Cassazione Civile, Ordinanza n. 17672/2022 del 31/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta per ottenere l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà di alcuni terreni, che l'attore affermava di avere posseduto da lungo tempo e di avere parzialmente utilizzato come sedime di manufatti da lui edificati. La controparte resistette e propose domanda riconvenzionale di riduzione in pristino/rilascio dei terreni occupati. Il Tribunale rigettò la domanda di usucapione e accolse la riconvenzionale; la Corte d'appello confermò la decisione. In cassazione il ricorrente dedusse, con due motivi, la violazione di norme sostanziali e processuali e il vizio di motivazione: in particolare sostenne che la Corte territoriale aveva attribuito rilievo decisivo a una trattativa tra le parti per la permuta di alcuni terreni, ritenendo tale circostanza incompatibile con l'animus possidendi, mentre la consapevolezza dell'altruità del bene non escluderebbe di per sé il possesso utile ad usucapionem; con il secondo motivo denunciò omessa o apparente motivazione sul rigetto della domanda di usucapione. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure inammissibili perché la sentenza impugnata non si fondava solo sulla trattativa di permuta, ma anche sulla motivazione del Tribunale, richiamata dalla Corte d'appello, che aveva escluso tutti i presupposti dell'usucapione sulla base del compendio istruttorio, con motivazione ritenuta sufficiente e conforme al minimo costituzionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo e sufficiente, aderendo alla decisione di primo grado e facendo proprio lo scrutinio complessivo delle risultanze istruttorie, sicché non vi era alcuna motivazione mancante o apparente. La memoria del ricorrente è stata ritenuta meramente riproduttiva dei motivi. La Corte ha altresì osservato che la deduzione relativa alla eventuale mala fede del possesso non era decisiva, perché l'esclusione dell'usucapione derivava da un accertamento complessivo di merito sui presupposti della fattispecie, insindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1140 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'esistenza del possesso utile all'usucapione, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 1144 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di atti di tolleranza/possesso, senza accoglimento della doglianza.
art. 1147 c.c.
richiamato dal ricorrente sulla buona o mala fede del possessore; la Corte osserva che la questione non era decisiva rispetto all'esclusione dell'usucapione.
art. 1158 c.c.
la Corte richiama la norma come fonte dei presupposti dell'usucapione, affermando che la Corte territoriale li aveva esclusi all'esito dello scrutinio delle prove.
art. 1165 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso, senza esito favorevole.
art. 1167 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso, senza esito favorevole.
art. 2943 c.c.
richiamato nel primo motivo, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 1944 c.c.
richiamato nel primo motivo, ma non rilevante ai fini della decisione di inammissibilità.
art. 111 Cost.
la Corte afferma che la motivazione della sentenza impugnata rispettava il 'minimo costituzionale' richiesto da tale disposizione.
art. 132 c.p.c.
invocato per denunciare il vizio di motivazione; la Corte esclude la violazione perché la motivazione era sufficiente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme agli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. per il vizio motivazionale, ma la censura è respinta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato nella proposta del relatore per la definizione camerale del ricorso come inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In tema di usucapione, la decisione sulla sussistenza del possesso utile e degli altri presupposti della fattispecie, quando fondata su una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale ammissibile e non può essere sovvertita tramite una diversa lettura del merito.
- La motivazione della sentenza d'appello è sufficiente e non apparente quando, anche per relationem rispetto alla decisione di primo grado, consenta di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e dia conto delle ragioni del rigetto del gravame.
- La consapevolezza dell'altruità del bene non è, da sola, elemento automaticamente decisivo in senso ostativo o favorevole all'usucapione, se il giudice di merito ha escluso in concreto tutti i presupposti del possesso ad usucapionem sulla base dell'intero compendio probatorio.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate nei gradi di merito, senza individuare un effettivo vizio di legittimità, esso è destinato all'inammissibilità.
- Il rispetto del 'minimo costituzionale' della motivazione esclude la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente anche in presenza di una motivazione sintetica o adesiva alla sentenza di primo grado.
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