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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28445/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 30/08/2021 che aveva rigettato l'opposizione ex art. 99 D.P.R. 115/2002 avverso il decreto del G.i.p. che aveva negato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il rigetto si fondava sulla sussistenza di gravi precedenti penali dell'Attanasio rientranti tra i reati indicati dall'art. 76, comma 4-bis, D.P.R. n. 115/2002, con conseguente presunzione relativa di percezione di redditi illeciti, e sulla mancata indicazione di plurimi componenti del nucleo familiare (tra cui una moglie convivente). Il ricorrente ha invece dedotto di essere divorziato e unico componente del proprio nucleo familiare e ha prodotto informative della Squadra Mobile di Siracusa e della DDA di Catania attestanti la sua non abbienza, chiedendo che tali elementi venissero adeguatamente valutati per superare la presunzione.

La decisione

Il giudice d'appello ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la carenza argomentativa dell'ordinanza impugnata, che non specificava quali fossero i familiari conviventi addotti dal Tribunale e non ha valutato adeguatamente la documentazione prodotta dall'Attanasio (documenti che comprovano il divorzio e le informative di non abbienza). La Corte ha richiamato il principio secondo cui la presunzione di cui all'art. 76, comma 4-bis, DPR 115/2002 è relativa (iuris tantum) e può essere superata da prove contrarie; pertanto ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Parma, invitando a riesaminare l'istanza alla luce dei criteri esposti e a valutare rigorosamente la documentazione prodotta.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99

    Prevede la procedura di opposizione ai provvedimenti del G.i.p. in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; norma processuale richiamata quale titolo dell'impugnazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 4-bis

    Stabilisce una presunzione relativa (iuris tantum) di superamento del limite di reddito per l'ammissione al patrocinio gratuito a favore di soggetti già condannati per specifici reati; tale presunzione è superabile mediante prova contraria e richiede una valutazione motivata del giudice.

  • Codice penale, art. 416-bis

    Ricade fra i reati richiamati dall'art. 76, comma 4-bis, D.P.R. 115/2002: le condanne per associazione di tipo mafioso comportano l'attivazione della presunzione relativa di accesso a redditi illeciti ai fini del patrocinio gratuito.

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291-quater (testo unico)

    Norma richiamata tra le fattispecie criminali rilevanti ai fini della presunzione prevista dall'art. 76, comma 4-bis, D.P.R. 115/2002.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74, comma 1

    Prevedono fattispecie di reato (reati in materia di stupefacenti) che, se oggetto di condanne, rientrano tra quelle menzionate dall'art. 76, comma 4-bis, e possono determinare la presunzione relativa di percezione di redditi illeciti.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 139/2010

    Ha dichiarato l'incostituzionalità della parte della normativa che stabiliva una presunzione assoluta senza ammettere prova contraria; ne deriva che la presunzione prevista dall'art. 76, comma 4-bis, è oggi dedotta come relativa e quindi superabile mediante adeguata prova contraria.

Massime di principio

  • La presunzione prevista dall'art. 76, comma 4-bis, D.P.R. 115/2002 è relativa (iuris tantum): il richiedente il patrocinio gratuito, pur avendo precedenti per i reati elencati, può fornire prove documentali per dimostrare la propria effettiva situazione economica e la non percezione di redditi illeciti.
  • Il giudice è obbligato a valutare in modo motivato e specifico la documentazione prodotta per superare la presunzione; risposte apodittiche o mancata indicazione dei motivi (ad es. quali familiari conviventi sarebbero rilevanti) rendono il provvedimento viziato e suscettibile di annullamento.
  • Se il richiedente dimostra, con atti idonei (es. documenti ufficiali sul divorzio, informative delle forze di polizia, relazioni della DDA), di essere unico componente del nucleo familiare o di non avere fonti di reddito, tali elementi devono essere considerati e valutati per il concreto accertamento dell'assenza di mezzi.
  • L'onere probatorio per superare la presunzione grava sul richiedente ma la sua produzione documentale impone al giudice un vaglio rigoroso; in caso di incertezza o valutazione insufficiente il provvedimento può essere annullato e rinviato per nuovo esame.
  • Il giudice deve esplicitare quali componenti del nucleo familiare considera e perché, non potendo limitarsi a formulazioni generiche che incidono sulla determinazione del reddito complessivo rilevante per l'ammissione al patrocinio gratuito.

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