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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49320/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.) con due motivi principali: 1) sopravvenuta carenza della condizione di procedibilita' rispetto al reato di danneggiamento a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (c.d. legge Cartabia) che hanno reso perseguibile il delitto di danneggiamento commesso con violenza solo a querela di parte, e mancando agli atti una querela valida nei termini transitori; percio' si chiedeva l'assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; 2) vizio di motivazione sulla determinazione della pena per avere la Corte di appello negato le attenuanti generiche e applicato una pena superiore al minimo edittale senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al delitto di danneggiamento (art. 635 c.p.) perché, dopo la modifica di legge, il reato e' diventato procedibile a querela e non risulta depositata la querela nei termini transitori; pertanto l'azione non poteva proseguire. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo relativo alla quantificazione della pena, ritenendolo generico e non confrontato con la motivazione della Corte di appello. Avendo eliminato la contestazione per danneggiamento e non essendovi piu' margine discrezionale nel calcolo, la Corte ha proceduto a rideterminare la pena per il reato residuo di resistenza a pubblico ufficiale in sei mesi e dieci giorni di reclusione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (legge Cartabia)

    art. 2, lett. n) (modifica dell'art. 635 c.p.) e art. 85 (disposizioni transitorie)

    Ha modificato la perseguibilita' del delitto di danneggiamento rendendo perseguibile a querela anche la fattispecie commessa con violenza; la mancata querela nei termini transitori impedisce la prosecuzione dell'azione penale per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore

  • art. 635 cod. pen.

    Il reato di danneggiamento commesso con violenza alla persona e', a seguito della modifica normativa, procedibile a querela di parte; in mancanza della querela non puo' essere perseguito il responsabile

  • art. 337 cod. pen.

    Norma incriminatrice della resistenza a pubblico ufficiale: la condotta contestata (spintonamenti ripetuti a una guardia giurata con rottura del cinturino dell'orologio) e' stata confermata come integrativa del reato

  • art. 2, comma 4, cod. pen.

    Principio di successione delle leggi penali nel tempo: se la legge successiva e' piu' favorevole al reo si applica la nuova disciplina, salvo sentenza irrevocabile; applicato per ritenere operante la nuova disciplina sulla procedibilita' in favore dell'imputato

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma invocata per chiedere l'assoluzione per sopravvenuta carenza della condizione di procedibilita' (mancanza della querela) nei confronti del delitto divenuto procedibile a querela

  • art. 133 cod. pen.

    Riferimento alla determinazione della pena e alle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la negazione delle attenuanti fosse motivata e che l'aumento rispetto al minimo fosse congruo in relazione ai precedenti e alla violenza della reazione

Massime di principio

  • Quando una legge successiva rende un reato procedibile a querela di parte, le azioni penali pendenti per quel reato devono essere valutate ai sensi dell'art. 2 comma 4 c.p.: se la nuova disciplina e' piu' favorevole e non c'e' sentenza irrevocabile, si applica la nuova regola
  • Se il passaggio di regime richiede la querela e questa non e' stata proposta nei termini transitori stabiliti dalla norma modificatrice, l'azione penale non puo' essere proseguita e occorre dichiarare l'estinzione della procedibilita' (assoluzione o annullamento per carenza di procedibilita')
  • Le impugnazioni sulla determinazione della pena richiedono un'effettiva critica della motivazione di merito: deduzioni generiche sulla lieve gravita' del fatto sono di norma inammissibili se il giudice di merito ha argomentato in modo coerente la scelta sanzionatoria
  • Quando l'annullamento di una o piu' imputazioni eliminate incide in modo chiaro sul calcolo della pena definitiva e non residuano margini di valutazione, la Corte di legittimita' puo' operare la rideterminazione della pena senza rinvio
  • E' fondamentale verificare le disposizioni transitorie (es. art. 85 del d.lgs. n. 150/2022) e gli eventuali termini per la proposizione della querela quando si agisce su fatti commessi prima della modifica normativa

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