Cassazione Penale, Sentenza n. 15865/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato gli arresti domiciliari per il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.). Il ricorrente deduceva l'insussistenza dei gravi indizi, lamentando: errata valorizzazione di condotte anteriori al periodo contestato (anni 2016-2017) ritenute estranee all'operatività del gruppo; inidoneità degli elementi acquisiti a dimostrare un vincolo stabile (affectio societatis); travisamento del contenuto di alcune intercettazioni, che avrebbero evidenziato solo stima personale e non rapporti associativi; richiesta di riconsiderazione del compendio probatorio contestando la lettura del materiale sequestrato e delle risultanze tecniche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato in sede di legittimità sulle misure cautelari sia limitato alla verifica di correttezza giuridica e coerenza logico-argomentativa della motivazione, escludendo la rivalutazione del compendio probatorio di merito. Il Collegio ha condiviso l'analisi del tribunale del riesame che ha ricostruito unitariamente il quadro indiziario: materiale rinvenuto nello zaino del Caruso (arnesi da scasso, ricetrasmittenti, chiavi, coltelli, pistola revolver con cartucce, passamontagna, guanti, centraline per auto) collegato al furgone usato dagli affiliati; accertamenti genetici che riconducono alcuni oggetti ai coindagati Ferraro, Scornaienchi e Antonuccio; conversazioni intercettate lette nel contesto insieme a perquisizioni, sequestri e accertamenti tecnici. La Corte ha ritenuto coerente l'uso di riferimenti temporali antecedenti come antecedenti storici funzionali a dimostrare la continuità relazionale e il ruolo logistico del ricorrente (custodia di strumenti e mezzi di travisamento), e ha escluso un travisamento della prova. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La Corte conferma che per il reato di associazione per delinquere è necessario verificare l'esistenza di un vincolo stabile e la consapevole adesione dell'indagato; tale vincolo può emergere anche da comportamenti non continuativi ma funzionali alla vita del sodalizio.
art. 311 cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è disciplinato da tale disposizione; la Corte ha valutato l'ammissibilità del ricorso presentato ai sensi di questo articolo.
art. 192 cod. proc. pen.
La Corte ribadisce che per l'applicazione delle misure cautelari non è richiesta la prova piena ai sensi dell'art. 192, essendo sufficiente la presenza di gravi indizi idonei a fondare una probabilità qualificata di responsabilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata la sanzione prevista per il ricorso inammissibile: condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, in quanto non emergono elementi escludenti la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari il sindacato della Cassazione è limitato alla verifica di legittimità e di coerenza logico-argomentativa: non è ammessa una rivalutazione del compendio probatorio di merito.
- Per l'applicazione di una misura cautelare non è necessaria la prova piena della responsabilità; è sufficiente la presenza di gravi indizi che costituiscano una qualificata probabilità di partecipazione al reato.
- Riferimenti temporali antecedenti al periodo contestato possono essere utilizzati legittimamente per ricostruire l'esistenza e la storia del sodalizio, purché siano funzionali a dimostrare rapporti continui o ruoli svolti dall'indagato, e non comportino modifica dell'imputazione.
- La disponibilità e la custodia di strumenti idonei alla commissione di reati, soprattutto se collegati tramite accertamenti tecnici ad altri partecipi, può costituire indice di supporto logistico e di adesione stabile all'associazione.
- Il travisamento della prova in sede di legittimità è configurabile solo se il giudice di merito ha basato la decisione su informazioni inesistenti o ha operato una palese alterazione dei fatti; una diversa interpretazione del medesimo materiale probatorio compete al giudice di merito e non alla Cassazione.
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