Regolamento (UE) 2022/1926
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 della Commissione dell'11 ottobre 2022 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2022 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 della Commissione dispone la riduzione dei contingenti di pesca assegnati per il 2022 a vari Stati membri, in conseguenza di superamenti dei contingenti registrati nel 2021. Le detrazioni sono adottate in applicazione dell’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009, che prevede il recupero delle eccedenze sui contingenti futuri e l’eventuale applicazione di fattori moltiplicatori. L’allegato quantifica, stock per stock e Stato membro per Stato membro, i quantitativi da detrarre nel 2022. Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Detrazione dai contingenti di pesca 2022 per alcuni stock, a causa di superamenti dei contingenti registrati negli anni precedenti.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri che hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per il 2021 e incide sui contingenti di pesca fissati per il 2022 dai regolamenti del Consiglio (UE) 2021/91, 2021/1888, 2022/109 e 2022/110. Opera nel quadro del sistema di controllo della politica comune della pesca di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare per le detrazioni da applicare ai contingenti futuri degli Stati membri interessati. Le riduzioni sono effettuate secondo l’allegato e possono estendersi agli anni successivi se necessario; non si considerano i superamenti inferiori a una tonnellata.
Riduzione dei contingenti di pesca 2022 per superamenti 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 della Commissione dà attuazione al meccanismo di recupero dei superamenti dei contingenti di pesca previsto dall’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. In presenza di eccedenze registrate nel 2021, la Commissione riduce i contingenti assegnati per il 2022 ai vari Stati membri interessati, con possibilità di ulteriori detrazioni negli anni successivi se necessario.
Contesto normativo e base giuridica
Il provvedimento si colloca nel sistema di controllo unionale della politica comune della pesca disciplinato dal regolamento (CE) n. 1224/2009. I considerando richiamano i regolamenti del Consiglio che hanno fissato le possibilità di pesca per il 2021 e per il 2022, e chiariscono che, poiché alcuni Stati membri hanno superato i contingenti assegnati per il 2021, occorre procedere a detrazioni dai contingenti futuri. La Commissione richiama inoltre la possibilità di rettifiche successive in caso di errori o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Ambito di applicazione
Il regolamento interessa gli Stati membri che hanno registrato superamenti dei contingenti 2021 e incide sui contingenti 2022 stabiliti dai regolamenti (UE) 2021/91, 2021/1888, 2022/109 e 2022/110. L’effetto pratico è la riduzione dei quantitativi disponibili per specifici stock ittici, secondo il dettaglio quantitativo contenuto nell’allegato. È espressamente previsto che non si prendano in considerazione i superamenti inferiori a una tonnellata, in ragione dell’espressione dei contingenti in tonnellate.
Meccanismo delle detrazioni
L’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 impone la detrazione dai contingenti futuri quando uno Stato membro supera il contingente assegnato. I paragrafi 2 e 3 disciplinano il modo in cui le detrazioni devono essere applicate nell’anno o negli anni successivi e i relativi fattori moltiplicatori. L’allegato applica tali regole ai singoli stock, riportando per ciascun caso il contingente iniziale, gli sbarchi consentiti, il totale delle catture, la percentuale di utilizzo, il superamento e la detrazione da applicare nel 2022.
Fattori moltiplicatori e criteri di calcolo
L’allegato specifica che, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 2, quando il superamento è pari o inferiore a 100 tonnellate, la detrazione corrisponde al superamento stesso con fattore 1,00. Il fattore moltiplicatore addizionale di cui al paragrafo 3 si applica solo se il superamento supera il 10 % degli sbarchi consentiti. Le note chiariscono inoltre il significato delle lettere utilizzate: "A" indica un fattore addizionale di 1,5 per superamento consecutivo nei tre anni 2019, 2020 e 2021; "C" indica un fattore addizionale di 1,5 perché lo stock è soggetto a un piano pluriennale; quando il livello del superamento non supera il 10 %, il fattore addizionale non si applica.
Stock e Stati membri interessati
L’allegato elenca una serie di riduzioni riferite, tra gli altri, a: pesce spada nel Mediterraneo per Cipro; aringa per Germania, Danimarca, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi e Svezia; merluzzo bianco per Danimarca e Spagna; ippoglosso nero, eglefino e altre specie per la Spagna; scorfani per la Francia; tonno rosso per Grecia e Portogallo; spratto per la Lettonia; sgombro per la Polonia; berici, acciuga, rane pescatrici e nasello per il Portogallo. Per ciascun caso viene indicato il quantitativo da detrarre nel 2022, talvolta comprensivo di importi in sospeso dagli anni precedenti.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Ciò ne assicura l’immediata efficacia nell’ordinamento degli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che impone di effettuare detrazioni dai contingenti futuri quando uno Stato membro abbia superato il contingente assegnato. La finalità è recuperare, nel 2022 e se del caso negli anni successivi, i quantitativi eccedenti registrati nel 2021.
Riduzione dei contingenti 2022
L’articolo 1 stabilisce che i contingenti di pesca fissati per il 2022 dai regolamenti (UE) 2021/91, 2021/1888, 2022/109 e 2022/110 sono ridotti secondo quanto indicato nell’allegato. Le riduzioni riguardano diversi stock e Stati membri, tra cui aringa, merluzzo bianco, tonno rosso, acciuga, sgombro, nasello, pesce spada e altre specie, con importi espressi in chilogrammi.
Fattori moltiplicatori e soglie
L’allegato richiama i fattori moltiplicatori previsti dall’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009: in particolare, il fattore ordinario di cui al paragrafo 2 e il fattore addizionale di cui al paragrafo 3, applicabile solo quando il superamento supera il 10 % degli sbarchi consentiti. È inoltre precisato che, quando il superamento è pari o inferiore a 100 tonnellate, la detrazione si effettua con fattore 1,00. Non si considerano i superamenti inferiori a una tonnellata.
Detrazioni aggiuntive e precedenti residui
L’allegato tiene conto di eventuali detrazioni rimaste in sospeso dall’anno o dagli anni precedenti. Le note spiegano che la lettera "A" indica l’applicazione di un fattore addizionale di 1,5 per superamento consecutivo negli anni 2019, 2020 e 2021, mentre la lettera "C" indica l’applicazione di un fattore addizionale di 1,5 perché lo stock è soggetto a un piano pluriennale.
Correzioni e aggiornamenti dei dati
Nei considerando la Commissione segnala che ulteriori aggiornamenti o correzioni possono intervenire se emergono errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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