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Risoluzione

Risoluzione n. 30 del 30/01/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che la reiscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, per i soggetti iscritti nelle sezioni C ed E, è soggetta alla tassa sulle concessioni governative anche se avviene a breve distanza dalla cancellazione. L’importo dovuto è pari a euro 168,00.

Tassa sulle concessioni governative per la reiscrizione nel RUI

Tassa sulle concessioni governative per la reiscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi

La risoluzione esamina il trattamento, ai fini della tassa sulle concessioni governative, delle istanze di reiscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), con particolare riferimento ai soggetti iscritti nelle sezioni C ed E. Il documento chiarisce quando si realizza il presupposto impositivo e conferma l’applicazione della tassa anche in caso di nuova iscrizione dopo cancellazione, se l’iscrizione ha natura abilitante all’esercizio dell’attività.

Quesito posto dall’ISVAP

L’ISVAP rappresenta che, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del regolamento ISVAP n. 5 del 2006, l’obbligo di pagamento della tassa sulle concessioni governative, prevista dall’articolo 22, punto 4, della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 641, deve riferirsi a tutte le istanze di iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Viene inoltre evidenziato che:

  • l’obbligo di iscrizione nel RUI riguarda tutti i soggetti che svolgono attività di intermediazione assicurativa;
  • anche gli intermediari operanti in collaborazione devono iscriversi nelle sezioni C ed E;
  • la cessazione del rapporto di collaborazione comporta la cancellazione dal Registro, poiché per tali soggetti l’iscrizione non può essere mantenuta in caso di non operatività.

L’ISVAP chiede quindi se le istanze di reiscrizione nel RUI per i soggetti delle sezioni C ed E siano soggette a tassa sulle concessioni governative anche quando presentate entro un breve periodo dalla cancellazione, inferiore a un anno.

Tesi dell’istante

Secondo l’ISVAP, un ulteriore pagamento della tassa all’atto della reiscrizione per i soggetti delle sezioni C ed E potrebbe costituire una duplicazione del tributo, poiché l’interessato non conseguirebbe una nuova situazione di vantaggio rispetto a quella già ottenuta con la prima iscrizione.

Quadro normativo richiamato

La Direzione ricostruisce l’evoluzione normativa del settore assicurativo:

  • le leggi 7 febbraio 1979, n. 48, e 28 novembre 1984, n. 792 avevano istituito rispettivamente l’albo nazionale degli agenti di assicurazione e l’albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione;
  • l’articolo 354 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ha abrogato tali leggi;
  • l’articolo 109 del medesimo decreto ha previsto il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, disciplinato da regolamento ISVAP;
  • il comma 2 dell’articolo 109 individua iscrizioni distinte per sezioni.

Nel “registro unico” confluiscono i soggetti già iscritti nei precedenti albi, oltre a nuove figure di intermediari, tra cui:

  • i produttori diretti, indicati nella lettera c), che esercitano intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione, operando senza obblighi d’orario o di risultato ed esclusivamente per la medesima impresa;
  • i soggetti addetti all’intermediazione, indicati nella lettera e), cioè dipendenti, collaboratori, produttori e altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni a), b) e d), per attività svolta al di fuori dei locali dell’intermediario.

Presupposto della tassa sulle concessioni governative

La Direzione osserva che, pur non essendo state adeguate al nuovo assetto del Codice delle assicurazioni private le disposizioni del DPR n. 641 del 1972, la disciplina applicabile alla tassa sulle concessioni governative per l’iscrizione nel Registro unico va ricondotta a quella già prevista per gli albi degli agenti e mediatori di assicurazione dall’articolo 22, punto 4, della tariffa annessa al DPR n. 641 del 1972.

Inoltre, poiché l’articolo 108, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005 stabilisce che l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è riservata agli iscritti nel registro di cui all’articolo 109, l’iscrizione che abilita all’esercizio della professione comporta il pagamento della tassa.

La risoluzione richiama anche l’articolo 1 del DPR n. 641 del 1972, secondo cui il presupposto della tassa è costituito dai provvedimenti amministrativi e dagli altri atti indicati nella tariffa.

Casi in cui la tassa non è dovuta

La Direzione precisa che la tassa non è dovuta quando non si realizza il presupposto impositivo, vale a dire in assenza di un nuovo provvedimento amministrativo di iscrizione. Viene citato, come esempio, il passaggio da una sezione all’altra nell’ambito dello stesso Registro, situazione che non determina un nuovo atto abilitante tale da far sorgere la tassa.

Reiscrizione nelle sezioni C ed E

Diversamente, le istanze di reiscrizione nel RUI per i soggetti iscritti nelle sezioni C ed E sono considerate abilitanti all’esercizio dell’attività e, quindi, idonee a integrare il presupposto per l’applicazione della tassa sulle concessioni governative.

La conclusione vale anche se la reiscrizione avviene entro un arco temporale breve dalla cancellazione, inferiore all’anno: il breve intervallo tra cancellazione e nuova iscrizione non esclude l’obbligo tributario.

Importo dovuto

La risoluzione conclude che la reiscrizione al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi per i soggetti registrati nelle sezioni C ed E è soggetta alla tassa sulle concessioni governative nella misura di euro 168,00, indipendentemente dal tempo trascorso tra la cancellazione e la nuova iscrizione.

Indicazioni finali

Le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare affinché i principi enunciati nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.

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