Sentenza del 15/10/2020 n. 22351 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
AdER impugnava la sentenza della CTR Valle d'Aosta che aveva respinto il suo appello e aveva confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso d'intimazione di pagamento. Il nodo della controversia riguardava l'esigibilita' di crediti relativi a tributi locali iscritti a ruolo con cartella notificata il 4 settembre 2009: AdER sosteneva che, in ogni caso, dopo l'iscrizione a ruolo la prescrizione del diritto alla riscossione fosse decennale (richiamando l'art.20 D.Lgs.112/1999 e la disciplina vigente), e quindi non poteva ritenersi estinta per prescrizione la cartella considerata prescritta dal giudice tributario in applicazione della prescrizione quinquennale applicabile alla specifica fattispecie. In sostanza AdER chiedeva la revisione dell'indirizzo giurisprudenziale (Cass. SU 17/11/2016 n.23397) che distingue la decorrenza/effetto dell'irretrattabilità del credito dall'operare della conversione della prescrizione breve in decennale, chiedendo l'applicazione della prescrizione decennale alla riscossione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di AdER. Ha confermato il principio già affermato dalle Sezioni Unite (Cass. SU 17/11/2016 n.23397): la decadenza dal diritto di proporre opposizione alla cartella (termine perentorio) determina l'irretrattabilità del credito ma non la 'conversione' della prescrizione breve (prevista dalla disciplina sostanziale del singolo tributo) nel termine ordinario di dieci anni ai sensi dell'art.2953 c.c.; tale conversione opera soltanto se interviene un titolo giudiziale definitivo (actio iudicati). Pertanto per i tributi locali e le fattispecie qui in contestazione il giudice d'appello ha correttamente applicato la prescrizione quinquennale ove prevista dalla disciplina sostanziale; la pronuncia ha inoltre rilevato che la norma della L. n.145/2018 citata dalla ricorrente e' entrata in vigore successivamente (1/1/2019) e quindi e' inapplicabile ratione temporis al caso. Per effetto della pronuncia e del discarico automatico di altre cartelle previsto dal D.L. citato, e tenuto conto dell'esito complessivo, le spese di legittimità sono compensate.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, articolo 20, comma 5 (ora comma 6)
Il richiamo al termine di prescrizione decennale in tale norma si riferisce al procedimento amministrativo di riscossione (discarico/reiscrizione a ruolo) e non costituisce norma che operi automaticamente la conversione della prescrizione sostanziale breve in quella ordinaria decennale in assenza di un titolo giudiziale definitivo.
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 197
Nell'ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 196, ovvero nei casi di irregolarita' o omissioni costituenti falsita', non si determinano gli effetti di cui al comma 184 e al comma 185 e l'ente creditore, qualora sia gia' intervenuto il discarico automatico di cui al Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, articolo 3, comma 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo.
La Corte ha rilevato che la norma e' di recente entrata in vigore (1/1/2019) e non e' applicabile al caso; inoltre, anche se richiamata da AdER, non muta il principio che collega la decennale al procedimento amministrativo di riscossione e non alla conversione automatica della prescrizione sostanziale.
Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 117, articolo 4, comma 1 (convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136)
Norma richiamata quale base normativa del discarico automatico di alcune cartelle, che ha prodotto la parziale cessazione della materia del contendere per le cartelle rientranti nei limiti previsti.
Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, articolo 24, comma 5
La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella determina la decadenza dall'impugnazione e l'irretrattabilita' del credito; non consegue da sola la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale.
Codice Civile, articolo 2953
La norma che prevede la conversione del termine breve di prescrizione in quello ordinario decennale trova applicazione soltanto qualora intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo (actio iudicati); non si applica in conseguenza del mero decorso del termine di impugnazione della cartella.
Codice Civile, articolo 2946
Il termine ordinario di prescrizione decennale e' la disciplina di riferimento generale salvo che disposizioni sostanziali prevedano termini piu' brevi per specifiche categorie di crediti.
Codice Civile, articolo 2948, n. 4
Rilevante per la qualificazione dei crediti da interessi ai fini della loro prescrizione; il giudice ha richiamato tale norma nell'applicare la disciplina prescrizionale pertinente ai singoli elementi di credito.
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 20, comma 3
Norma citata in relazione alla disciplina delle sanzioni e alla loro prescrizione; il giudice ha ritenuto applicabile la specifica disciplina sostanziale delle sanzioni.
Cass. Sezioni Unite 17 novembre 2016, n. 23397
Principio centrale della decisione: la mancata impugnazione tempestiva della cartella determina soltanto l'irretrattabilita' del credito e non la conversione della prescrizione breve in quella decennale; principio esteso a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo e a tutte le categorie di crediti soggetti a riscossione tramite ruolo.
Legge 28 settembre 1998, n. 337, articolo 1, comma 1, lettera m)
La delega legislativa che ha condotto al D.Lgs. 112/1999 riguardava la revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute (aspetto procedurale), e non poteva essere interpretata come delega ad alterare la disciplina sostanziale della prescrizione in senso generale.
Codice Civile, articolo 2938
La prescrizione e' un'eccezione sostanziale che va eccepita dal debitore; il giudice non puo' rilevare d'ufficio l'estinzione per prescrizione qualora il credito sia stato reso 'irretrattabile' per mancata impugnazione della cartella.
Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, articolo 3, comma 19 (richiamato nel contesto della L. n.145/2018)
Citato nella L. n.145/2018 come norma collegata al meccanismo di discarico e riaffidamento in riscossione; la Corte ha osservato che la richiamata disciplina sopravvenuta non incide sul principio giurisprudenziale invocato e risulta in ogni caso inapplicabile ratione temporis al caso.
Massime di principio
- La mancata impugnazione della cartella entro il termine perentorio determina l'irretrattabilità del credito ma non trasforma automaticamente la prescrizione sostanziale breve nel termine ordinario decennale: la 'conversione' ex art.2953 c.c. richiede un titolo giudiziale definitivo.
- Per determinare l'esistenza della prescrizione va applicata la disciplina sostanziale propria di ciascun tributo o credito: il termine decennale e' ordinario ma puo' essere derogato per singole fattispecie dalla norma sostanziale.
- Il richiamo al termine decennale in norme procedurali (es. art.20 D.Lgs.112/1999) riguarda la procedura amministrativa di riscossione/discarico/reiscrizione e non impone una rilettura della prescrizione sostanziale dei singoli crediti.
- La prescrizione e' un'eccezione che il debitore deve proporre: se il contribuente non la eccepisce nei termini, il giudice non la rileva d'ufficio con effetto estintivo laddove il credito sia divenuto 'irretrattabile' per mancata impugnazione.
- Le novità legislative che incidono sulla riscossione (p.es. norme su saldo e stralcio o discarico) operano, salvo diversa previsione, con efficacia prospettica e possono essere inapplicabili ratione temporis a contenziosi anteriori.
- In contenziosi analoghi verificare sempre: (a) la natura sostanziale del credito (quale norma detta il termine di prescrizione), (b) se esiste un titolo giudiziale definitivo che cambierebbe l'efficacia prescrizionale, e (c) se sono intervenute disposizioni sopravvenute applicabili ratione temporis.
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