Sentenza del 18/03/2015 n. 5351 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la cartella di pagamento per IVA relativa al 1991 e, in particolare, la validità della sua notificazione. La CTR aveva ritenuto inesistente la notifica perché la relata riportata sulla copia consegnata al destinatario era illeggibile e non consentiva di individuare notificatore, destinatario, data e modalità di consegna. La concessionaria ha sostenuto che la relata presente sull'originale era invece leggibile, che la procedura era stata regolarmente eseguita mediante deposito presso la Casa Comunale e successiva raccomandata informativa, ricevuta personalmente dal legale rappresentante, e che quest'ultimo aveva comunque impugnato tempestivamente la cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo e il secondo. Ha stabilito che non ricorreva l'inesistenza della notificazione, poiché l'atto era stato consegnato secondo una procedura riferibile al destinatario e aveva raggiunto il suo scopo: l'avviso di deposito era stato ricevuto dal legale rappresentante, che aveva tempestivamente impugnato la cartella. La scarsa leggibilità o l'assenza di una relata completa sulla copia consegnata costituisce, in tale contesto, una mera irregolarità e non determina nullità o inesistenza, soprattutto quando la relata sull'originale è regolare e non vi siano contestazioni sull'effettivo svolgimento della notifica. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR della Sicilia per l'esame delle questioni di merito e per la decisione sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari. Nel caso concreto, la Corte ha escluso che le irregolarità rilevate integrassero un'inesistenza della notificazione.
Codice di procedura civile, art. 148
Regola la relazione di notificazione. La relazione apposta sull'originale è quella destinata a documentare la regolarità degli adempimenti; l'omessa o illeggibile riproduzione sulla copia consegnata non determina automaticamente nullità, se la notificazione è comunque provata e ha raggiunto il suo scopo.
Codice di procedura civile, art. 145
Riguarda la notificazione alle persone giuridiche e agli enti. La Corte ha valorizzato il fatto che l'atto e l'avviso fossero riferibili alla sede e al legale rappresentante dell'associazione.
Codice di procedura civile, art. 156, comma 3
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La notificazione nulla può essere sanata quando il destinatario abbia effettivamente avuto conoscenza dell'atto e abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa, come dimostrato dall'impugnazione tempestiva.
Codice di procedura civile, art. 160
Disciplina la nullità della notificazione. Non si applica all'inesistenza assoluta, ma può operare per vizi di una notificazione comunque esistente e idonea a realizzare, anche successivamente, lo scopo dell'atto.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
È stato invocato dalla ricorrente per denunciare l'omessa motivazione su fatti decisivi, ma il relativo motivo è stato assorbito dall'accoglimento della censura sulla validità della notificazione.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 17914/2007
Distingue l'inesistenza dalla nullità della notificazione: la sanatoria per raggiungimento dello scopo opera per una notificazione esistente ma viziata, non per un atto mai venuto giuridicamente in essere.
Cassazione, sentenza n. 1532/2002
Conferma che la relazione apposta sull'originale dell'atto è quella rilevante per documentare la regolarità della notificazione.
Cassazione, sentenza n. 9493/2009
Conferma che irregolarità formali della documentazione della notificazione non comportano nullità quando l'atto sia stato effettivamente portato a conoscenza del destinatario.
Massime di principio
- La notificazione è inesistente solo quando manca completamente lo schema legale dell'atto, ad esempio perché l'atto è consegnato a una persona o in un luogo assolutamente estranei al destinatario; semplici difetti formali normalmente integrano nullità o irregolarità.
- La notifica può essere considerata valida o sanata quando il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell'atto e ha potuto difendersi, in particolare quando lo ha impugnato tempestivamente.
- Per verificare la regolarità della notificazione occorre esaminare anzitutto la relata apposta sull'originale dell'atto, non soltanto la copia consegnata al destinatario.
- La relata illeggibile, incompleta o non correttamente riprodotta sulla copia non comporta automaticamente inesistenza o nullità, se l'originale è leggibile, la procedura è riferibile al destinatario e non vi è una contestazione concreta dell'avvenuta notifica.
- La validità della notificazione non decide necessariamente la fondatezza della pretesa tributaria: una volta riconosciuta la notifica, il giudice deve comunque esaminare le questioni di merito della cartella.
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