Cassazione Civile, Ordinanza n. 16772/2026 del 28/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato su una dichiarazione IRPEF relativa all'anno 2008, concernente la seconda e terza rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del valore di acquisto di un terreno edificabile. I contribuenti avevano ottenuto l'annullamento della cartella in primo grado e la conferma in appello. L'Agenzia aveva poi proposto ricorso per cassazione; uno dei coobbligati, nel corso del giudizio, aveva chiesto la definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, ma l'Ufficio aveva negato la definizione. Contro tale diniego era stata proposta opposizione nell'ambito del giudizio di legittimità. Con ordinanza n. 21713/2025 la Corte aveva rigettato l'opposizione e, accogliendo il ricorso erariale, aveva cassato la sentenza di merito e respinto il ricorso originario dei contribuenti. Gli eredi hanno quindi proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., denunciando errori di fatto: la Corte revocata avrebbe supposto erroneamente che il diniego dell'Agenzia si fondasse sull'incongruità del valore della controversia, avrebbe ritenuto che nulla fosse stato versato per la definizione, avrebbe individuato erroneamente l'unica erede di uno dei de cuius e avrebbe dato per valida una notificazione del ricorso per cassazione a una soggetta che non avrebbe conferito mandato ai difensori indicati. Il primo motivo di revocazione ha censurato l'errore di fatto relativo al diniego e al pagamento; il secondo attiene al contraddittorio. La Corte ha ritenuto decisivo il primo errore e lo ha accolto, assorbendo il secondo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso per revocazione, ha revocato la precedente ordinanza n. 21713/2025 nella parte in cui aveva rigettato l'opposizione al diniego di definizione agevolata, e in sede rescissoria ha accolto l'opposizione del contribuente al diniego. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione originario per intervenuto perfezionamento della definizione agevolata della controversia, ha compensato integralmente le spese del procedimento di opposizione al diniego e ha condannato l'Agenzia delle Entrate a rifondere le spese del giudizio di revocazione. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base del controllo automatizzato sulla dichiarazione del contribuente e dell'emissione della cartella di pagamento
art. 5, comma 1, della legge n. 448 del 2001
norma sulla rivalutazione del valore del terreno mediante perizia giurata
art. 2, comma 2, del d.l. n. 282 del 2002, conv. dalla legge n. 27 del 2003
richiamato quale disposizione che consente la rideterminazione del valore di acquisto del terreno
art. 4, comma 9-ter, del d.l. n. 97 del 2008, conv. dalla legge n. 129 del 2008
richiamato come modificazione della disciplina sulla rivalutazione del terreno
art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018
individua l'ambito delle controversie definibili; la Corte afferma che rientra anche l'impugnazione della cartella di pagamento che costituisca primo e unico atto impositivo
art. 6, comma 2-ter, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018
stabilisce che, nel caso di soccombenza dell'Agenzia in tutti i gradi precedenti e giudizio pendente in cassazione, l'importo dovuto è pari al 5% del valore della controversia
art. 6, comma 5, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018
richiamato per escludere che la controversia rientrasse tra quelle non definibili
art. 6, comma 8, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018
norma sulla domanda di definizione agevolata presentata dal contribuente
art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018
richiamato per il provvedimento di diniego adottato dall'Ufficio e per l'opposizione del contribuente
art. 6, comma 13, ultimo periodo, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018
le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
art. 6, comma 14, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018
la definizione perfezionata dal coobbligato giova anche agli altri obbligati
art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
utilizzato per determinare il valore della controversia in base all'importo dei tributi iscritti a ruolo, al netto di interessi e sanzioni
art. 391-bis c.p.c.
base normativa del ricorso per revocazione delle decisioni della Corte di cassazione
art. 395, num. 4, c.p.c.
fonte del motivo di revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 93, primo comma, c.p.c.
fondamento della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio presuppone un contrasto tra la rappresentazione del fatto contenuta nella decisione e quella risultante in modo incontrovertibile dagli atti; deve trattarsi di una svista percettiva immediatamente rilevabile, relativa a un fatto non controverso e decisiva ai fini della decisione.
- In sede rescindente, la decisività dell'errore va valutata con giudizio controfattuale, sostituendo mentalmente l'affermazione erronea con quella corretta per verificare se la decisione conservi o meno il proprio fondamento logico-giuridico.
- La definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 può riguardare anche la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento emessa in esito a controllo automatizzato, quando tale cartella costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente.
- Ai fini della definizione agevolata, il valore della controversia va determinato, nel processo tributario, in base all'importo dei tributi iscritti a ruolo, al netto di interessi e sanzioni, e l'importo dovuto si calcola secondo la disciplina speciale applicabile al grado e all'esito dei precedenti giudizi.
- Il perfezionamento della definizione agevolata da parte di uno dei coobbligati produce effetti favorevoli anche per gli altri obbligati, nei limiti previsti dalla disciplina speciale.
- Quando il diniego dell'Amministrazione si fonda su una ragione giuridica ritenuta infondata, l'opposizione del contribuente va accolta e, se la definizione risulta perfezionata, il giudizio principale deve essere dichiarato estinto.
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