Risoluzione n. 25 del 30/01/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione stabilisce che le somme erogate da ALFA spa a titolo di risarcimento per la morte di un dipendente e per la malattia contratta da un altro dipendente costituiscono oneri straordinari, classificabili nella voce E del conto economico. Per questo motivo non rilevano nella base imponibile IRAP, anche se dedotti ai fini IRES per effetto dell’utilizzo di fondi rischi accantonati in precedenza.
Rilevanza IRAP dei risarcimenti danni corrisposti a dipendenti o familiari
Rilevanza IRAP dei risarcimenti per eventi legati a dipendenti
La risoluzione esamina il trattamento, ai fini IRAP, delle somme corrisposte da una società a titolo risarcitorio in esecuzione di sentenze giudiziarie. L’Agenzia delle Entrate conclude che tali importi non concorrono alla determinazione del valore della produzione netta, in quanto devono essere classificati tra gli oneri straordinari del conto economico.
Quesito presentato dalla società
ALFA spa, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2006, aveva accantonato somme prudenziali per far fronte a richieste di risarcimento danni avanzate:
- dai familiari di un dipendente deceduto sul lavoro;
- da un altro dipendente che aveva contratto una malattia infettiva sul luogo di lavoro.
Tali accantonamenti erano stati:
- resi indeducibili ai fini IRAP per il periodo d’imposta 2006, in applicazione dell’articolo 11-bis del D.Lgs. n. 446/1997 allora vigente;
- effettuati con variazione in aumento IRES ai sensi dell’articolo 107, comma 4, del TUIR.
Nel 2007, a seguito delle sentenze della Corte di Appello e del Tribunale competenti, la società ha pagato i risarcimenti dovuti e ha utilizzato il fondo stanziato nell’esercizio precedente, senza far transitare le somme nel conto economico 2007. La società ha quindi chiesto se, anche ai fini IRAP, fosse possibile operare una variazione in aumento dei costi in sede dichiarativa, ai sensi dell’articolo 11-bis del D.Lgs. n. 446/1997, vigente fino al periodo d’imposta 2007.
Soluzione prospettata dal contribuente
Secondo ALFA spa, le somme pagate nel 2007 dovevano essere considerate rilevanti anche ai fini IRAP e, pertanto, andavano recuperate a tassazione tramite variazione in aumento.
La società sosteneva che tali oneri:
- non erano oneri straordinari della voce E21 del conto economico;
- non erano spese per il personale delle voci B9 o B14;
- rientravano piuttosto tra gli oneri diversi di gestione della voce B14.
A supporto della propria tesi, l’istante richiamava i principi contabili sulla nozione di straordinarietà, evidenziando che le controversie derivanti dalla morte del dipendente e dalla malattia dell’altro non erano estranee alla normale gestione dell’impresa. Sosteneva inoltre che i pagamenti non potevano essere assimilati a costi del personale ai sensi dell’articolo 95 del TUIR, trattandosi di:
- danno morale riconosciuto agli eredi del lavoratore deceduto, non di danno patrimoniale da lucro cessante;
- equo indennizzo a favore dell’altro dipendente, senza nesso con rivendicazioni retributive.
Da ciò la società deduceva la piena deducibilità IRAP dei costi nel 2007.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama l’articolo 5 del D.Lgs. n. 446/1997, nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2007, secondo cui la base imponibile IRAP delle società commerciali è data dalla differenza tra:
- le voci del valore della produzione di cui alla lettera A dell’articolo 2425 c.c.;
- le voci dei costi della produzione di cui alla lettera B, con esclusione delle perdite su crediti e delle spese per il personale dipendente.
Viene inoltre richiamato l’articolo 11, comma 4, del medesimo decreto, che impone la corretta classificazione contabile dei componenti positivi e negativi, indipendentemente dalla loro collocazione formale nel conto economico.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Amministrazione osserva che, ai fini IRAP, assumono rilevanza solo i componenti di conto economico imputabili alle lettere A e B. In linea generale, gli elementi classificabili nella lettera E, in quanto straordinari, non incidono sulla base imponibile regionale, salvo specifiche eccezioni normative.
Richiamando anche la relazione ministeriale al D.Lgs. n. 127/1991, l’Agenzia afferma che il criterio della straordinarietà non dipende dall’eccezionalità o anormalità dell’evento, ma dall’estraneità della fonte rispetto all’attività ordinaria dell’impresa.
Applicando tale principio al caso concreto, ritiene che:
- la fonte del costo non sia l’ordinaria attività aziendale;
- la causa del risarcimento sia rappresentata da eventi estranei alla gestione caratteristica, cioè la morte di un dipendente e la malattia di un altro;
- sia quindi corretto collocare tali oneri nell’aggregato E del conto economico, come oneri straordinari.
Esito della risoluzione
La conclusione dell’Agenzia è che i risarcimenti pagati da ALFA spa non rilevano ai fini della determinazione del valore della produzione netta IRAP. Ne consegue che non devono essere inclusi nella base imponibile dell’imposta regionale, pur restando rilevanti, secondo le regole IRES, gli effetti dell’utilizzo del fondo rischi accantonato negli esercizi precedenti.
Indicazioni finali
La risoluzione dispone infine che le Direzioni Regionali vigilino affinché gli uffici osservino le istruzioni e i principi enunciati nel documento.
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