Regolamento (UE) 2022/1927
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927 della Commissione dell'11 ottobre 2022 che stabilisce misure per il contenimento dell’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) all’interno di determinate aree delimitate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina un regime di contenimento per Aleurocanthus spiniferus nelle aree delimitate in cui l’eradicazione non è più possibile. Definisce l’organismo nocivo e le piante ospiti interessate, impone alle autorità nazionali la delimitazione delle aree, misure di contenimento nelle zone infestate e attività di sorveglianza annuale basate sul rischio. Prevede anche obblighi di comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri sui risultati delle indagini.
Stabilisce misure di contenimento di Aleurocanthus spiniferus all’interno di aree delimitate dell’Unione in cui l’eradicazione non è più possibile.
Ambito di applicazione
Si applica alle aree delimitate per il contenimento dell’organismo nocivo specificato, costituite da zona infestata e zona cuscinetto con raggio di almeno 2 km, individuate negli Stati membri elencati nell’allegato I (Croazia e Grecia nel testo fornito). Riguarda le autorità competenti degli Stati membri, il pubblico e gli operatori professionali interessati, nonché le piante specificate elencate all’articolo 2, paragrafo 2, con esclusione di sementi, pollini e piante in coltura tissutale. Prevede inoltre indagini annuali nelle zone del territorio dell’Unione in cui la presenza dell’organismo nocivo non è nota ma dove potrebbe insediarsi, e nelle zone cuscinetto delle aree delimitate.
Misure di contenimento di Aleurocanthus spiniferus nelle aree delimitate
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927 interviene nel quadro del regolamento (UE) 2016/2031 sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. La Commissione prende atto che, in determinate aree delimitate dell’Unione, l’eradicazione di Aleurocanthus spiniferus non è più praticabile e predispone quindi un regime di contenimento, fondato su delimitazione territoriale, misure operative nelle aree infestate, sorveglianza annuale e comunicazione dei risultati.
Contesto e ratio
I considerando richiamano che l’organismo nocivo figura nell’elenco degli organismi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione, e che è polifago con impatto su numerose colture e piante ornamentali. Poiché le indagini ex articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 mostrano che in alcune aree delimitate l’eradicazione non è più possibile, il regolamento stabilisce misure di contenimento coerenti con le evidenze scientifiche e tecniche disponibili. È anche evidenziata l’esigenza di informare il pubblico e gli operatori professionali e di predisporre nuove aree delimitate con obiettivo di eradicazione qualora il parassita venga rilevato in una zona cuscinetto.
Ambito di applicazione e definizioni
L’ambito materiale riguarda esclusivamente il contenimento di Aleurocanthus spiniferus all’interno di aree delimitate in cui non è possibile l’eradicazione. Le definizioni centrali sono contenute nell’articolo 2:
- "organismo nocivo specificato": Aleurocanthus spiniferus (Quaintance);
- "piante specificate": un elenco di specie e generi ospiti, tra cui Citrus, Fortunella, Poncirus e relativi ibridi, oltre ad altre specie ornamentali e fruttifere elencate nel testo;
- "area delimitata per il contenimento": area indicata nell’allegato I in cui l’organismo nocivo non può essere eradicato;
- "scheda di sorveglianza fitosanitaria": la scheda EFSA per Aleurocanthus spiniferus e Aleurocanthus woglumi.
Delimitazione delle aree
L’articolo 3 impone alle autorità competenti di definire le aree delimitate per il contenimento, composte da:
- una zona infestata;
- una zona cuscinetto con raggio di almeno 2 km attorno alla zona infestata.
L’allegato I elenca le aree delimitate di contenimento riportate nel testo, in particolare in Croazia e in Grecia. Per la Grecia, nel caso di Corfù, è specificato che non è prevista zona cuscinetto poiché l’intera isola è zona infestata.
Misure da applicare nelle aree delimitate
L’articolo 4 disciplina le misure da adottare. Nelle zone infestate le autorità competenti devono garantire l’adozione di una o più delle seguenti misure:
- controllo biologico, ad esempio mediante parassitoidi;
- trattamenti adeguati contro l’organismo nocivo;
- potatura e distruzione delle parti di piante specificate infestate, dopo i trattamenti;
- cattura dell’organismo nocivo e, se rilevato, applicazione di trattamenti adeguati.
