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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32598/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale, l'amministrazione finanziaria contestava a una società la mancata fatturazione di un importo di euro 4.660.711,14, ritenuto corrispettivo aggiuntivo, rispetto al prezzo in denaro, di un'operazione di riacquisto di un macchinario precedentemente venduto a un terzo poi ammesso a concordato preventivo. Secondo l'Ufficio, la rinuncia della società acquirente a un credito vantato verso la procedura concorsuale costituiva parte del prezzo dell'operazione e, quindi, doveva essere assoggettata a fatturazione IVA; conseguentemente era stata irrogata una sanzione pecuniaria per omessa fatturazione. La contribuente aveva ottenuto accoglimento sia in primo grado sia in appello. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione delle norme IVA e sanzionatorie sostenendo l'esistenza di un nesso sinallagmatico tra rinuncia al credito e riacquisto del bene, tale da includere la rinuncia nel corrispettivo imponibile; con il secondo motivo, in via subordinata, lamentava omesso esame di fatti decisivi. La contribuente resisteva e chiedeva anche l'estinzione del giudizio invocando la definizione agevolata, ma la Corte ha escluso l'effetto estintivo perché l'istanza di trattazione era stata tempestivamente proposta e la disciplina non richiede l'allegazione della comunicazione di diniego all'altra parte.

La decisione

La Corte ha rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio per definizione agevolata e ha ritenuto infondato il motivo della contribuente sull'inammissibilità del ricorso. Nel merito ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, affermando che la rinuncia al credito era parte integrante del corrispettivo del riacquisto del macchinario, poiché inserita in un rapporto sinallagmatico e condizionata al buon esito dell'operazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 6, commi 8, 12 e 13, d.l. n. 119/2018

    in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020

    L'estinzione del giudizio per definizione agevolata opera solo se manca l'istanza di trattazione tempestiva; non è richiesto che a tale istanza sia allegata la comunicazione del diniego, la cui funzione è soprattutto legata all'impugnazione del diniego medesimo.

  • art. 3, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    La rinuncia a un credito può integrare una prestazione imponibile IVA quando costituisce controprestazione inserita in un rapporto sinallagmatico.

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato insieme alle altre norme IVA per sostenere l'obbligo di fatturazione dell'intero corrispettivo dell'operazione.

  • art. 23 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come norma sull'obbligo di fatturazione/registrazione in relazione al corrispettivo imponibile.

  • art. 6 d.lgs. n. 471/1997

    Richiamato per la sanzione conseguente all'omessa fatturazione dell'operazione imponibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Usato per il motivo subordinato di omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è conforme al requisito di esposizione sommaria dei fatti quando consente agevolmente la comprensione della pretesa e della sentenza impugnata senza necessità di ulteriori atti.

  • art. 3 d.P.R. n. 633/1972

    Nel sistema IVA la prestazione di 'non fare' è imponibile quando rientra nello scambio sinallagmatico e costituisce corrispettivo effettivo.

Massime di principio

  • Ai fini IVA conta la realtà economico-commerciale dell'operazione, ma il corrispettivo imponibile va individuato verificando l'esistenza di uno scambio sinallagmatico di prestazioni; anche un'obbligazione di non fare o la rinuncia a un credito può costituire corrispettivo se è parte integrante del regolamento contrattuale.
  • La base imponibile IVA comprende tutto ciò che è ricevuto quale corrispettivo, non solo il pagamento in denaro, quando le prestazioni delle parti sono interdipendenti e il vantaggio economico promesso è condizione dell'operazione.
  • In presenza di definizione agevolata delle controversie tributarie, l'estinzione del giudizio per mancata istanza di trattazione richiede il difetto di un'istanza tempestiva; la normativa non impone, per la sua validità, l'allegazione alla controparte della comunicazione di diniego della definizione.
  • Il ricorso per cassazione soddisfa il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti quando, pur richiamando ampi stralci degli atti, consente comunque di comprendere con chiarezza la controversia, la decisione impugnata e le censure formulate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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