Cassazione Civile, Ordinanza n. 13504/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
Nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Milano una società italiana aveva agito contro una società tedesca titolare di un disegno internazionale registrato e contro la sua controllata italiana, dopo che la titolare aveva diffidato un terzo operatore tedesco dal commercializzare in Germania un rubinetto ritenuto contraffattorio della propria privativa. L'attrice chiedeva, da un lato, la nullità della porzione italiana del disegno internazionale e, dall'altro, una serie di accertamenti negativi: che il proprio rubinetto non violasse i diritti di proprietà industriale avversari, che non vi fosse violazione dell'art. 41 c.p.i., né concorrenza sleale o imitazione, oltre a domande risarcitorie per asserita interferenza illecita nei rapporti commerciali con il cliente tedesco e per danni all'immagine. Con il regolamento di giurisdizione chiedeva che fosse affermata la giurisdizione italiana su tutte le domande. Le resistenti eccepivano invece il difetto di giurisdizione del giudice italiano, salvo che per la domanda di nullità della porzione italiana del disegno. La Corte ha esaminato separatamente le domande di nullità, di accertamento negativo e di accertamento positivo del danno, applicando il regolamento Bruxelles I bis.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano solo sulla domanda n. 1, relativa alla nullità della porzione italiana del disegno internazionale, perché per tale domanda opera la competenza esclusiva del giudice dello Stato membro in cui la registrazione è stata effettuata. Ha invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano su tutte le altre domande: le domande di accertamento negativo perché il luogo dell'evento dannoso si collocava in Germania, essendo lì la condotta diffidatoria e lì il diritto tutelato; le domande risarcitorie e di accertamento positivo perché tutte le condotte dedotte si erano svolte in Germania e i pregiudizi patrimoniali lamentati in Italia non erano sufficienti a fondare la giurisdizione. È stata inoltre esclusa la possibilità di radicare la giurisdizione tramite il cumulo con la società italiana, ritenuta non pertinente o sostanzialmente estranea rispetto alla pretesa relativa alla porzione tedesca della privativa. Le spese del regolamento sono state compensate per la parte relativa alle domande sottratte alla giurisdizione italiana; per la parte sulla quale la giurisdizione italiana è stata riconosciuta, la statuizione è stata rimessa al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 24, n. 4, Regolamento (UE) n. 1215/2012
"hanno competenza esclusiva ... in materia di ... validità di ... disegni ... le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati ... effettuati"
la domanda di nullità della porzione italiana di un disegno internazionale rientra nella competenza esclusiva del giudice dello Stato membro in cui la registrazione è stata effettuata.
art. 4, par. 1, Regolamento (UE) n. 1215/2012
"le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute ... davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro"
in via generale, le società domiciliate in Germania devono essere convenute davanti ai giudici tedeschi.
art. 7, n. 2, Regolamento (UE) n. 1215/2012
"in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire"
il criterio speciale di giurisdizione vale anche per le azioni di accertamento negativo, ma il luogo rilevante è quello del danno iniziale o della condotta lesiva, non il luogo in cui si riflettono conseguenze economiche ulteriori.
art. 8, n. 1, Regolamento (UE) n. 1215/2012
"in caso di pluralità di convenuti ... sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili"
il cumulo soggettivo non radica la giurisdizione quando il convenuto aggiunto è fittizio o estraneo alla pretesa sostanziale; inoltre, per diritti di proprietà industriale aventi porzioni nazionali autonome, non vi è nesso qualificato idoneo a giustificare una trattazione unitaria.
art. 41 c.p.i.
è richiamato dalle domande dell'attrice come parametro per negare una violazione di privativa industriale, ma la Corte non ne affronta il merito, limitandosi al riparto di giurisdizione.
art. 2598 c.c.
è evocato nelle domande di accertamento negativo e riguarda la concorrenza sleale, ma la Corte non decide nel merito; lo considera solo ai fini della giurisdizione.
Massime di principio
- Nelle controversie su diritti di proprietà industriale a carattere territoriale, la domanda di nullità della porzione nazionale di una privativa rientra nella competenza esclusiva del giudice dello Stato in cui la registrazione o il deposito sono stati effettuati.
- Per le azioni di accertamento negativo di illecito civile o di violazione di privativa, il luogo dell'evento dannoso va individuato nel luogo della condotta lesiva o del danno iniziale, non nel luogo in cui si producono effetti economici riflessi o si avverte il pregiudizio patrimoniale.
- La mera allegazione di un danno reputazionale o economico sofferto nel foro non basta a fondare la giurisdizione speciale se la condotta asseritamente illecita si è interamente consumata all'estero.
- Il cumulo di convenuti non può essere utilizzato per attrarre la giurisdizione di un foro quando il convenuto aggiunto sia sostanzialmente estraneo alla pretesa o sia evocato in modo pretestuoso; il collegamento richiesto dall'art. 8 del regolamento presuppone un vero rischio di decisioni incompatibili.
- Quando le diverse porzioni nazionali di uno stesso diritto di proprietà industriale sono autonomamente tutelate da legislazioni diverse, la loro valutazione separata esclude normalmente il nesso qualificato necessario per una trattazione unitaria davanti allo stesso giudice.
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