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Risoluzione

Risoluzione n. 26 del 30/01/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione n. 26/E del 30 gennaio 2009 chiarisce che il compenso pagato all’agenzia immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale è detraibile al 19% entro il limite di 1.000 euro, anche se il rogito non è ancora stato stipulato, purché il preliminare sia regolarmente registrato. La detrazione spetta per l’anno in cui la spesa è stata sostenuta e, se la dichiarazione è già scaduta, può essere recuperata con dichiarazione integrativa. Se l’acquisto definitivo non si perfeziona, il beneficio va restituito; in caso di comproprietà, il limite va ripartito tra i proprietari.

Detrazione 19% spese di intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale

Detrazione delle spese di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale

La risoluzione esamina il caso di una contribuente che, dopo aver stipulato un preliminare di vendita per un’abitazione in costruzione, aveva pagato nel 2007 il compenso all’agenzia immobiliare e chiedeva di detrarlo nella dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione chiarisce i presupposti applicativi della detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera b-bis), del TUIR.

Quesito posto dalla contribuente

La contribuente segnala che il CAAF non aveva riconosciuto la detrazione perché, al momento della presentazione del modello 730, mancava il rogito notarile e, secondo il centro di assistenza, il rogito doveva essere stipulato nello stesso anno d’imposta della fattura dell’agenzia. L’interessata chiede quindi se possa portare in detrazione la spesa nel periodo d’imposta 2008, da dichiarare nel 2009.

Quadro normativo e misura dell’agevolazione

L’Agenzia richiama l’articolo 15, comma 1, lettera b-bis), del TUIR, come modificato dal decreto legge n. 223 del 2006, precisando che dal 1° gennaio 2007 è detraibile dall’imposta lorda il 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Sono indicati i seguenti limiti e condizioni:

  • la detrazione spetta entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascuna annualità;
  • tale importo rappresenta il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione;
  • il beneficio può essere fruito in un unico anno d’imposta.

Pagamento del compenso e preliminare registrato

Nel caso esaminato, il compenso all’agenzia è stato pagato contestualmente alla stipula del compromesso di vendita. L’Agenzia ritiene che la detrazione spetti se il compromesso è stato regolarmente registrato, poiché la registrazione del preliminare formalizza l’impegno alla stipula del contratto definitivo di acquisto.

La soluzione è ritenuta coerente con altri precedenti amministrativi, richiamando in particolare la risoluzione n. 38 dell’8 febbraio 2008, relativa a una fattispecie analoga di detrazione per spese sostenute prima del rogito.

Anno di fruizione e recupero tramite dichiarazione integrativa

Poiché la spesa è stata sostenuta nel periodo d’imposta 2007 e i termini ordinari di dichiarazione risultano scaduti, la contribuente può recuperare la detrazione mediante dichiarazione integrativa. La risoluzione precisa che, essendo scaduti i termini per il 730 integrativo, la contribuente può presentare il Mod. UNICO 2008 Persone fisiche entro il termine previsto per il Mod. UNICO 2009, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998.

Condizione dell’effettivo acquisto dell’immobile

Viene ribadito che l’agevolazione è subordinata alla destinazione dell’immobile ad abitazione principale e che il beneficio viene meno se l’acquisto non si conclude.

Nel caso del preliminare:

  • il compromesso non produce effetti reali;
  • la proprietà si acquista solo con il contratto definitivo;
  • se le parti non arrivano al rogito, la detrazione eventualmente fruita deve essere restituita.

Ripartizione tra più acquirenti

La risoluzione ricorda inoltre che, se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà, nel limite complessivo di 1.000 euro.

Nel caso concreto, poiché il compromesso è stato stipulato anche con il coniuge, la detrazione potrà essere eventualmente suddivisa tra entrambi i coniugi secondo le rispettive quote di proprietà.

Conclusione operativa

L’Agenzia conclude che la contribuente può beneficiare della detrazione del 19% per il compenso di intermediazione immobiliare, purché il preliminare sia regolarmente registrato e fermo restando che:

  • la spesa è riferita al periodo d’imposta in cui è stata sostenuta;
  • la fruizione può avvenire mediante dichiarazione integrativa se i termini ordinari sono scaduti;
  • in mancanza del contratto definitivo, il beneficio va restituito;
  • in caso di comproprietà, il limite va ripartito tra i soggetti interessati.

Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi siano applicati in modo uniforme.

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