Sentenza n. 4457/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva annullato il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi e gli atti conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (titolare di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il giudizio riguardava il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi adottato dal Prefetto nei confronti dell’interessato, nonché la conseguente revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia disposta dal Questore. Il TAR aveva annullato gli atti ritenendo che la contestazione del reato previsto dall’art. 30, comma 1, lett. h), della legge n. 157/1992, consistente nell’esercizio della caccia mediante un segnale acustico elettromagnetico vietato, non fosse sufficiente, in assenza di ulteriori condotte, a desumere il pericolo di abuso delle armi. Il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo hanno appellato la sentenza deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, lett. a), della legge n. 157/1992 e degli artt. 10, 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., sostenendo che il TAR avesse erroneamente ritenuto prevalente o speciale la disciplina venatoria rispetto alla disciplina generale in materia di armi.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito il motivo d’appello. Nel corso del giudizio il Prefetto ha revocato il precedente divieto di detenzione di armi, dopo avere acquisito un quadro informativo aggiornato sull’interessato e il parere favorevole del Comando Carabinieri Forestale. In conseguenza della revoca prefettizia, e in assenza di altre violazioni ostative, il Questore ha nuovamente rilasciato il titolo abilitativo. La Prefettura ha quindi dichiarato che non sussisteva più interesse alla decisione di merito. Il Collegio ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e ha compensato le spese del grado.
Norme richiamate
art. 30, comma 1, lett. h), l. 157/1992
esercizio della caccia con l’ausilio di un segnale acustico elettromagnetico
La contestazione della fattispecie penale era stata posta a fondamento del divieto di detenzione di armi, ma il Consiglio di Stato non ha deciso se essa fosse sufficiente a giustificare il provvedimento.
art. 21, comma 1, lett. r), l. 157/1992
divieto relativo all’uso del segnale acustico elettromagnetico
La norma è richiamata come disposizione violata dalla condotta venatoria contestata; la sua rilevanza sostanziale non è stata esaminata nel merito dal Consiglio di Stato.
art. 32, comma 1, lett. a), l. 157/1992
È stata invocata dalle amministrazioni appellanti per sostenere la legittimità del divieto e il coordinamento tra disciplina venatoria e disciplina generale delle armi; la questione è rimasta assorbita dall’improcedibilità.
art. 10 T.U.L.P.S.
Richiamato tra le disposizioni applicabili al divieto di detenzione di armi; nessuna interpretazione di merito è stata resa.
art. 11 T.U.L.P.S.
Richiamato tra le disposizioni applicabili al divieto di detenzione di armi; nessuna interpretazione di merito è stata resa.
art. 39 T.U.L.P.S.
Richiamato quale base normativa del potere prefettizio di vietare la detenzione di armi; la questione non è stata decisa per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 43 T.U.L.P.S.
Richiamato in relazione alla revoca o al diniego del titolo di polizia; nessuna interpretazione di merito è stata resa.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione al deposito della memoria difensiva dell’appellato.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione revoca integralmente il provvedimento impugnato e adotta gli atti conseguenti in modo favorevole all’interessato, viene meno l’interesse dell’amministrazione alla decisione sull’appello contro la sentenza che aveva annullato quel provvedimento.
- La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità dell’appello e impedisce al giudice di esaminare nel merito le censure dedotte.
- La revoca del divieto prefettizio di detenzione di armi, accompagnata dal nuovo rilascio del titolo abilitativo e dalla dichiarazione dell’amministrazione di non avere più interesse alla decisione, costituisce una sopravvenienza idonea a fondare l’improcedibilità dell’appello.
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