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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32410/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova dichiarativa, contestando la valutazione delle testimonianze e sollecitando una diversa lettura delle risultanze processuali. Con il secondo ha denunciato violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla configurabilità del delitto contestato, prospettando una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa valutazione del materiale probatorio. Con il terzo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando la violazione di legge e l'insufficienza della motivazione sul mancato contenimento della pena nel minimo edittale. Dal testo emerge che la Corte territoriale aveva giustificato la pena superiore al minimo richiamando la negativa personalità dell'imputato, i plurimi precedenti per reati contro il patrimonio, l'assenza di elementi favorevoli e la particolare gravità della condotta, caratterizzata dall'impiego di violenza fisica nei confronti della persona offesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione delle testimonianze e del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità; non è stato ravvisato né un vizio di motivazione immediatamente percepibile né un travisamento della prova, non risultando introdotta un'informazione probatoria inesistente o omessa la valutazione di una prova decisiva. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché mirava a una diversa ricostruzione fattuale e a una nuova valutazione delle prove, a fronte di una motivazione della Corte territoriale completa e non manifestamente illogica. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la motivazione sul trattamento sanzionatorio è stata ritenuta adeguata e coerente con i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena deve essere motivata in relazione ai criteri di commisurazione previsti dalla norma.

  • art. 133 c.p.

    La gravità del reato e la capacità a delinquere dell'imputato possono giustificare il discostamento della pena dal minimo edittale, purché la motivazione non sia manifestamente illogica né arbitraria.

  • art. 606 c.p.p.

    Il giudizio di cassazione consente il controllo sulla correttezza giuridica e sulla tenuta logica della decisione, ma non una nuova valutazione del fatto o delle prove.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, anche mediante la formale deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, solleciti una diversa lettura delle dichiarazioni testimoniali o una rivalutazione complessiva del materiale probatorio, trattandosi di attività riservata al giudice di merito.
  • Il travisamento della prova è configurabile soltanto quando la motivazione recepisca un'informazione probatoria inesistente oppure ometta la valutazione di una prova decisiva; non ricorre quando il ricorrente proponga una diversa interpretazione delle risultanze processuali.
  • Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica dell'illogicità manifesta e immediatamente percepibile e non consente di sostituire la valutazione della Corte d'appello con una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La determinazione del trattamento sanzionatorio non è sindacabile in cassazione quando la pena sia sorretta da una motivazione non manifestamente illogica né arbitraria, che dia conto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; è inammissibile la mera richiesta di rivalutazione della congruità della pena.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

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