Cassazione Penale, Sentenza n. 01082/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che l'aveva condannata per false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza (art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 e art. 316-ter c.p.), contestando l'applicazione dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019 e la sussistenza del dolo specifico. Sosteneva di non aver compreso la lingua e le procedure italiane, di essersi rivolta a un intermediario (CAF) e di aver mostrato il permesso di soggiorno da cui sarebbe desumibile la data di residenza; inoltre affermava di non aver ricevuto l'informativa sui requisiti per il beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza recente (CGUE 29/07/2024 e Corte costituzionale n. 31/2025) che ha escluso la legittimità del requisito della residenza decennale, determinando l'applicazione del requisito quinquennale. Tuttavia, la ricorrente non possedeva nemmeno il requisito dei 5 anni (residenza dal 26/03/2018) al momento della domanda, per cui la rilevanza penale della condotta rimane. La Corte ha inoltre confermato che l'errore o l'ignoranza della legge non esclude il dolo (art. 5 c.p.) e che l'uso di un intermediario (CAF) non esonera automaticamente la responsabilità dell'istante quando la falsa rappresentazione era a lei nota.
Norme richiamate
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 7, comma 1
non presente una citazione testuale diretta nella sentenza
Norma incriminatrice che punisce le false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento indebito del reddito di cittadinanza; la Corte ha ritenuto applicabile la disposizione al caso concreto.
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 2, comma 1
contiene il requisito della residenza nel territorio dello Stato per dieci anni, di cui due continuativi (nel testo originario)
Regolamenta i requisiti di accesso al reddito di cittadinanza; la Corte ha richiamato la modifica interpretativa a seguito di pronunce sovraordinate, affermando che il requisito decennale va inteso in chiave costituzionalmente orientata come ridotto a 5 anni.
Codice penale, art. 316-ter
non presente una citazione testuale nella sentenza
Riguarda le false dichiarazioni nella domanda INPS; nel caso il reato contestato a titolo di capo b) è stato ritenuto assorbito dal reato previsto dall'art. 7 del d.l. n. 4/2019.
Codice penale, art. 5
non presente una citazione testuale nella sentenza
Principio che svincola l'errore di diritto dall'esclusione del dolo: l'ignoranza o l'errore circa il diritto a percepire il beneficio non esclude il dolo quando si tratta di dichiarazioni false per ottenere prestazioni.
Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, 29 luglio 2024 (cause riunite C-112/22 e C-223/22)
"L'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE ... dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali ... al requisito ... di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza."
La CGUE ha ritenuto che il requisito decennale, applicato ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, può configurare discriminazione indiretta; la pronuncia è stata richiamata dalla Cassazione ma valutata insieme alle determinazioni della Corte costituzionale.
Corte costituzionale, sentenza n. 31 del 20 marzo 2025
"ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), n. 2), del decreto-legge ... nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia 'per almeno 10 anni', anziché 'per almeno 5 anni'"
Ha affermato che il reddito di cittadinanza non è mera assistenza sociale ma misura di politica attiva; ha dichiarato l'illegittimità del requisito decennale ritenendolo sproporzionato rispetto agli scopi della misura e ha implicitamente ricondotto il requisito alla durata di 5 anni.
Sezione penale n. 23449 del 28/05/2025 (Cassazione) - richiamo finale
Sez. 3, n. 23449 del 28/05/2025, Rv. 288230 — 01
Riferimento giurisprudenziale della Corte di cassazione che conferma l'applicazione del principio della sufficienza della residenza quinquennale per il diritto al beneficio e la rilevanza penale della falsa dichiarazione se il requisito non è posseduto.
Massime di principio
- Dopo le pronunce sovraordinate, il requisito della residenza decennale per il reddito di cittadinanza non è più applicabile: il parametro rilevante è oggi la residenza di almeno 5 anni.
- La mancanza del requisito dei 5 anni al momento della domanda rende ancora rilevante la condotta penalmente: ottenere indebitamente il beneficio mediante false dichiarazioni integra responsabilità penale.
- L'errore o l'ignoranza della normativa sugli accessi al beneficio (errore su legge) non esclude il dolo ai sensi dell'orientamento consolidato; pertanto la difesa deve provare l'assenza di consapevolezza della falsità, non solo la difficoltà linguistica.
- L'utilizzo di un intermediario (es. CAF) non esonera automaticamente il dichiarante: se la falsa dichiarazione proviene dalla stessa istanza o era a conoscenza del dichiarante, la responsabilità permane. È utile conservare prove di istruzioni ricevute dall'intermediario e dell'effettiva compilazione a cura di terzi.
- In situazioni analoghe è opportuno sollevare tempestivamente, in giudizio, le questioni costituzionali e comunitarie rilevanti e documentare fattivamente la mancanza di dolo (es. comunicazioni con intermediari, copia del permesso di soggiorno, prove della mancata informativa), oltre a verificare la data certa di residenza al momento della domanda.
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