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Ordinanza

Ordinanza n. 3446/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione con provvedimento prot. n. 0110396 del 20/04/2026, comunicato in pari data, così disponeva: “Per le motivazioni esposte in premessa, il certificato provvisorio attestante la partecipazione ad un corso postuniversitario di formazione e sviluppo professionale continuo su “inserimento ed inclusione scolastica dei bambini con bisogni educativi speciali (BES)”, rilasciato, in data 8 luglio 2024 n. 15582, dalla Facoltà di scienze della comunicazione e relazioni internazionali dell’“Universitatea Titu Maiorescu din Bucaresti” Romania, non può essere riconosciuto come titolo accademico di specializzazione valido in Italia, ai sensi della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 e degli articoli 45 e 49 TFUE, per l’esercizio della professione di insegnante di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola d’istruzione secondaria di secondo grado (codice meccanografico ADSL). 2. La domanda di riconoscimento n. 41181 prot. n.36187 del 23 agosto 2024, presentata dalla Sig.ra Giorgia Schettino, nata il 26 luglio 1999 a Battipaglia (SA), è, pertanto, rigettata”. b) di ogni altro atto anche endoprocedimentale, presupposto, connesso e/o conseguente.

Giustizia amministrativa202605316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia di un certificato provvisorio attestante la partecipazione a un corso postuniversitario rumeno, quale titolo accademico di specializzazione per l'insegnamento di sostegno agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento ministeriale che ha negato il riconoscimento in Italia di un certificato provvisorio rilasciato da un'università rumena e relativo a un corso postuniversitario di formazione e sviluppo professionale continuo sull'inserimento e l'inclusione scolastica di bambini con bisogni educativi speciali. Il diniego era riferito al riconoscimento del titolo ai sensi della direttiva 2013/55/UE e degli articoli 45 e 49 TFUE, per l'esercizio della professione di insegnante di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e definisce la domanda esclusivamente sul piano cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur richiamando l'art. 55 c.p.a. e dando atto della propria giurisdizione e competenza, il Collegio ha esaminato il solo periculum in mora, rilevando che la ricorrente non aveva dimostrato l'esistenza di un rapporto di lavoro in corso suscettibile di essere pregiudicato dal diniego di riconoscimento. Di conseguenza, non sono stati ravvisati i presupposti di gravità e irreparabilità del danno necessari per concedere la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui un danno grave e irreparabile; nel caso concreto il requisito del periculum in mora è stato escluso per mancata dimostrazione di un rapporto di lavoro in corso pregiudicato dal diniego.

  • direttiva 2013/55/UE

    È richiamata nel provvedimento amministrativo impugnato quale disciplina europea invocata per il riconoscimento del titolo formativo conseguito in Romania; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 45 TFUE

    È richiamato nel provvedimento amministrativo impugnato quale base normativa europea per la domanda di riconoscimento; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 49 TFUE

    È richiamato nel provvedimento amministrativo impugnato quale base normativa europea per la domanda di riconoscimento; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un diniego amministrativo presuppone la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera lesione dell'interesse all'ottenimento o al riconoscimento di un titolo non è sufficiente senza prova concreta dell'attualità e dell'irreparabilità del danno.
  • Quando il diniego di riconoscimento di un titolo può incidere sull'accesso o sulla permanenza in un'attività lavorativa, il periculum in mora non può essere presunto: il richiedente deve allegare e dimostrare, almeno sul piano cautelare, l'esistenza di un rapporto di lavoro in corso o di una concreta situazione lavorativa suscettibile di pregiudizio immediato.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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