Cassazione Penale, Sentenza n. 8659/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnava la conferma della condanna per appropriazione indebita (art. 646 c.p.) emessa dal Tribunale di Novara e confermata dalla Corte di appello di Torino. Ha dedotto tre motivi: 1) vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità nella valutazione della validità della querela e nell'attribuzione della titolarità dei beni al querelante (De Stasio) sulla base delle sue sole dichiarazioni; 2) vizio di motivazione nel ritenere il dolo senza considerare un documento datato 01/08/2011 e la pendenza di un giudizio agrario, sostenendo che l'esito del giudizio civile non vincola l'accertamento penale; 3) violazione di norme processuali e vizio motivazionale in relazione all'art. 581 c.p.p. circa la ritenuta recidiva, con critica per mancata motivazione e per genericità del motivo di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per pedissequa reiterazione di motivi già proposti in appello e puntualmente disattesi, confermando che non è possibile in sede di legittimità rinnovare la valutazione del fatto o delle prove. Ha richiamato la conformità motivazionale ('doppia conforme') tra primo grado e appello, ritenendo esaustiva la spiegazione sulla validità della querela e sull'attribuzione della condotta alla ricorrente, nonché sull'irrilevanza del document o civile e della pendenza agraria ai fini penali. Ha inoltre ritenuto il motivo sulla recidiva generico e quindi inammissibile. Il ricorso è quindi respinto e la ricorrente è condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Norma del reato contestato (appropriazione indebita). È stata applicata per qualificare il fatto; la Corte ha ritenuto provata la condotta e il dolo richiesti dalla norma.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di esposizione dei motivi nel ricorso per cassazione; la Corte osserva che il ricorso riporta i motivi nei limiti strettamente necessari ai sensi di questa disposizione.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato per il principio secondo cui è inammissibile il ricorso che non attui un concreto confronto tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto mancante la specificità del ricorso.
art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai requisiti che devono sorreggere i motivi di appello: la parte deve indicare ragioni di diritto e elementi di fatto; la Corte ha ritenuto il motivo sulla recidiva meramente teorico e privo di collegamento con il caso concreto, essendo perciò inammissibile.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina fatti e valutazioni probatorie: i motivi che si limitano a chiedere una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
- La mancanza di specificità e la mera riproposizione di argomentazioni già respinte in appello conducono all'inammissibilità del ricorso per cassazione (principio della "pedissequa reiterazione").
- Quando appello e primo grado concordano nella motivazione ('doppia conforme'), la Corte di Cassazione richiede motivi particolarmente specifici e non accetta critiche generiche sulla persuasività della motivazione.
- Il soggetto legittimato a proporre querela per appropriazione indebita può non essere il proprietario formale se risulta detentore legittimo della cosa; le questioni civili (esito di giudizi o scritture private) possono risultare irrilevanti ai fini della responsabilità penale se non incidono sulla ricostruzione probatoria.
- I motivi di appello e di cassazione che contestano circostanze aggravanti o recidiva devono indicare fatti e prove specifiche che giustifichino la richiesta; enunciazioni teoriche sono inammissibili.
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