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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26418/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato su più censure: contestazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. (connessa alla procedibilità d'ufficio) e conseguente doglianza sulla mancanza di querela; impugnazione dell'attendibilità dei riconoscimenti fotografici/visivi (videosorveglianza) perché volto parzialmente occultato; contestazione della motivazione e degli accertamenti di fatto rispetto ai capi 3 e 4; censure sul trattamento sanzionatorio (pena base, applicazione delle attenuanti generiche e att. art.62 n.4 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato contestato al capo 2 (furto aggravato), dichiarando l'improcedibilità per mancanza di querela in ragione della modificazione del regime di procedibilità introdotta dal D.Lgs. n.150/2022; ha ritenuto inammissibili gli altri motivi relativi ai capi 3 e 4 (le querela risultano presenti per tali capi) e ha dunque confermato le statuizioni di condanna per i restanti reati; ha rigettato le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sull'attentività dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. (ritenuta non applicabile al valore dei beni sottratti).

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. (n. 7)

    L'aggravante di cui al n.7 è stata oggetto di valutazione in relazione alla procedibilità: alcuni profili di aggravamento rendono il reato procedibile d'ufficio, ma la fattispecie concreta non rientrava nelle ipotesi escluse dalla procedibilità a querela introdotta dalla riforma.

  • art. 624 u.c. cod. pen. (modificato dal D.Lgs. n.150/2022)

    "Il delitto è punibile a querela. Si procede tuttavia di ufficio se la persona offesa è incapace, per età o infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625 numeri 7 - salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede - e 7-bis"

    La modifica ha reso il furto, salvo alcune eccezioni, procedibile a querela: ciò determina che, in assenza di querela valida, il reato è improcedibile e la sentenza relativa va annullata senza rinvio.

  • D.Lgs. n.150/2022

    Riforma del regime di procedibilità che ha reso procedibili a querela reati precedentemente perseguibili d'ufficio; applicazione retroattiva della disposizione più favorevole secondo art.2 cod. pen.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Consente al giudice di pronunciare la non doversi procedere per mancata condizione di procedibilità; la Corte ha disposto la declaratoria di improcedibilità per mancata querela ai sensi di tale norma.

  • art. 85 cod. proc. pen. (termine per proposizione della querela/modifiche transitorie)

    Richiamato per valutare i termini entro i quali la persona offesa avrebbe potuto proporre querela dopo la riforma; qui non è stata proposta querela nei termini richiesti.

  • art. 2, comma quarto, cod. pen.

    Principio della norma più favorevole: la riforma sostanziale più favorevole si applica retroattivamente e rileva anche sul regime di procedibilità, imponendo al giudice di verificare l'esistenza della querela.

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Attribuisce alla Corte di Cassazione poteri di ufficio per rilevare cause di non punibilità o improcedibilità se non ostati dal giudicato; è stato richiamato come base per il potere di rilevare la mancanza di querela quando il ricorso è ammissibile.

  • art. 62 n.4 cod. pen.

    Attenuante per danno lieve: la Corte conferma che occorre una tenuità 'lievissima' del danno; il valore di 200 euro non è ritenuto sufficiente per la circostanza attenuante.

Massime di principio

  • Se una norma sopravvenuta rende un reato procedibile a querela, il giudice deve verificare la presenza di una querela valida anche per fatti commessi anteriormente e può dichiarare l'improcedibilità se la querela manca.
  • Una mera denuncia non equivale alla querela: la querela richiede una manifesta e specifica volontà della parte offesa di perseguire penalmente l'autore del fatto.
  • Un ricorso per cassazione proposto dopo l'entrata in vigore della riforma che introduce una procedibilità a querela può validamente dedurre la sopravvenuta improcedibilità e indurre la Corte a rilevare d'ufficio la mancanza di querela, salva l'ammissibilità dell'impugnazione.
  • Le doglianze meramente rivalutative sull'attendibilità del riconoscimento fotografico/visivo sono spesso inammissibili se i giudici di merito hanno motivato in maniera congrua e la prova (es. visione immagini + riconoscimento) risulta solida.
  • Per l'applicazione dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. si richiede un danno di rilevanza economica praticamente trascurabile; valore economico non elevato (es. 200 euro) non basta di per sé.
  • Le questioni di procedibilità e di cause estintive favorevoli possono essere rilevate in sede di legittimità quando la loro deduzione non era praticabile nei gradi precedenti a causa della mancata vigenza della norma favorevole.

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