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Sentenza

Sentenza n. 731/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’annullamento: - dell’ordinanza del Comune di Firenze n. 475/2025 (Protocollo n. 339500 del 09.09.2025 - Pratica Ispettorato n. 141/2024), avente ad oggetto “Ordine di rimessa in pristino ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 200, comma 3 della L.R. 65/2014”, notificata in data 10.09.2025; - del rapporto della Polizia Municipale prot. 182804/24 del 13.05.2024 (incognito); - della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio Prot. GP 226815 del 02.07.2024; - della comunicazione di integrazione dell’avvio del procedimento sanzionatorio Prot. GP 309424 del 20.09.2024; - della proposta di provvedimento del responsabile del procedimento (incognita); - di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché incognito.

Giustizia amministrativa202503187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di rimessa in pristino ai sensi dell'art. 37 d.P.R. 380/2001 e dell'art. 200, comma 3, l.r. 65/2014, nonché gli atti presupposti del procedimento sanzionatorio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ordinanza del Comune di Firenze che disponeva la rimessa in pristino, insieme al rapporto della Polizia Municipale, alle comunicazioni di avvio e integrazione del procedimento sanzionatorio, alla proposta del responsabile del procedimento e agli ulteriori atti connessi. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato un parere del Dipartimento della Prevenzione dell'AUSL Toscana Centro e, successivamente, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo in via preliminare il rinvio dell'udienza per una possibile definizione amministrativa della controversia e, in mancanza, la declaratoria di improcedibilità; solo in subordine ha insistito per l'annullamento degli atti.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio, rilevando che in giudizio era stata prodotta la documentazione relativa all'avvenuto deposito presso il Comune dello stato finale delle opere soggette a CILA, sicché non sussisteva ragione per posticipare la definizione del processo in attesa della conclusione dei lavori. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La decisione è fondata sul principio della domanda e sulla disponibilità del processo amministrativo da parte del soggetto che lo ha promosso: quando il ricorrente dichiara, prima della decisione nel merito, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, il giudice non può procedere all'esame sostanziale degli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle circostanze del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    Indicato quale base normativa dell'ordine comunale di rimessa in pristino, ma non esaminato nel merito a causa dell'improcedibilità del ricorso.

  • art. 200, comma 3, l.r. 65/2014

    Indicato quale ulteriore base normativa dell'ordinanza impugnata, senza esame sostanziale della sua applicazione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento, senza una specifica interpretazione ulteriore.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione di annullamento, resa prima della decisione nel merito, comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il processo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso.
  • Il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio all'esame nel merito dell'atto impugnato quando la parte ricorrente abbia dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento.
  • L'istanza di rinvio motivata dall'attesa di una possibile definizione amministrativa può essere respinta quando dagli atti risulti già intervenuto un adempimento amministrativo rilevante per la controversia e non sia giustificata un'ulteriore dilazione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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