Se nella zona cuscinetto viene ufficialmente confermata la presenza dell’organismo nocivo, trovano applicazione gli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/2031. Inoltre, all’interno delle aree delimitate le autorità competenti devono sensibilizzare il pubblico sulla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo e sulle misure adottate per impedirne la diffusione fuori dalle aree, informando sia il pubblico sia gli operatori professionali della delimitazione.
Sorveglianza e indagini annuali
L’articolo 5 impone alle autorità competenti di svolgere indagini tenendo conto della scheda EFSA. Sono previste due tipologie di sorveglianza:
- indagini annuali basate sul rischio nelle zone del territorio dell’Unione in cui la presenza dell’organismo nocivo non è nota ma dove esso potrebbe insediarsi;
- indagini annuali nelle zone cuscinetto delle aree delimitate per il contenimento, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.
Le indagini devono comprendere:
- esami visivi effettuati nel momento opportuno per rilevare l’organismo nocivo o i suoi sintomi;
- cattura;
- campionamenti e prove se le piante mostrano sintomi o vi è sospetta infestazione.
Le indagini nelle zone cuscinetto devono essere più intensive di quelle basate sul rischio generali e comportare un maggior numero di esami visivi, catture e, se del caso, campionamenti e prove.
Comunicazione dei risultati
Ai sensi dell’articolo 6, gli Stati membri devono trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini svolte nell’anno civile precedente. Per le indagini di cui all’articolo 5, paragrafo 2, deve essere usato il modello dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231; per quelle di cui all’articolo 5, paragrafo 3, il modello dell’allegato II del presente regolamento.
Allegati: aree e modelli di comunicazione
L’allegato I contiene l’elenco delle aree delimitate per il contenimento, con indicazione della zona infestata e della zona cuscinetto, delle regioni e dei comuni o delimitazioni geografiche interessati. L’allegato II reca modelli dettagliati per la comunicazione dei risultati delle indagini, con istruzioni operative su dati geografici, siti di indagine, popolazioni bersaglio, unità epidemiologiche, metodi di rilevazione, sensibilità, fattori di rischio e risultati, distinguendo tra modello standard e modello statistico.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce misure per il contenimento di Aleurocanthus spiniferus all’interno di aree delimitate nelle quali non è possibile procedere all’eradicazione.
Definizioni di base
L’articolo 2 definisce: l'
Definizioni di base
organismo nocivo specificato come Aleurocanthus spiniferus; le piante specificate come diverse specie di Citrus, Fortunella, Poncirus e altri generi elencati, escluse sementi, pollini e piante in coltura tissutale; l’area delimitata per il contenimento come area inserita nell’allegato I; la scheda di sorveglianza fitosanitaria come quella pubblicata da EFSA per Aleurocanthus spiniferus e Aleurocanthus woglumi.
Delimitazione delle aree di contenimento
L’articolo 3 impone alle autorità competenti di definire aree delimitate composte da una zona infestata e da una zona cuscinetto di almeno 2 km di raggio attorno alla zona infestata.
Misure nelle zone infestate e nelle zone cuscinetto
L’articolo 4 prevede, nelle zone infestate, una o più misure tra controllo biologico, trattamenti adeguati, potatura e distruzione delle parti infestate dopo i trattamenti, cattura dell’organismo nocivo e successivi trattamenti se rilevato. Se la presenza è ufficialmente confermata nella zona cuscinetto, si applicano gli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/2031. Le autorità competenti devono inoltre sensibilizzare il pubblico e informare pubblico e operatori professionali sulla delimitazione dell’area.
Indagini annuali basate sul rischio
L’articolo 5 impone indagini annuali tenendo conto della scheda EFSA: in generale, indagini basate sul rischio nelle zone del territorio dell’Unione in cui la presenza non è nota ma dove l’organismo potrebbe insediarsi; nelle zone cuscinetto delle aree delimitate, indagini annuali ex articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. Le indagini comprendono esami visivi, cattura e, se necessario, campionamenti e prove, con intensità maggiore nelle zone cuscinetto.
Comunicazione dei risultati
L’articolo 6 obbliga gli Stati membri a trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini dell’anno civile precedente: per le indagini dell’articolo 5, paragrafo 2, usando il modello dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231; per quelle dell’articolo 5, paragrafo 3, usando il modello dell’allegato II del presente regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 7 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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