Risoluzione n. 27 del 30/01/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate stabilisce che il servizio di trasporto scolastico reso da una cooperativa sociale ai comuni non rientra nelle prestazioni educative agevolate al 4%, ma va assoggettato all’IVA del 10% come trasporto di persone.
IVA sul trasporto scolastico affidato da comuni a cooperativa sociale
Trattamento IVA del trasporto scolastico reso da cooperativa sociale ai comuni
La risoluzione affronta il regime IVA applicabile al servizio di trasporto scolastico svolto da una cooperativa sociale per conto di alcuni comuni, mediante appalto o convenzione. Il punto centrale è se tale servizio possa essere qualificato come prestazione educativa agevolata al 4% oppure come prestazione di trasporto soggetta al 10%.
Quesito presentato dalla cooperativa
La cooperativa ALFA svolge il trasporto degli alunni delle scuole materne, elementari e medie con scuolabus conformi alla normativa di settore. Il servizio è affidato da diversi comuni della regione indicata nel testo, che sono tenuti dalla normativa regionale a organizzare il trasporto scolastico per gli alunni della scuola materna e dell’obbligo provenienti da località, frazioni o comuni diversi da quello in cui si trova la scuola, quando vi siano obiettive difficoltà di accesso.
La cooperativa chiede se il servizio debba essere assoggettato:
- all’IVA del 10% ai sensi del n. 127-novies, parte terza, Tabella A, DPR n. 633/1972;
- oppure all’IVA del 4% ai sensi del n. 41-bis, parte seconda, Tabella A, DPR n. 633/1972, ritenendo che si tratti di prestazioni educative.
Tesi del contribuente
La cooperativa sostiene che il trasporto scolastico debba beneficiare dell’aliquota ridotta del 4% perché, nel caso concreto, ricorrerebbero le condizioni per considerarlo una prestazione educativa. A suo avviso, il servizio è:
- reso esclusivamente a minori;
- indispensabile e necessario per consentire la formazione educativa;
- strettamente funzionale all’attuazione e allo sviluppo del diritto all’istruzione.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama il n. 41-bis, parte seconda, Tabella A, DPR n. 633/1972, che prevede l’IVA del 4% per le prestazioni:
- socio-sanitarie;
- educative;
- di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili;
- rese in favore di anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici e minori, anche in situazioni di disadattamento o devianza;
- effettuate da cooperative o loro consorzi, anche tramite appalto o convenzione.
L’Amministrazione individua tre condizioni per l’applicazione dell’aliquota del 4%:
- il soggetto erogatore deve essere una cooperativa o un consorzio di cooperative;
- i destinatari devono rientrare nelle categorie indicate dalla norma;
- le prestazioni devono essere effettivamente socio-assistenziali, educative o assimilate.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
Pur riconoscendo che i destinatari del servizio sono minori, l’Agenzia osserva che la formulazione della norma non consente di ricondurre nell’ambito delle prestazioni educative attività che, pur collegate all’istruzione, siano funzionalmente e strutturalmente diverse.
Il trasporto scolastico, anche se svolto per gli stessi soggetti destinatari di prestazioni educative e con personale incaricato di assistere e controllare gli alunni durante il viaggio, viene qualificato come:
- attività autonoma e distinta;
- non configurabile come prestazione educativa ai fini del n. 41-bis.
Di conseguenza, il servizio non può beneficiare dell’aliquota IVA del 4%.
Regime IVA applicabile
L’Agenzia conclude che il servizio di trasporto scolastico rientra invece nel n. 127-novies, parte terza, Tabella A, DPR n. 633/1972, che prevede l’aliquota IVA del 10% per le prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito.
Pertanto, ai corrispettivi versati dai comuni per il servizio di trasporto scolastico si applica l’IVA del 10%.
Esito finale
La risoluzione esclude l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% e conferma, per il trasporto scolastico reso dalla cooperativa ai comuni, l’assoggettamento all’IVA nella misura del 10%.
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