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Sentenza

Sentenza n. 208/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento - del provvedimento -OMISSIS- (mai notificato al ricorrente e trasmesso al precedente difensore il 10/02/2025), con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino ha respinto l’istanza di regolarizzazione a seguito di dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare di assistenza alla persona/di sostegno al bisogno familiare ex art. 103 co. 1 d.l. 34/2020 in favore di -ricorrente-; - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso alla determinazione impugnata;

Giustizia amministrativa202500463

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 d.l. 34/2020, motivato dall’assenza di un valido certificato di idoneità alloggiativa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, nonché eccesso di potere per erroneità, carenza di motivazione e dei presupposti e difetto di istruttoria. Ha contestato, da un lato, che il certificato di idoneità alloggiativa costituisse un requisito sostanziale per l’accoglimento della domanda di emersione e, dall’altro, l’incongruità dell’azione amministrativa, poiché la Prefettura avrebbe atteso circa quattro anni per istruire la pratica, concedendo poi un termine brevissimo per produrre la documentazione integrativa. Il ricorrente ha inoltre documentato di avere ottenuto il certificato di idoneità alloggiativa prima della notificazione del provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo la restituzione degli atti alla Prefettura per il riesame. Il giudice ha ritenuto che, secondo la giurisprudenza richiamata, l’idoneità alloggiativa non costituisca requisito sostanziale espressamente previsto né dall’art. 103 d.l. 34/2020 né dal d.m. 27 maggio 2020 per l’accoglimento della domanda di emersione. Tale documentazione rileva nella fase successiva della convocazione e della sottoscrizione del contratto di soggiorno, quando il datore di lavoro deve garantire la disponibilità di un alloggio conforme ai parametri minimi previsti per l’edilizia residenziale pubblica. Il TAR ha aggiunto che, anche qualora si ritenesse necessaria l’idoneità alloggiativa già nella fase esaminata, il ricorrente aveva comunque acquisito tempestivamente il certificato prima della notificazione del diniego, sicché non sussistevano ragioni ostative basate sulla sua mancanza. Il riesame resta demandato all’Amministrazione, cui è lasciata impregiudicata la determinazione finale, nel rispetto degli effetti conformativi della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e per il mancato deposito di ulteriori memorie o documenti dopo la fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

    La disposizione disciplina la procedura di emersione dal lavoro irregolare; secondo il TAR, non prevede il certificato di idoneità alloggiativa quale requisito sostanziale per l’accoglimento della domanda.

  • art. 5-bis d.lgs. 286/1998

    la garanzia (...) della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica

    L’obbligo relativo all’alloggio grava sul datore di lavoro nella fase di sottoscrizione del contratto di soggiorno e non impone necessariamente la produzione del certificato nella fase di decisione sulla domanda di emersione.

  • d.m. 27 maggio 2020

    La disciplina attuativa della procedura di emersione non prescrive il certificato di idoneità alloggiativa quale requisito per l’accoglimento dell’istanza.

  • art. 74 c.p.a.

    Il TAR richiama, ai fini della motivazione semplificata, le argomentazioni contenute in una precedente pronuncia relativa a una fattispecie sovrapponibile.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare prevista dall’art. 103 d.l. 34/2020, il certificato di idoneità alloggiativa non costituisce, secondo l’interpretazione accolta dal TAR, un requisito sostanziale espressamente richiesto per l’accoglimento della domanda, poiché tale requisito non è previsto né dalla normativa primaria né dalla disciplina attuativa.
  • L’idoneità alloggiativa rileva nella fase successiva di convocazione e sottoscrizione del contratto di soggiorno, nella quale il datore di lavoro deve garantire allo straniero la disponibilità di un alloggio conforme ai parametri minimi previsti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
  • Anche qualora l’Amministrazione ritenga necessaria la documentazione sull’idoneità alloggiativa, non può fondare il diniego sulla sua iniziale mancanza quando l’interessato abbia acquisito il certificato tempestivamente e comunque prima dell’adozione o della notificazione del provvedimento conclusivo.
  • L’annullamento del diniego di emersione comporta la restituzione degli atti all’Amministrazione per il riesame; il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella amministrativa sul definitivo accoglimento della domanda, ferma l’efficacia conformativa della decisione sui profili già accertati.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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