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Ordinanza

Ordinanza n. 91/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 21352/2024 pronunciata (nel procedimento iscritto al R.G. n. 838/2024), recante condanna al pagamento di somme di denaro.

Giustizia amministrativa202508236

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 21352/2024, recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di somme di denaro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno proposto un ricorso per ottemperanza della sentenza n. 21352/2024, pronunciata nel precedente procedimento, con la quale il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento di somme di denaro. Il TAR ha rilevato che nel fascicolo non risultava depositata la notificazione della sentenza da ottemperare. Tale documento è necessario per verificare il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge per consentire all'amministrazione di adempiere spontaneamente prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso per ottemperanza, ma ha disposto un incombente istruttorio. Ha assegnato ai ricorrenti il termine di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della Segreteria, per depositare la prova della notificazione della sentenza da ottemperare. Ha fissato l'udienza camerale del 29 aprile 2026 per verificare il corretto adempimento dell'incombente e ha ordinato alla Segreteria di comunicare l'ordinanza alle parti.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro da parte di una pubblica amministrazione, la prova della notificazione della sentenza può essere necessaria per verificare il decorso del termine dilatorio di 120 giorni concesso all'amministrazione per adempiere spontaneamente.
  • Quando manca nel fascicolo la prova della notificazione della sentenza della cui ottemperanza si chiede l'attuazione, il giudice può disporre un incombente istruttorio, assegnando alla parte ricorrente un termine per depositarla e rinviando la verifica all'udienza successiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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