Sentenza del 18/02/2019 n. 338 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRPEF - deducibilità IRAP - anni 1998 e 1999 - intero ammontare - è ammissibile. IRAP - deducibilità IRPEF - d.l. 185/08 - d.l. 201/11 - limitazione alla deducibilità - è tale - ius superveniens - è tale - applicazione retroattiva - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che l'IRAP versata da professionisti, anche in forma associata, negli anni 1998 e 1999 è interamente deducibile ai fini IRPEF. Le successive disposizioni del d.l. 185/2008 e del d.l. 201/2011, che hanno limitato la deducibilità, costituiscono ius superveniens e non possono essere applicate retroattivamente ai periodi anteriori alla loro entrata in vigore.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la mancata o parziale deduzione dall'IRPEF dell'IRAP versata negli anni 1998 e 1999. La questione riguardava se le limitazioni introdotte dal d.l. 185/2008 e dal d.l. 201/2011 potessero applicarsi anche retroattivamente a periodi d'imposta anteriori alle relative modifiche legislative.
Norme richiamate
D.L. 185/2008
Ha introdotto una disciplina limitativa della deducibilità dell'IRAP ai fini IRPEF, applicabile secondo la sentenza solo ai periodi successivi alla sua entrata in vigore e non retroattivamente.
D.L. 201/2011
Ha ulteriormente modificato e limitato la deducibilità dell'IRAP, ma è stato qualificato come ius superveniens, quindi inidoneo a incidere su periodi d'imposta anteriori.
Massime di principio
- Le limitazioni alla deducibilità introdotte da norme successive non si applicano retroattivamente ai periodi d'imposta già maturati, salvo un'espressa previsione legislativa retroattiva conforme ai principi applicabili.
- Per determinare la deducibilità di un costo occorre fare riferimento alla disciplina vigente nel periodo d'imposta cui il costo si riferisce, non a modifiche legislative entrate in vigore successivamente.
- Quando una nuova norma modifica in senso restrittivo un regime fiscale, essa costituisce normalmente ius superveniens e non può essere utilizzata per ridurre retroattivamente diritti o deduzioni riferiti ad annualità precedenti.
- La forma associativa del professionista non esclude, di per sé, l'applicazione della disciplina sulla deducibilità dell'IRAP, purché ricorrano le condizioni previste per il periodo d'imposta considerato.
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