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Sentenza

Sentenza del 17/04/2023 n. 10165 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione del diniego tacito di rimborso dell'addizionale IRES per l'anno indicato, introdotta dall'art. 2 del D.L. 30 novembre 2013, n. 133: la ricorrente deduceva l'illegittimità costituzionale e la contrarietà al diritto dell'Unione della norma che aveva applicato un'addizionale dell'8,5% su determinate categorie (enti creditizi, finanziari, Banca d'Italia, società di assicurazione), chiedendo l'annullamento del rifiuto dell'Agenzia di rimborsare l'imposta versata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi proposti e ha condiviso la valutazione delle giurisdizioni di merito: la disciplina dell'addizionale rientra nella discrezionalità del legislatore, è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n. 288/2019 e successivi richiami, ord. n. 165/2021) e non emerge incompatibilità con il diritto UE o configurabilità di aiuto di Stato. La Corte ha escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle entrate (liquidate in Euro 20.000,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • D.L. 30 novembre 2013, n. 133, art. 2, comma 2

    In deroga alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3 per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari ... l'aliquota ... è applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L'addizionale non è dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'art. 106, comma 3 ...

    Norma che istituisce una sovraimposta temporanea e settoriale sull'IRES per determinate categorie; è stata valutata come misura discrezionale con giustificazioni di politica redistributiva e solidaristica.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo dell'Amministrazione di annullare il rifiuto al rimborso; la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza in quanto il vizio della norma sostanziale non è stato provato.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 41, 53, 77

    La ricorrente denunciava violazione di questi articoli (discriminazione, libertà economica, uguaglianza, competenza legislativa in materia tributaria); la Corte ha ritenuto che la giustificazione della temporaneità e degli scopi solidaristici escluda arbitrarietà o violazione dei principi costituzionali richiamati.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 107 TFUE

    "Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno... gli aiuti concessi dagli Stati..."

    La norma è stata esaminata sotto il profilo di possibile aiuto di Stato: la Corte ha escluso che la sovraimposta costituisca un vantaggio selettivo o una rinuncia ingiustificata a risorse statali a favore di talune imprese, anche perché le imprese non residenti non sarebbero state in ogni caso assoggettate all'IRES nazionale.

  • Giurisprudenza citata (Corte costituzionale sent. n. 288/2019; ord. n. 165/2021; CGUE C-169/08 e principi Cilfit)

    Le pronunce costituzionali hanno ritenuto non fondate le questioni di legittimità sollevate e hanno indicato che la scelta di un indice settoriale di capacità contributiva è compatibile con i principi costituzionali; la giurisprudenza comunitaria è stata usata per valutare selettività e obbligo di rinvio pregiudiziale.

Massime di principio

  • Le misure fiscali temporanee e settoriali possono rientrare nella discrezionalità del legislatore se adeguatamente motivate da ragioni di politica redistributiva e solidaristica; la temporaneità e il contesto economico sono elementi rilevanti per escludere arbitrarietà.
  • Per configurare un 'aiuto di Stato' ai sensi dell'art. 107 TFUE occorre dimostrare che la misura conferisca un vantaggio selettivo o costituisca una rinuncia a risorse statali; l'esistenza di categorie non assoggettabili per motivi di territorialità fiscale può escludere la nozione di aiuto.
  • Le censure di illegittimità costituzionale sono fortemente influenzate dalle pronunce della Corte costituzionale: se quest'ultima ha già dichiarato infondate questioni analoghe, il giudice di legittimità tende a rigettare il ricorso salvo nuovi profili rilevanti.
  • Il giudice nazionale di ultima istanza non è tenuto a rinviare la questione alla Corte di giustizia quando l'applicazione del diritto comunitario è pacifica o risulta con evidenza dalla giurisprudenza (criteri Cilfit e successive precisazioni).
  • Dal punto di vista processuale, il contribuente che impugna una norma tributaria deve fornire argomentazioni concrete sul nesso tra trattamento fiscale e violazione normativa (costituzionale o UE) e dimostrare la selectività o l'effetto discriminatorio, altrimenti la censura rischia di essere ritenuta infondata.
  • Rischio di condanna alle spese: ricorsi in Cassazione che ripropongono questioni già esaminate e risolte dalla Corte costituzionale o dalla giurisprudenza comunitaria possono comportare l'inutile soccombenza e la condanna alle spese processuali.

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