Risoluzione n. 24 del 29/01/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’attrazione "Autoscontro", essendo espressamente compresa nell’elenco delle attività di spettacolo viaggiante di cui alla legge n. 337/1968, beneficia dell’aliquota IVA agevolata del 10% prevista dal n. 123 della Tabella A, parte III, del DPR n. 633/1972.
Aliquota IVA del 10% per l’autoscontro nello spettacolo viaggiante
Aliquota IVA per l’autoscontro nello spettacolo viaggiante
La risoluzione affronta il dubbio sull’aliquota IVA applicabile all’attrazione denominata "Autoscontro". L’Agenzia delle Entrate conclude che l’attrazione rientra tra le attività di spettacolo viaggiante e, pertanto, può beneficiare dell’aliquota IVA del 10%.
Quesito posto dall’Associazione Alfa
L’Associazione Alfa chiede chiarimenti sull’aliquota IVA corretta da applicare all’attrazione "Autoscontro". Il dubbio nasce a seguito di una pronuncia di una Commissione tributaria che ha ritenuto soggetta l’attrazione all’IVA del 20%.
Tesi sostenuta dal contribuente
L’Associazione sostiene che tutte le attività di spettacolo viaggiante, cioè tutte le attrazioni inserite nell’elenco previsto dall’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, debbano essere assoggettate all’aliquota IVA del 10%, in quanto riconducibili al n. 123 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Quadro normativo richiamato
La risoluzione richiama due disposizioni centrali del DPR n. 633/1972 e la legge n. 337/1968:
- la Tabella C allegata al DPR n. 633/1972, che elenca le attività di spettacolo assoggettate all’IVA secondo l’art. 74-quater dello stesso decreto;
- il punto 4 della Tabella C, che comprende gli "spettacoli teatrali di qualsiasi tipo", le "attività circensi e dello spettacolo viaggiante" e gli "spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti";
- il n. 123 della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972, che prevede l’aliquota IVA del 10% per le medesime attività;
- l’art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337, che definisce come spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile;
- l’art. 4 della stessa legge, che istituisce un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni con l’indicazione delle particolarità tecnicocostruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva che, per stabilire se una determinata attrazione possa essere considerata spettacolo viaggiante, è necessario verificare se essa presenti le caratteristiche tecnicofunzionali tipiche descritte nell’elenco di cui all’art. 4 della legge n. 337/1968.
In tale quadro, viene evidenziato che l’attrazione "Autoscontro" è espressamente prevista e descritta nell’elenco di cui all’art. 4 della legge n. 337/1968, sia nella categoria delle "medie attrazioni" (fino a 20 vetture) sia nella categoria delle "grandi attrazioni" (oltre venti vetture).
Conclusione sull’aliquota applicabile
Poiché l’"Autoscontro" è espressamente incluso tra le attività di spettacolo viaggiante dalla normativa richiamata, l’Agenzia conclude che ad esso si applica l’aliquota IVA del 10% prevista dal n. 123 della Tabella A, parte III, del DPR n. 633/1972.
Indicazioni finali
La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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