Cassazione Penale, Sentenza n. 49320/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.) con due motivi principali: 1) sopravvenuta carenza della condizione di procedibilita' rispetto al reato di danneggiamento a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (c.d. legge Cartabia) che hanno reso perseguibile il delitto di danneggiamento commesso con violenza solo a querela di parte, e mancando agli atti una querela valida nei termini transitori; percio' si chiedeva l'assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; 2) vizio di motivazione sulla determinazione della pena per avere la Corte di appello negato le attenuanti generiche e applicato una pena superiore al minimo edittale senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al delitto di danneggiamento (art. 635 c.p.) perché, dopo la modifica di legge, il reato e' diventato procedibile a querela e non risulta depositata la querela nei termini transitori; pertanto l'azione non poteva proseguire. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo relativo alla quantificazione della pena, ritenendolo generico e non confrontato con la motivazione della Corte di appello. Avendo eliminato la contestazione per danneggiamento e non essendovi piu' margine discrezionale nel calcolo, la Corte ha proceduto a rideterminare la pena per il reato residuo di resistenza a pubblico ufficiale in sei mesi e dieci giorni di reclusione.
Norme richiamate
d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (legge Cartabia)
art. 2, lett. n) (modifica dell'art. 635 c.p.) e art. 85 (disposizioni transitorie)
Ha modificato la perseguibilita' del delitto di danneggiamento rendendo perseguibile a querela anche la fattispecie commessa con violenza; la mancata querela nei termini transitori impedisce la prosecuzione dell'azione penale per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore
art. 635 cod. pen.
Il reato di danneggiamento commesso con violenza alla persona e', a seguito della modifica normativa, procedibile a querela di parte; in mancanza della querela non puo' essere perseguito il responsabile
art. 337 cod. pen.
Norma incriminatrice della resistenza a pubblico ufficiale: la condotta contestata (spintonamenti ripetuti a una guardia giurata con rottura del cinturino dell'orologio) e' stata confermata come integrativa del reato
art. 2, comma 4, cod. pen.
Principio di successione delle leggi penali nel tempo: se la legge successiva e' piu' favorevole al reo si applica la nuova disciplina, salvo sentenza irrevocabile; applicato per ritenere operante la nuova disciplina sulla procedibilita' in favore dell'imputato
art. 129 cod. proc. pen.
Norma invocata per chiedere l'assoluzione per sopravvenuta carenza della condizione di procedibilita' (mancanza della querela) nei confronti del delitto divenuto procedibile a querela
art. 133 cod. pen.
Riferimento alla determinazione della pena e alle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la negazione delle attenuanti fosse motivata e che l'aumento rispetto al minimo fosse congruo in relazione ai precedenti e alla violenza della reazione
Massime di principio
- Quando una legge successiva rende un reato procedibile a querela di parte, le azioni penali pendenti per quel reato devono essere valutate ai sensi dell'art. 2 comma 4 c.p.: se la nuova disciplina e' piu' favorevole e non c'e' sentenza irrevocabile, si applica la nuova regola
- Se il passaggio di regime richiede la querela e questa non e' stata proposta nei termini transitori stabiliti dalla norma modificatrice, l'azione penale non puo' essere proseguita e occorre dichiarare l'estinzione della procedibilita' (assoluzione o annullamento per carenza di procedibilita')
- Le impugnazioni sulla determinazione della pena richiedono un'effettiva critica della motivazione di merito: deduzioni generiche sulla lieve gravita' del fatto sono di norma inammissibili se il giudice di merito ha argomentato in modo coerente la scelta sanzionatoria
- Quando l'annullamento di una o piu' imputazioni eliminate incide in modo chiaro sul calcolo della pena definitiva e non residuano margini di valutazione, la Corte di legittimita' puo' operare la rideterminazione della pena senza rinvio
- E' fondamentale verificare le disposizioni transitorie (es. art. 85 del d.lgs. n. 150/2022) e gli eventuali termini per la proposizione della querela quando si agisce su fatti commessi prima della modifica normativa
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