Cassazione Penale, Sentenza n. 26418/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su più censure: contestazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. (connessa alla procedibilità d'ufficio) e conseguente doglianza sulla mancanza di querela; impugnazione dell'attendibilità dei riconoscimenti fotografici/visivi (videosorveglianza) perché volto parzialmente occultato; contestazione della motivazione e degli accertamenti di fatto rispetto ai capi 3 e 4; censure sul trattamento sanzionatorio (pena base, applicazione delle attenuanti generiche e att. art.62 n.4 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato contestato al capo 2 (furto aggravato), dichiarando l'improcedibilità per mancanza di querela in ragione della modificazione del regime di procedibilità introdotta dal D.Lgs. n.150/2022; ha ritenuto inammissibili gli altri motivi relativi ai capi 3 e 4 (le querela risultano presenti per tali capi) e ha dunque confermato le statuizioni di condanna per i restanti reati; ha rigettato le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sull'attentività dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. (ritenuta non applicabile al valore dei beni sottratti).
Norme richiamate
art. 625 cod. pen. (n. 7)
L'aggravante di cui al n.7 è stata oggetto di valutazione in relazione alla procedibilità: alcuni profili di aggravamento rendono il reato procedibile d'ufficio, ma la fattispecie concreta non rientrava nelle ipotesi escluse dalla procedibilità a querela introdotta dalla riforma.
art. 624 u.c. cod. pen. (modificato dal D.Lgs. n.150/2022)
"Il delitto è punibile a querela. Si procede tuttavia di ufficio se la persona offesa è incapace, per età o infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625 numeri 7 - salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede - e 7-bis"
La modifica ha reso il furto, salvo alcune eccezioni, procedibile a querela: ciò determina che, in assenza di querela valida, il reato è improcedibile e la sentenza relativa va annullata senza rinvio.
D.Lgs. n.150/2022
Riforma del regime di procedibilità che ha reso procedibili a querela reati precedentemente perseguibili d'ufficio; applicazione retroattiva della disposizione più favorevole secondo art.2 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen.
Consente al giudice di pronunciare la non doversi procedere per mancata condizione di procedibilità; la Corte ha disposto la declaratoria di improcedibilità per mancata querela ai sensi di tale norma.
art. 85 cod. proc. pen. (termine per proposizione della querela/modifiche transitorie)
Richiamato per valutare i termini entro i quali la persona offesa avrebbe potuto proporre querela dopo la riforma; qui non è stata proposta querela nei termini richiesti.
art. 2, comma quarto, cod. pen.
Principio della norma più favorevole: la riforma sostanziale più favorevole si applica retroattivamente e rileva anche sul regime di procedibilità, imponendo al giudice di verificare l'esistenza della querela.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Attribuisce alla Corte di Cassazione poteri di ufficio per rilevare cause di non punibilità o improcedibilità se non ostati dal giudicato; è stato richiamato come base per il potere di rilevare la mancanza di querela quando il ricorso è ammissibile.
art. 62 n.4 cod. pen.
Attenuante per danno lieve: la Corte conferma che occorre una tenuità 'lievissima' del danno; il valore di 200 euro non è ritenuto sufficiente per la circostanza attenuante.
Massime di principio
- Se una norma sopravvenuta rende un reato procedibile a querela, il giudice deve verificare la presenza di una querela valida anche per fatti commessi anteriormente e può dichiarare l'improcedibilità se la querela manca.
- Una mera denuncia non equivale alla querela: la querela richiede una manifesta e specifica volontà della parte offesa di perseguire penalmente l'autore del fatto.
- Un ricorso per cassazione proposto dopo l'entrata in vigore della riforma che introduce una procedibilità a querela può validamente dedurre la sopravvenuta improcedibilità e indurre la Corte a rilevare d'ufficio la mancanza di querela, salva l'ammissibilità dell'impugnazione.
- Le doglianze meramente rivalutative sull'attendibilità del riconoscimento fotografico/visivo sono spesso inammissibili se i giudici di merito hanno motivato in maniera congrua e la prova (es. visione immagini + riconoscimento) risulta solida.
- Per l'applicazione dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. si richiede un danno di rilevanza economica praticamente trascurabile; valore economico non elevato (es. 200 euro) non basta di per sé.
- Le questioni di procedibilità e di cause estintive favorevoli possono essere rilevate in sede di legittimità quando la loro deduzione non era praticabile nei gradi precedenti a causa della mancata vigenza della norma favorevole.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26198/2024 del 04/07/2024
- Sentenza penale · 4 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26199/2024 del 04/07/2024
- Sentenza penale · 4 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26200/2024 del 04/07/2024
- Sentenza penale · 4 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26201/2024 del 04/07/2024
- Sentenza penale · 4 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26202/2024 del 04/07/2024
- Sentenza penale · 4 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26203/2024 del 04/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →