Cassazione Penale, Sentenza n. 17090/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della responsabilità penale per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, contestando di essere stati qualificati amministratori di fatto della CSM Tecno s.r.l.: Bruschi ha censurato l'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto sostenendo di essere stato mero dipendente/consulente legato alla Graf s.r.l., presente solo per pochi mesi nel 2008 e privo di poteri gestori e di disponibilità della contabilità; ha inoltre contestato il nesso causale con il dissesto. Cericola ha sostenuto di essere soltanto socio proprietario delle quote, esercitante il normale potere di controllo informativo dei soci (art. 2476 c.c.), non partecipante a decisioni gestionali o al trasferimento dei beni, e ha contestato l'averlo qualificato amministratore di fatto o partecipe ai fatti distrattivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per difetto di specificità e per l'assenza di critiche puntuali alle argomentazioni dei giudici di merito. Ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito secondo la quale entrambi i ricorrenti avevano svolto ingerenze gestorie e partecipato a vicende distrattive (trasferimento di beni, svuotamento locali, sparizione della contabilità), fattori che giustificano la loro qualificazione come amministratori di fatto e la responsabilità per i reati fallimentari. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 219, secondo comma, n. 1, legge fallimentare
Citata in rapporto alle circostanze attenuanti/aggravanti; la Corte territoriale aveva bilanciato attenuanti e aggravanti nella valutazione della posizione di Cericola
art. 2639 cod. civ.
Interpretato nella giurisprudenza come norma base per l'individuazione dell'amministratore di fatto: conta l'inserimento organico e lo svolgimento di funzioni direttive in qualunque settore gestionale, non la mera qualificazione formale
art. 2476 cod. civ.
Riferito al potere di controllo/informazione spettante ai soci; la Corte ha distinto le ordinarie funzioni di controllo di un socio dall'esercizio di poteri gestori che configurano un'amministrazione di fatto
art. 2479 cod. civ.
Richiamato nel ricorso (come norma eventualmente connessa alla disciplina societaria); la decisione si è però concentrata sulla giurisprudenza interpretativa dell'amministratore di fatto (art. 2639 c.c.)
artt. 216 e 223 legge fallimentare
Indicati dalla Corte come norme il cui ambito di applicazione si individua sulla base delle concrete funzioni esercitate e non delle mere qualifiche formali; rilevanti per l'attribuzione di responsabilità fallimentare
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'inammissibilità dei motivi di cassazione carenti di specificità e non confrontati con le argomentazioni del giudice impugnato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle Ammende
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale
Massime di principio
- La qualifica di "amministratore di fatto" si determina sulla base di elementi sintomatici concreti di inserimento organico e di esercizio di funzioni direttive (rapporto con dipendenti, fornitori, clienti; decisioni operative), non dalla mera qualifica formale.
- In materia di reati fallimentari l'amministratore di fatto assume la stessa gamma di doveri dell'amministratore di diritto e può essere ritenuto penalmente responsabile per distrazioni e per la sottrazione/occultamento della contabilità.
- Per la Corte di Cassazione i ricorsi devono contenere censure specifiche che si confrontino puntualmente con le motivazioni del giudice d'appello; i motivi generici o che ripetono argomentazioni già affrontate e ritenute infondate sono inammissibili.
- Indizi tipici di fraudolenza e di partecipazione ai fatti distrattivi sono: trasferimento concordato di beni, svuotamento dei locali aziendali, coinvolgimento diretto nei trasferimenti (trasporti affidati a imprese collegate), e la sparizione o occultamento della contabilità; tali indizi hanno peso decisivo se collegati e coerenti.
- Quando la decisione di merito documenta analiticamente ingerenze gestorie e un coinvolgimento nelle vicende distrattive, il ricorrente deve produrre critiche puntuali e prove contrarie per superare la presunzione di responsabilità derivante da quella motivazione.
- Esito pratico: ricorsi inammissibili espongono il ricorrente alle spese processuali e a sanzioni alla Cassa delle Ammende; quindi è essenziale la specificità e il confronto diretto con la motivazione impugnata.
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