p., non ricorribile per cassazione salvo abnormità.

  • art. 127, comma 5, c.p.p.

    Costituisce il parametro delle nullità deducibili con reclamo avverso l'ordinanza di archiviazione.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    La Corte esclude che l'impugnazione possa essere qualificata come reclamo, perché manca la prospettazione dei vizi richiesti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte applica le conseguenze economiche previste dalla norma, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    La modifica legislativa incide sul regime di impugnazione dell'ordinanza di archiviazione emessa dopo la sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • L'ordinanza di archiviazione emessa dopo la riforma del 2017, quando intervenga all'esito dell'opposizione della persona offesa, non è normalmente impugnabile con ricorso per cassazione; il rimedio è il reclamo nei soli casi previsti dalla legge.
  • La ricorribilità per cassazione può residuare solo in presenza di abnormità del provvedimento, funzionale o strutturale, che deve però essere specificamente dedotta.
  • In difetto di deduzione di nullità rilevanti ex art. 127, comma 5, c.p.p., il ricorso è inammissibile e non può essere riqualificato come reclamo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.