Risoluzione n. 29 del 30/01/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 29/E del 30 gennaio 2009 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che la dichiarazione annuale per le detrazioni per familiari a carico può essere acquisita anche in via telematica, purché sia riconducibile al singolo dipendente e consenta i controlli sul sostituto d’imposta. Precisa inoltre che, nei rapporti di lavoro inferiori all’anno, le detrazioni spettano solo per i mesi di effettiva durata del rapporto, salvo diversa richiesta del dipendente.
Detrazioni per familiari a carico e modalità telematica di acquisizione delle dichiarazioni di spettanza
Risoluzione n. 29/E del 30 gennaio 2009: detrazioni per familiari a carico e dichiarazioni di spettanza
La risoluzione affronta due temi collegati alle detrazioni fiscali per lavoro dipendente: da un lato, la legittimità di una procedura informatica per raccogliere e conservare le dichiarazioni annuali di spettanza delle detrazioni; dall’altro, le modalità di attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia nei rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno.
Quesito sottoposto
La Regione istante proponeva di gestire in intranet le dichiarazioni annuali dei dipendenti relative alle detrazioni per familiari a carico, previste dall’art. 23, comma 2, lett. a), del dPR n. 600/1973, come modificato dalla legge finanziaria 2008. Ogni dipendente avrebbe potuto accedere al proprio foglio detrazioni con la password della casella di posta elettronica, aggiornare o confermare i dati e attestare la presa visione mediante un apposito flag.
La Regione prospettava inoltre:
- lo scarico mensile dei dati da parte degli uffici competenti per attribuire nuove detrazioni o revoche;
- la conservazione informatica, in ordine cronologico, delle dichiarazioni per risalire alle modifiche, integrazioni o revoche in caso di controlli dell’Amministrazione finanziaria;
- la possibilità che l’accesso con password supplisse alla mancanza della sottoscrizione del dipendente.
Veniva inoltre chiesto come attribuire le detrazioni per carichi di famiglia nei rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno, alla luce delle novità introdotte dalla legge finanziaria 2008.
Soluzione prospettata dall’istante
La Regione riteneva che la procedura informatica fosse conforme alla normativa e alla prassi.
Quanto alle detrazioni per carichi di famiglia, l’istante proponeva di distinguere tra personale a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Per il personale a tempo indeterminato:
- in generale, se il dipendente presenta il foglio detrazioni dal 1° gennaio, la detrazione dovrebbe essere attribuita per l’intero anno; se poi il dipendente comunica di non averne diritto per tutto l’anno, si dovrebbe recuperare quanto eventualmente fruito in eccesso;
- per i nuovi assunti in corso d’anno, stesso criterio, salvo richiesta di conglobamento dei redditi già percepiti in precedenti rapporti di lavoro; in tal caso le detrazioni andrebbero riconosciute per il periodo residuo in modo da consentire la fruizione per l’intero anno;
- per i cessati nel corso dell’anno, stesso criterio, salvo richiesta del dipendente che cessa per quiescenza di limitare le detrazioni al rapporto intrattenuto con la Regione;
- per il personale in aspettativa, stesso criterio, salvo richiesta di attribuzione in base ai mesi di effettivo servizio.
Per il personale a tempo determinato:
- se il dipendente presenta il foglio detrazioni dal 1° gennaio, le detrazioni andrebbero attribuite per l’intero anno, salvo comunicazione di non averne diritto per tutto l’anno o richiesta di conglobamento di redditi precedenti, con eventuale recupero di quanto fruito in misura maggiore.
Valutazione della Direzione
La Direzione richiama l’art. 1, comma 221, della legge n. 244/2007, che ha modificato l’art. 23, comma 2, lett. a), del dPR n. 600/1973. Dal 1° gennaio 2008 i lavoratori dipendenti e assimilati devono dichiarare annualmente al sostituto d’imposta il diritto alle detrazioni per familiari a carico di cui all’art. 12 del TUIR e alle altre detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR, indicando le condizioni di spettanza e, per i familiari a carico, il codice fiscale dei soggetti interessati. Resta fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni che incidono sulle detrazioni.
La risoluzione evidenzia che la dichiarazione non ha più efficacia anche per gli anni successivi: deve essere presentata anno per anno, anche in assenza di variazioni.
Modalità di presentazione della dichiarazione
Secondo la Direzione, la forma di presentazione della dichiarazione di spettanza, cartacea o telematica, non è decisiva. Ciò che conta è che:
- la dichiarazione sia riconducibile al singolo lavoratore;
- la procedura telematica consenta il controllo sugli adempimenti del sostituto d’imposta.
La procedura ipotizzata dalla Regione è ritenuta idonea perché:
- l’accesso avviene con una password personale già utilizzata per la posta elettronica, assicurando la riconducibilità al dipendente anche senza sottoscrizione;
- la conservazione informatica cronologica delle dichiarazioni consente di ricostruire nel tempo richieste di modifica, integrazione o revoca;
- tale sistema consente anche all’Amministrazione finanziaria di svolgere i controlli sull’operato del sostituto d’imposta.
Detrazioni per rapporti di lavoro inferiori all’anno
Sul secondo quesito, la Direzione richiama l’art. 12, comma 3, del TUIR, secondo cui le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si verificano fino a quello in cui cessano le condizioni richieste.
Ne deriva che, in tutti i casi in cui il rapporto di lavoro duri meno di un anno, il sostituto d’imposta deve riconoscere le detrazioni soltanto per i mesi di effettiva durata del rapporto, salvo che il dipendente richieda espressamente di fruirne per un periodo maggiore.
Conclusione operativa
La risoluzione conferma quindi due principi:
- è ammissibile una gestione telematica delle dichiarazioni di spettanza delle detrazioni, purché ne sia garantita l’attribuibilità al singolo dipendente e la tracciabilità ai fini di controllo;
- le detrazioni per familiari a carico, nei rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno, spettano di regola solo per i mesi di effettivo rapporto, salvo diversa richiesta del dipendente.
Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni e i principi espressi siano osservati dagli uffici.
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