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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07271/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica agli eredi di una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 delle imposte dichiarate ma non versate dal de cuius. Gli eredi avevano impugnato l’atto sostenendo, per quanto ancora rilevante in cassazione, l’illegittima formazione e iscrizione del ruolo come "straordinario", nonché il difetto di motivazione sul presupposto del "fondato pericolo" per la riscossione. Con il primo motivo hanno dedotto nullità della sentenza d’appello per omessa pronuncia e/o ultrapetizione, sostenendo che la CTR aveva risposto sulla diversa questione della legittimità dell’iscrizione a titolo definitivo di imposte autoliquidate, senza affrontare la censura specifica sul ruolo straordinario. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 11, 12, comma 3, e 14 d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 17 l. n. 212 del 2000 e dell’art. 24 Cost., assumendo che l’iscrizione a ruolo straordinario richieda una motivazione espressa e che tale carenza non possa essere sanata in giudizio; hanno anche sostenuto che la cartella non poteva essere salvata dalla successiva difesa dell’amministrazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili e comunque infondati. Ha osservato, in primo luogo, che i ricorrenti non avevano trascritto in modo sufficiente il ruolo, né gli atti processuali di merito, sicché non era dimostrata la specifica devoluzione della questione relativa alla qualificazione del ruolo; inoltre, dalla cartella non emergeva in modo decisivo la base giuridica del ruolo. Nel merito, ha poi affermato che, trattandosi di imposte autoliquidate, opera l’art. 14 d.P.R. n. 602 del 1973, che impone l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo degli importi, con esigibilità dell’intera pretesa. Ne conseguiva che non venivano in rilievo i presupposti dei ruoli straordinari, collegati a situazioni diverse e a pretese non definitive, e che la doglianza dei ricorrenti si risolveva in un mero profilo formale sulla qualificazione del ruolo, privo di concreto interesse. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 65 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come base della comunicazione degli eredi all’amministrazione dopo il decesso del contribuente

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato quale procedimento di liquidazione automatizzata della dichiarazione presentata dal de cuius

  • art. 14 d.P.R. n. 602 del 1973

    nelle imposte autoliquidate impone l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo degli importi

  • art. 11 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la disciplina del ruolo straordinario e il presupposto del fondato pericolo per la riscossione

  • art. 12, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dai ricorrenti per l’obbligo di indicazione/motivazione del ruolo e per la dedotta illegittimità in difetto di tali elementi

  • art. 17 l. n. 212 del 2000

    richiamato dai ricorrenti a sostegno delle garanzie del contribuente in tema di motivazione degli atti della riscossione

  • art. 24 Cost.

    invocato dai ricorrenti in relazione al diritto di difesa

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la censura di omessa pronuncia/non corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del motivo di nullità della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento della censura di violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della debenza del doppio contributo unificato

Massime di principio

  • Quando si contesta in cassazione la qualificazione di un ruolo o di una cartella, occorre trascrivere e allegare in modo puntuale gli atti rilevanti, così da consentire il controllo sulla specifica devoluzione della questione e sulla corrispondenza tra il contenuto del ruolo e quanto dedotto.
  • L’eventuale indicazione contenuta nella cartella non è di per sé decisiva per qualificare il ruolo se non è dimostrata la corrispondenza con il ruolo effettivamente formato e se la qualificazione dipende da elementi ulteriori rispetto alla mera etichetta formale.
  • Per le imposte autoliquidate trova applicazione l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo; in tale ipotesi l’esigibilità integrale della pretesa discende direttamente dalla disciplina legale e non si applicano i presupposti propri dei ruoli straordinari.
  • La doglianza che si limiti a contestare la denominazione del ruolo, senza indicare un concreto pregiudizio sostanziale o un diverso regime di riscossione effettivamente operante, è priva di interesse e non può condurre all’annullamento dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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