Cassazione Civile, Ordinanza n. 38697/2021 del 06/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla reiterazione di contratti a termine nel settore scolastico. I lavoratori avevano ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per l'illegittima successione di supplenze; la corte d'appello, però, ha accolto l'appello del Ministero, ritenendo che l'avvenuta immissione in ruolo dei dipendenti avesse già sanzionato l'abuso e riparato le conseguenze della violazione, escludendo danni ulteriori in assenza di specifiche allegazioni. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) estinzione del giudizio di appello per tardivo e irregolare deposito cartaceo dell'atto di riassunzione, che avrebbe dovuto essere telematico; 2) violazione delle norme e dei principi sul risarcimento del danno per abuso nella reiterazione dei contratti a termine, con richiamo alla giurisprudenza di legittimità e ai principi di equivalenza ed effettività; 3) questione pregiudiziale europea sulla conformità alla direttiva 1999/70/CE dell'esclusione del risarcimento quando vi sia stata stabilizzazione; 4) questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 117 Cost.; 5) plurime censure sulla quantificazione e prova del danno, sull'interpretazione della domanda, sulla motivazione, sull'omesso esame di fatti decisivi e sull'esclusione dei danni ulteriori rispetto alla stabilizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il deposito cartaceo dell'atto di riassunzione, pur difforme dal modello legale, integra una mera irregolarità priva di nullità in assenza di espressa comminatoria. Ha dichiarato inammissibili, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., il secondo, il terzo e il quarto motivo perché la decisione della corte territoriale era conforme alla giurisprudenza di legittimità già consolidata e non imponeva un nuovo intervento della Corte di giustizia o della Corte costituzionale. Ha inoltre dichiarato inammissibile il quinto motivo, osservando che le allegazioni sui danni ulteriori erano generiche e non provate, che non vi era omessa pronuncia ma interpretazione della domanda, che il vizio di omesso esame era non specificamente formulato e che la liquidazione equitativa presuppone la prova della sussistenza e dell'entità del danno, qui mancante. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni e resta l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 16-bis d.l. n. 179/2012
deposito esclusivamente in via telematica
La violazione della modalità telematica di deposito dell'atto di riassunzione è stata qualificata come mera irregolarità, non idonea a determinare l'estinzione del processo in mancanza di espressa sanzione di nullità.
art. 156 c.p.c.
La difformità dell'atto dal modello legale non produce nullità se la legge non la commina espressamente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione di norme sul risarcimento del danno e sulla tutela contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la questione di diritto è già stata decisa in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e non emergono elementi per mutare orientamento.
art. 360, n. 4, c.p.c.
La dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente è stata esclusa perché la motivazione esisteva ed era logicamente coerente.
art. 112 c.p.c.
Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice si limita a interpretare la domanda; tale censura non può essere veicolata come violazione di legge in senso stretto.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di valutazione della prova e accertamento del danno.
art. 2727 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'erronea applicazione delle presunzioni in materia di danno.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa presuppone che sia già stata dimostrata la sussistenza del danno e la sua consistenza materiale.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel contesto del rinvio alla motivazione della sentenza impugnata e del controllo sulla sufficienza della motivazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il controllo sulla motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 3 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della questione di legittimità costituzionale sull'esclusione del risarcimento in caso di stabilizzazione.
art. 117, primo comma, Cost.
Richiamato in relazione alla clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Invocata per contestare la compatibilità europea dell'esclusione del risarcimento quando l'abuso sia seguito da immissione in ruolo.
art. 6, paragrafo 1, della Carta Europea dei diritti dell'Uomo
Richiamato dai ricorrenti nel quadro della questione di legittimità costituzionale, senza accoglimento.
legge n. 124 del 1999, art. 4, comma 1
Indicata dai ricorrenti quale base normativa dei contratti a termine reiterati nel settore scolastico.
Massime di principio
- Nel processo civile, la violazione delle forme di deposito dell'atto è causa di invalidità solo quando la legge preveda espressamente la nullità; in difetto, l'atto resta valido come mera irregolarità.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura una questione già risolta in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità e non offre argomenti idonei a un revirement o a una nuova rimessione alle Corti superiori.
- In materia di abuso nella reiterazione dei contratti a termine, l'avvenuta stabilizzazione del lavoratore può essere considerata misura satisfattiva dell'abuso, salvo che il lavoratore alleghi e provi specifici danni ulteriori diversi da quelli coperti dall'immissione in ruolo.
- Il giudice può rigettare la domanda risarcitoria quando le allegazioni sul danno siano generiche o non provate: la liquidazione equitativa non supplisce al difetto di prova sulla sussistenza e sull'entità del pregiudizio.
- Non vi è vizio di omessa pronuncia quando la sentenza interpreta la domanda e ne dà una risposta, anche se non la accoglie nel senso auspicato dalla parte.
- Il vizio di motivazione apparente è escluso se la motivazione esiste in modo fisico e logico ed è sufficiente a rendere comprensibile la decisione.
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